Rinuncia a Presenziare in Udienza: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
Il diritto dell’imputato a partecipare attivamente al proprio processo è un cardine fondamentale del sistema giudiziario. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e può essere oggetto di una scelta volontaria. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di una rinuncia a presenziare in udienza da parte dell’imputato detenuto, dimostrando come tale atto possa rendere un successivo ricorso inammissibile.
Il Caso in Esame: Dall’Appello al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni volontarie aggravate dall’uso di un’arma. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in cinque anni, tre mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa e alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione del suo diritto a essere presente durante la celebrazione del processo d’appello, svoltosi mentre si trovava detenuto in regime di custodia cautelare per altra causa.
La Tesi Difensiva: Violazione del Diritto di Partecipazione
Il ricorrente lamentava una violazione degli articoli 127 e 599 del codice di procedura penale. Secondo la sua tesi, la celebrazione dell’udienza in sua assenza avrebbe viziato il procedimento, ledendo il suo diritto di difesa e di partecipazione attiva al processo che lo vedeva coinvolto. Questo singolo motivo costituiva il fondamento della sua richiesta di annullamento della sentenza d’appello.
La Decisione della Suprema Corte: La Prova della Rinuncia
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su un elemento fattuale decisivo, emerso direttamente dagli atti processuali. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sua assenza non era dovuta a un errore procedurale o a una mancata traduzione, bensì a una sua scelta esplicita e documentata.
L’Importanza della Dichiarazione a Matricola
La Corte ha rilevato che l’imputato, il giorno precedente all’udienza, aveva reso una dichiarazione formale alla Matricola della Casa Circondariale dove era detenuto. Con tale atto, egli aveva espressamente rinunciato a partecipare all’udienza fissata dinanzi alla Corte di Appello. Questa dichiarazione, messa agli atti, costituiva la prova inconfutabile della sua volontà di non presenziare.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha qualificato il ricorso come “manifestamente infondato”. La motivazione è lineare e si basa sulla palese contraddizione tra quanto lamentato dal ricorrente e quanto provato documentalmente. La denuncia di una violazione di norme procedurali è stata smentita “dagli atti processuali”, dai quali risultava in modo inequivocabile la rinuncia a presenziare in udienza. L’assenza dell’imputato, pertanto, non è stata una violazione del suo diritto, ma l’esercizio di una sua facoltà. Di conseguenza, il motivo di ricorso era privo di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio procedurale di fondamentale importanza: non può essere lamentata la violazione di un diritto al quale si è volontariamente e formalmente rinunciato. Una volta che l’imputato esprime la sua volontà di non partecipare al dibattimento, non può successivamente impugnare la sentenza sostenendo che la sua assenza abbia viziato il processo. Le conseguenze di un ricorso basato su premesse smentite dagli atti sono severe: l’inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Un imputato detenuto può rinunciare a partecipare alla propria udienza di appello?
Sì, l’ordinanza dimostra che un imputato detenuto può validamente rinunciare a partecipare all’udienza, come avvenuto nel caso specifico attraverso una dichiarazione resa alla Matricola della Casa Circondariale.
Cosa succede se un imputato presenta ricorso lamentando la propria assenza in udienza, ma aveva precedentemente rinunciato a parteciparvi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La rinuncia formale a presenziare smentisce la presunta violazione del diritto di essere presente, rendendo il motivo del ricorso privo di fondamento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31371 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31371 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 4922/24
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Bari che ha riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di lesioni volontarie aggravate dall’uso di arma, rideterminando la pena inflitta in anni cin mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, revocando la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed applicando quella dell’interdizione dai pub uffici per la durata di anni cinque;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazio quanto alla violazione degli artt. 127 e 599 cod.proc.pen. per avere la Corte di meri celebrato il processo il 9 gennaio 2024 in assenza dell’imputato detenuto per altra causa i regime di custodia cautelare in carcere – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, in quanto da questi ultimi risulta l’imputato aveva rinunziato a partecipare all’udienza con dichiarazione resa alla Matricola del RAGIONE_SOCIALE Circondariale di Foggia il giorno 8 gennaio 2024;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile 2024.