Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41058 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41058 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita !a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, quanto al primo, che, una volta intervenuta la rinunzia ai motivi appello concernenti la responsabilità penale, il giudice, come debitamen chiarito dalla Corte di appello di Lecce (cfr. pag. 3), non è più tenuto ad a verifica sulle questioni con essi poste, essendosi, al riguardo, ormai forma giudicato;
che, di conseguenza, è manifestamente infondata anche la residua doglianza, con la quale RAGIONE_SOCIALE lamenta che non sia stato assegNOME rilievo, vista della determinazione del trattamento sanzioNOMErio, alle obiezioni da svolte in ordine all’assunzione, in ambito associativo, di ruolo qualificato attengono a questione sollevata, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, con il terzo motivo di appello, oggetto, al pari dei primi due, di rituale rinun che, correttamente, la Corte di appello ha considerato, ai fini contenimento della pena, i soli temi concernenti l’incidenza delle già conce circostanze attenuanti generiche e la misura degli aumenti per le aggravan sottratte al giudizio di bilanciamento e la continuazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ric (oltre che, va incidentalmente osservato, della richiesta di trattazione oral procedimento, incompatibile con il rito ex ar . 610, comma 1, cod. proc. pen.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.