Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38235 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DURIC SAMUEL CUI CODICE_FISCALE nato a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2018 del TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa dal Tribunale di Prato, in data 6 luglio 2018, è stata applicata a NOME COGNOME la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. commesso in Prato, il 2 aprile 2018 nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
1.1. COGNOME era stato tratto in arresto in flagranza e, in esito all’udienza convalida, aveva chiesto di definire il processo mediante l’applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero, dopo avere ammesso l’addebito e risarcito il danno patito dalla persona offesa.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un solo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione dell’art. 606 lett. cod. proc. pen. e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Rileva la difesa che celebrata, il 26 aprile 2018, l’udienza d convalida, l’imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, su richiest di termine a difesa, il processo era rinviato all’udienza del 4 luglio 2018.
A detta udienza l’imputato presente, in quanto tradotto, assistito dal procuratore speciale, chiedevano l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Il coimputato NOME chiedeva la definizione del processo con il rito abbreviato. Alle 14,10 era sospesa l’udienza che riprendeva dopo trenta minuti e, a questo punto, le parti rassegnavano le proprie conclusioni. Il Tribunale riservava la decisione all’esito dell’udienza, facultava i difensori a farsi sostituire. L’imputa rinunciava alla lettura del dispositivo.
L’udienza proseguiva con la trattazione degli altri processi, fino alle 16,30 quando il Giudice si ritirava in camera di consiglio. Alle 19,00, uscito dalla camera di consiglio il Giudice rilevava che “non si evince le modifiche/rettifiche alle distint imputazioni. Pertanto chiede che il P.M. formalizzi la rettifica di cui la difesa ha gi preso conoscenza e rifissa per eventuali repliche l’udienza del 6.7.2018”.
Alla successiva udienza il P.M. rinunciava alle repliche ed era pronunciata la sentenza oggetto del ricorso senza che l’imputato COGNOME fosse stato autorizzato a presenziare benché detenuto per quella causa. Ciò avrebbe determinato la nullità assoluta e insanabile dell’intero giudizio e dunque della sentenza.
La Procura generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rícorso è manifestamente infondato.
In primo luogo va osservato che, ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen della misura di sicurezza.
Nel caso in esame non si ravvisa alcuna delle ipotesi indicate. La difesa, a fronte di una volontà ritualmente espressa da parte dell’imputato, alla stregua del consenso del Pubblico Ministero, si contesta che la decisione, riservata all’esito dell’udienza e rinviata per eventuali repliche, dopo la formalizzazione delle rettifiche apportate alle imputazioni, già rese note all’imputato, il giudice, rinunciate le repliche da parte de P.M., pronunciava sentenza senza che l’imputato fosse autorizzato a comparire benché detenuto per quella causa.
il vizio dedotto non sussiste poiché, dalla verifica degli atti, resasi necessaria in ragione del vizio dedotto, risulta che già in occasione del parere espresso dal Pubblico Ministero, sulla richiesta di pena avanzata dall’imputato, si faceva riferimento alla circostanza che del capo b) rispondeva solo l’imputato COGNOME e non anche il coimputato COGNOME e la pena era stata concordata in tal senso, facendo riferimento ad entrambi i reati. GLYPH Dunque, la sentenza era perfettamente corrispondente alla manifestazione espressa dall’imputato e dal Pubblico Ministero.
L’imputato, allorquando il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, ha rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo.
La mancata traduzione dell’imputato, all’udienza successiva, non determina alcuna nullità. Sul punto è costante l’indirizzo giurisprudenziale secono cui la rinuncia a comparire all’udienza da parte dell’imputato detenuto, a seguito della quale costui è legittimamente considerato assente, produce i suoi effetti non solo per l’udienza per la quale la stessa è formulata ma acnhe per le successive, fino a quando l’imputato non manifesti la volontà di essere tradotto (Sez. 4 n. 50444 del 10/12/2019 – Rv. 277950 – 01; v. anche Sez. 4, sentenza n. 27974 del 26/03/2014, COGNOME, Rv. 261567; Sez. 6, sentenza n. 36708 del 22/07/2015, COGNOME, Rv. 264670).
Alla luce di ciò non è corretto distinguere, come fa il difensore a pag. 5 del ricorso, il caso in cui l’imputato sia detenuto per la causa oggetto del processo o quella in cui, nelle more, lo stesso sia sottoposto a nuova restrizione per altra causa poiché sia nell’un caso che nell’altro si versa in ipotesi di legittimo impedimento dell’imputato che, comunque, ha rinunciato alla traduzione con conseguente onere, da parte sua, ove intenda presenziare, di revocare la rinuncia già espressa.
Da quanto detto consegue che la rinuncia, pur esplicitata all’udienza del 4 luglio 2018, è rimasta valida anche per l’udienza del 6 luglio 2018.
Non si ravvisano neppure i profili dedotti con riferimento all’art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all’assistenza o rappresentanza dell’imputato poiché il difensore di fiducia, al momento del rinvio dell’udienza era, comunque, presente, in quanto sostituito dal difensore d’ufficio nominato dal giudice ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen..
Peraltro in ogni caso, l’assenza del predetto difensore all’udienza successiva in cui il pubblico ministero rinunciava alle repliche e veniva data lettura del dispositivo, non determinava alcuna nullità. E’ stato infatti affermato che “qualora l’udienza conclusiva del giudizio abbreviato, dopo la discussione, sia stata rinviata per repliche su richiesta del pubblico ministero e questi non si sia poi avvalso di tale facoltà, non costituisce motivo di nullità l’omessa pronuncia del giudice sull’istanza di rinvio d detta udienza per legittimo impedimento del difensore dell’imputato in quanto, in assenza di repliche del pubblico ministero, il difensore non avrebbe potuto compiere in concreto alcuna attività” (Sez. 2 n. 23528 del 18/4/2019 ud., Rv. 276662 -01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del procedimento, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 settembre 2024