Rinuncia a Comparire: Quando l’Imputato Perde il Diritto di Appello
Il diritto dell’imputato a partecipare al proprio processo è un cardine del sistema giudiziario. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e può essere oggetto di una volontaria rinuncia a comparire. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ci offre un chiaro esempio delle conseguenze legali di tale scelta, dichiarando inammissibile un ricorso basato proprio sulla presunta violazione di questo diritto, ma in presenza di una precedente ed esplicita rinuncia.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Basato sul Diritto di Partecipazione
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato detenuto avverso una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Torino. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava l’inosservanza delle norme processuali che garantiscono il diritto dell’imputato di partecipare all’udienza, in particolare gli articoli 420-ter, 178 lettera c) e 179 del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, la sua assenza all’udienza del 26 maggio 2023 avrebbe viziato la procedura, ledendo il suo diritto di difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Rinuncia a Comparire
La Suprema Corte ha esaminato il caso e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo di conseguenza inammissibile. La decisione, sebbene netta, si basa su un elemento fattuale decisivo e inoppugnabile emerso dagli atti processuali. I giudici hanno infatti verificato che dai verbali di un’udienza precedente, tenutasi il 15 maggio 2023, risultava chiaramente che tutti gli imputati detenuti coinvolti nel procedimento avevano espressamente rinunciato a presenziare alla successiva udienza, ovvero quella del 26 maggio 2023. La rinuncia a comparire, quindi, era stata una scelta consapevole e formalizzata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio logico e giuridico inattaccabile. Non può esserci violazione del diritto a partecipare al processo quando è l’imputato stesso a scegliere, in modo esplicito e non equivoco, di non avvalersene. L’espressa rinuncia registrata a verbale ha l’effetto di sanare in radice qualsiasi potenziale doglianza futura sulla propria assenza. Il diritto di difesa non è stato leso perché l’assenza non è derivata da un errore o da una negligenza dell’autorità giudiziaria, ma da una precisa e volontaria manifestazione di volontà dell’interessato. Pertanto, il motivo del ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”, ovvero privo di qualsiasi possibilità di accoglimento, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale della procedura penale: i diritti processuali, per quanto fondamentali, sono disponibili per la parte che ne è titolare. La rinuncia a comparire è un atto giuridico rilevante che, una volta compiuto, preclude la possibilità di lamentare la propria assenza in un momento successivo. Questa decisione serve da monito: la scelta di non partecipare a un’udienza, se formalizzata, è definitiva e non può essere utilizzata strumentalmente per tentare di invalidare il processo. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende sottolinea ulteriormente la serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente infondati, che rappresentano un inutile aggravio per il sistema giudiziario.
 
Un imputato detenuto può appellarsi se non ha partecipato a un’udienza?
Sì, ma solo se la sua assenza non è dovuta a una sua scelta. Se, come nel caso esaminato, emerge dai verbali che l’imputato ha espresso una chiara e volontaria rinuncia a comparire, un ricorso basato sulla sua mancata partecipazione sarà dichiarato inammissibile.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che i motivi presentati a sostegno del ricorso sono talmente privi di fondamento giuridico o fattuale da rendere evidente, fin da un primo esame, che non possono essere accolti. Questa valutazione porta alla dichiarazione di inammissibilità dell’atto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede l’obbligo di versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata quantificata in 3.000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5755  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 420 ter, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. quanto al diritto di partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto, è manifestamente infondato, emergendo chiaramente dai verbali di udienza del 15/05/2023 come tutti gli imputati detenuti abbiano espressamente rinunciato a comparire alla successiva udienza del 26/05/2023;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore