Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7457 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cinquefrondi il 05/02/1987
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/09/2024, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del 18/05/2023 del Tribunale di Palmi – emessa in esito a giudizio ordinario e con cui NOME COGNOME era stato assolto dai reati di ricettazione di un motociclo di cui al capo 5) dell’imputazione e di ricettazione di una macchina agricola di cui al capo 6) dell’imputazione perché il fatto non costituisce reato -, appellata dal pubblico ministero, condannava lo stesso COGNOME per tali due reati, unificati dal vincolo della continuazione (alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 800,00 di multa).
Avverso tale sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, dello stesso codice, e l’«assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale».
Il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di Reggio Calabria, a fronte dell’appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Palmi per motivi che attenevano alla valutazione delle dichiarazioni che erano da lui rese in sede di esame, abbia ribaltato l’esito assolutorio della stessa sentenza senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata ad assumere nuovamente l’esame dell’imputato, così violando l’invocato comma 3-bis dell’art. 603 cod. pen. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è fondato.
2. Il comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., nel testo vigente, applicabile ratione temporis, sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che, «el caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».
Sez. 5, n. 10130 del 14/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non massimata sul punto, ha ribadito il principio, che era stato affermato dalla Corte di cassazione nella vigenza del precedente testo del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. (quello originario, inserito dall’art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103), secondo cui, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l’esame dell’imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato abbia reso dichiarazioni “in causa propria” e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, B., Rv. 284493-02, con la quale è stato precisato che la riferibilità dell’obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni si desume dal
testo dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma “prove dichiarative” riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta. Nello stesso senso: Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981-01).
Del resto, come è stato puntualmente rilevato sempre nella citata sentenza Terrone, già con la sentenza Dasgupta delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/206, Dasgupta, Rv. 267488) era stato affermato che la necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria” (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all’accoglimento dell’impugnazione).
3. Tanto chiarito in punto di diritto, si deve osservare che: a) il Tribunale di Palmi aveva fondato la propria sentenza assolutoria sulla ritenuta non inattendibilità delle dichiarazioni che erano state rese dall’imputato in sede di esame nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado, avendo evidentemente reputato non inverosimile la versione dei fatti fornita dal COGNOME secondo cui egli aveva acquistato i mezzi di cui alle imputazioni da un amico di nome NOME COGNOMEper il prezzo, rispettivamente, di € 2.000,00 per il motociclo e di € 6.000,00 per la macchina agricola) – il quale avrebbe concluso il passaggio di proprietà degli stessi mezzi una volta che il COGNOME avesse saldato tutte le rate dell’indicato prezzo -, e avrebbe appreso della provenienza illecita dei due mezzi solo al momento del controllo da parte dei Carabinieri; b) il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, nel proprio atto di appello, aveva, tra l’altro, specificamente censurato tale valutazione di non inattendibilità delle dichiarazioni del COGNOME, deducendo che esse si dovevano ritenere «del tutto prive di credibilità», attesa l’asserita «evidente illogicità di quanto sostenuto dall’imputato»; c) la Corte d’appello di Reggio Calabria, nel ribaltare l’esito assolutorio della sentenza di primo grado, ha tra l’altro rivalutato le dichiarazioni dell’imputato, ritenendole non attendibili («va osservato che COGNOME NOME ha fornito una versione a discarico del tutto generica»; «la versione fornita dall’imputato è apparsa oltremodo inverosimile»).
Ne discende pertanto che, poiché l’appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione atteneva anche alla valutazione delle dichiarazioni che erano state rese dall’imputato in sede di esame nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado e poiché la Corte d’appello di Reggio Calabria, nel condannare il COGNOME, ha apprezzato diversamente le stesse dichiarazioni,
ritenendole non attendibili, a norma del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., e alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati al punto 2, la stessa Corte d’appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dibattimentale dell’esame del COGNOME e, non avendovi provveduto, è incorsa nella lamentata inosservanza dello stesso comma 3-bis.
4. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata, con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, nel corso del quale la stessa Corte d’appello dovrà procedere all’indicata rinnovazione (fermo restando che, come si è ricordato, dall’eventuale rifiuto del Cuppari di sottoporvisi non potrebbe conseguire alcuna preclusione all’accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero), operando poi eventualmente, nel caso in cui, a seguito della stessa, dovesse apparire «assolutamente necessario», un’ulteriore rinnovazione secondo i criteri generali di assoluta necessità che sono previsti dall’art. 603 cod. proc. pen. (al fine di sentire, in particolar eventualmente, il menzionato NOME COGNOME).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 23/01/2025.