Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19539 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/09/1986
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
letta altresì la memoria depositata dal difensore e con la quale si insiste nei già articolati motivi rappresentando che il coimputato separatamente giudicato risulta essere stato condannato per un diverso e meno grave titolo di reato;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla richiesta di assunzione di nuove prove formulata dalla difesa, è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni;
che, infatti, preliminarmente deve osservarsi che «nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova i termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585 – 01);
che, nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale, GLYPH abbia implicitamente respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, dovendosi ricordare che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente su tale richiesta solo nel caso di suo accoglimento, mentre, dovesse ritenere di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (ex multis, Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275114; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872);
ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alle presunte discrepanze emerse tra atti posti a base del decisum (il secondo) e alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di concorso in rapina ascritto all’odierno ricorrente (il terzo), non sono formulati in termini consentiti in questa sede essendo volti a contestare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e a sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali, avulsa dal sindacato dinanzi a questa Corte;
che, invece, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni delle fonti di prova, e, più in generale, una rivalutazione delle emergenze probatorie, avulsa da pertinente individuazione
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di specifici travisamenti di emergenze processuali, e che la scelta, tra le diverse fonti di prova di quelle ritenute più idonei a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito;
che, con motivazione esente da vizi logici, il giudice di appello ha congruamente
esplicitato i diversi elementi di fatto sulla base dei quali è stata con certezza affermata la responsabilità dell’odierno ricorrente (si vedano le pagg. 3 e 4 della
impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.