Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31465 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di furto pluriaggravato;
Letta la memoria del difensore del ricorrente, depositata telematicamente il 30.4.24, con cui si ribadiscono le censure di cui al ricorso, memoria che non contiene argomentazioni che mettano in discussione le considerazioni di seguito riportate.
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in riferimento all’inosservanza degli artt. 190, 495 co. 1 e 603 cod. proc. pen. – è manifestamente infondato, in quanto:
il Giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820; Sez. 3 n. 24294 del 7/04/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 6 n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064). Ne consegue che, a fortiori, non è censurabile l’operato del Giudice di appello laddove una motivazione è stata comunque resa, sia pure in sentenza.
In tema di rinnovazione della prova in appello, quando il procedimento sia stato definito in primo grado con rito abbreviato, questa Corte si è espressa nel senso che le parti non possono far valere un diritto in tal senso, poiché la rinnovazione confluisce comunque nel solo disposto di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. sicché spetta in ogni caso al giudice, d’ufficio o anche su stimolo di parte, la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizione della prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n. 20262 del 18/6/2014, L., rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, P.G. in proc. Andali, rv 253729). L’ambito valutativo del Giudice di appello delimitato dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. – che testualmente riguarda i casi in cui questi ritenga «assolutamente necessaria» l’attività istruttoria – corrisponde, quando sia chiamato a valutare una sentenza emessa in primo grado con rito abbreviato, a quello descritto dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010, Sestito, Rv. 248011;
Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238956; Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, COGNOME, Rv. 234157).
Il principio è stato sancito anche in caso di prove nuove (“Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell’istruzione per l’assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione” (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 276913 – 02);
Tuttavia, anche a voler accedere all’esegesi secondo cui «Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perchè potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata», il ricorso è comunque generico, nella misura in cui non ha fronteggiato l’argomentazione della Corte distrettuale che, facendo leva sulla datazione della certificazione, ne ha implicitamente svalutato la portata rispetto alla decisione da assumere, anche in rapporto all’epoca dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.