Rinnovazione Istruzione Dibattimentale: Un’Eccezione, non la Regola
L’ordinanza n. 22208 del 2024 della Corte di Cassazione ci offre un importante chiarimento su un istituto processuale cruciale: la rinnovazione istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello. Questa decisione sottolinea il carattere eccezionale di tale strumento, riaffermando la presunzione di completezza dell’istruttoria svolta in primo grado e l’ampia discrezionalità del giudice d’appello.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il rigetto, da parte del giudice di secondo grado, della sua richiesta di rinnovare l’istruzione dibattimentale. In altre parole, l’imputato chiedeva di poter presentare nuove prove o riesaminare quelle già acquisite, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello su questo punto fosse carente. Il ricorrente sosteneva che questa rinnovazione fosse necessaria per una corretta valutazione dei fatti.
La Decisione della Corte e il Limite alla Rinnovazione Istruzione Dibattimentale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato, richiamando anche una precedente pronuncia delle Sezioni Unite: la rinnovazione dell’istruttoria in appello non è un diritto dell’imputato, ma un istituto di carattere eccezionale.
Il Principio di Eccezionalità
Il processo penale si fonda sul principio che l’istruttoria, ovvero la raccolta delle prove, si svolge in modo completo durante il primo grado di giudizio. Il processo d’appello non è pensato per rifare da capo il lavoro già svolto, ma per riesaminare la decisione del primo giudice sulla base del materiale probatorio già raccolto. Pertanto, chiedere di riaprire la fase probatoria è un’eventualità rara.
La Discrezionalità del Giudice
La decisione di ammettere o meno una rinnovazione istruzione dibattimentale è rimessa alla piena discrezionalità del giudice d’appello. Questi può disporla solo se ritiene, sulla base degli elementi a sua disposizione, di non essere in grado di decidere. Se il giudice ritiene che gli atti del primo grado siano sufficienti, chiari e completi per formare il proprio convincimento, ha il pieno potere di rigettare la richiesta di rinnovazione senza dover fornire una motivazione particolarmente analitica.
Le Motivazioni
La Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso palesemente infondato per due ragioni principali. In primo luogo, la richiesta era smentita dagli atti processuali esistenti; la Corte menziona specificamente che il riconoscimento dell’imputato da parte di due testimoni era già documentato e sufficiente. In secondo luogo, e più in generale, ha riaffermato che il giudice d’appello può legittimamente respingere la richiesta se non la ritiene assolutamente indispensabile per la decisione. La presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado funge da cardine del sistema e può essere superata solo in circostanze eccezionali e a discrezione del giudice.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva deve concentrarsi in modo preponderante sul primo grado di giudizio, dove si forma il quadro probatorio. Sperare di poter ‘correggere il tiro’ in appello attraverso una rinnovazione dell’istruttoria è un’aspettativa spesso vana. La decisione della Corte di Cassazione serve da monito: la richiesta di nuove prove in appello deve essere fondata su una necessità assoluta e non su una mera speranza di ribaltare l’esito del giudizio, poiché il giudice ha il potere discrezionale di respingerla se ritiene il materiale esistente sufficiente per decidere.
È sempre possibile chiedere di presentare nuove prove nel processo d’appello?
No, non è un diritto automatico. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è un istituto eccezionale e la sua ammissione è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice, il quale può concederla solo se la ritiene indispensabile per poter decidere.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la richiesta di rinnovazione era palesemente smentita dagli atti processuali già acquisiti (in particolare, dal riconoscimento dell’imputato da parte di due testimoni) e perché si basa sul principio che la rinnovazione è una scelta discrezionale del giudice e non un obbligo.
Cosa significa che la rinnovazione dell’istruttoria è un istituto ‘eccezionale’?
Significa che non è la regola, ma una rara eccezione. Il sistema processuale presume che tutte le prove necessarie vengano raccolte durante il processo di primo grado. Si può ricorrere alla rinnovazione in appello solo quando il giudice ritenga impossibile decidere la causa con gli elementi già a sua disposizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto d motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è manifestamente infondato poiché è palesemente smentito dagli atti processuali (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 anche in relazione al riconoscimento dell’imputato da parte di due testi);
che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa l presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.