Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38656 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38656 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 6/3/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata ;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione assolutoria del Tribunale di Padova in data 20/10/2020 e in accoglimento dell’appello interposto dal Pubblico ministero, dichiarava COGNOME NOME colpevole del delitto di ricettazione condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha dedotto i motivi di seguito sunteggiati nei termini strettamente necessari per la motivazione:
2.1 l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riguardo all’utilizzazione a fini probato ri di atti estranei al fascicolo processuale.
Il difensore, premesso che il primo giudice aveva mandato assolto il COGNOME per difetto dell’elemento soggettivo del reato, recependo la tesi sostenuta dal ricorrente nel corso dell’esame dibattimentale del 9/10/2020, assume che la Corte d’appello ha rib altato la pronuncia assolutoria sulla base del verbale di spontanee dichiarazioni rese dal COGNOME alla P.g. il 9/6/2016, sebbene si tratti di atto inutilizzabile poiché all’udienza del 20/10/2020 la difesa, espressamente interpellata al riguardo, aveva negato il consenso all’acquisizione dell’atto e alla conseguente utilizzabilità dello stesso. Inoltre , la Corte di merito ha ugualmente utilizzato a fini probatori la memoria scritta dell’imputato in data 9/2/2017, volta a proprio interrogatorio a seguito dell’avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. , sebbene la stessa non sia mai entrata a far parte del fascicolo processuale ma, alla stregua della trascrizione dell’udienza del 9/10/2020 , fu solo richiamata per dare atto che già in quella sede l’imputato aveva dichiarato di aver ricevuto le carte di provenienza delittuosa da tale COGNOME NOME;
2.2 la mancanza di motivazione in relazione alla regola di giudizio di cui all’art. 192 cod.proc.pen. per avere la Corte di Appello di Venezia fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla valutazione delle contrastanti dichiarazioni dell’imputato contenute in due atti inutilizzabili, omettendo ogni apprezzamento dell’esame dell’imputato reso all’udienza del 9/10 /2020, così violando l’onere di motivazione rafforzata imposta al giudice nell’ipotesi di riforma della sentenza assolutoria di primo grado.
Secondo il difensore la motivazione resa dalla Corte territoriale in punto di responsabilità dell’imputato si incentra sull’assenza di credibilità della tesi difensiva in ragione delle differenze di contenuto degli atti inutilizzabili richiamati mentre difetta la valutazione dell’interrogatorio dibattimentale del COGNOME.
2.3 La violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. , avendo la Corte d’appello di Venezia riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza rinnovare la prova dichiarativa dell’esame dell’imputato.
Il difensore lamenta la mancata riassunzione dell’esame dell’imputato in contrasto con il tenore dell’art. 603, comma 3 bis, codice di rito sebbene l’assoluzione in primo grado riposasse sulle dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio dal COGNOME e la differente valutazione dell’elemento psicologico non poteva prescindere dalla rinnovazione istruttoria dell’esame .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte d’Appello di Venezia ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado richiamando espressamente, a pag. 5, a confutazione dell’attendibilità della tesi difensiva accreditata dal COGNOME nel corso dell’esame dibattimentale, le sponta nee dichiarazioni rilasciate dall’imputato alla P.g. in data 9/6/2016, allorché fu rinvenuto in possesso delle tessere di provenienza furtiva, e la memoria scritta del 9/2/2017, volta a proprio interrogatorio a seguito dell’avviso di cui all’art. 415bis cod.proc.pen. Deve osservarsi con riguardo alle spontanee dichiarazioni che lo stesso P.m. appellante (pag. 1) ha fatto espresso riferimento all’avvenuta espunzione di detto atto dal fascicolo per il dibattimento mentre in relazione alla memoria del 9/2/2017, esclusane l’acquisizione a seguito di consenso delle parti, la stessa, essendo stata riversata nell’interrogatorio reso a seguito dell’av viso di chiusura delle indagini, avrebbe potuto essere acquisita se utilizzata per le contestazioni a norma dell’art. 503,comma 5,cod.proc.pen., evenienza che non risulta in atti.
1.1 A tanto deve aggiungersi che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello , la questione relativa all’attendibilità della tesi difensiva ai fini della prova del dolo costituisce un profilo direttamente attinente la valutazione della prova dichiarativa, alla luce del dirimente rilievo accreditato alla prospettazione del ricorrente dal primo giudice. Questa Corte ha in proposito chiarito che in tema di rinnovazione della prova dichiarativa la necessità di assumere l’esame dell’imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato abbia reso dichiarazioni “in causa propria” e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 -02; Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, COGNOME, Rv. 283631 – 01). Si tratta di principio già affermato da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 267488 -01, secondo cui la necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria”, e che risulta coerente con gli indirizzi della giurisprudenza convenzionale che con la decisione in data 8 luglio 2021 nella causa RAGIONE_SOCIALE c. Italia ha ribadito che il mancato esame de ll’imputato in sede di appello, in relazione a un capo d’imputazione per i l quale lo stesso era stato assolto nel primo grado e poi condannato in appello, viola il principio del giusto processo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CEDU il cui rispetto impone al giudice, il
quale pervenga per la prima volta a condannare un imputato sulla base di prove dichiarative (esami testimoniali o degli imputati), di assumerle direttamente e vagliarne l’attendibilità, non essendo sufficiente la lettura di verbali di momenti processuali svoltisi aliunde .
2.Alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone , pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio che si conformi ai principi soprarichiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME