Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11671 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11671 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 18/10/1955 a Brindisi avverso la sentenza dell’11/03/2024 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha contestato il contenuto della requisitoria del Procuratore generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di evasione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 178, connma 1, lett. c), cod. proc. pen. per avere la Corte di merito erroneamente celebrato il giudizio in assenza dell’imputato detenuto, di cui gli operatori della casa circondariale di Lecce avevano comunicato la rinuncia a comparire, nonostante fosse pervenuto un certificato medico, a firma del dirigente sanitario della Casa circondariale di Brindisi, attestante l’impedimento di COGNOME di presenziare all’udienza per problemi di salute.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti, a cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell’eccezione, risulta che all’udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello di Lecce 1’11 marzo 2024, con apertura del verbale alle ore 10,04, l’imputato NOME COGNOME detenuto, con il quale era in corso il collegamento in videoconferenza dalla Casa circondariale di Lecce / aveva comunicato la rinuncia a comparire tanto da determinare la celebrazione del processo con conclusione delle parti in sua assenza.
Successivamente veniva riaperto il verbale ed il Presidente dava atto che alle ore 10,47 era pervenuto certificato del medico di Guardia presso la Casa circondariale di Brindisi attestante che COGNOME aveva dichiarato di accusare «malessere generalizzato e non è in grado di presentarsi in udienza».
Premesso che il ricorso non contesta l’avvenuta rinuncia a comparire dell’imputato, la ricostruzione processuale dà conto della correttezza dell’operato del giudice del merito il quale, come sostenuto anche dal Procuratore generale nella requisitoria, aveva rilevato l’esplicita volontà dell’imputato detenuto di rinunciare alla partecipazione al processo e aveva escluso, in sostanza, che fosse ravvisabile un legittimo impedimento nella successiva dichiarazione di COGNOME, trasmessa dopo la conclusione dell’udienza – avvenuta, peraltro, in videoconferenza – trattandosi di una dichiarazione in cui il medico si limitava a prendere atto di un non meglio precisato «malessere generalizzato» rappresentato dallo stesso detenuto.
Al riguardo deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte che, fondandosi sulla necessità di una rigorosa scansione delle attività processuali dovuta a ragioni di certezza, stabilisce che l’imputato che, in modo espresso, abbia rinunciato a comparire all’udienza non può successivamente invocare l’applicazione delle disposizioni sul legittimo impedimento, ancorché vi siano in astratto le condizioni per la loro operatività (Sez. 5, n. 1129 del 04/10/2021, Casannonica, Rv. 282535; Sez. 6, n. 17137 dell’11/04/2013, G., Rv. 256248) condizioni, peraltro, nella specie non sussistenti mancando l’attestazione di un impedimento assoluto a comparire in videoconferenza.
Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2025
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