Rinnovazione Istruzione Dibattimentale: Quando Non è Necessaria per Condannare in Appello?
La rinnovazione istruzione dibattimentale è un principio cardine del nostro sistema processuale penale, posto a garanzia del giusto processo. La regola generale, consolidata dalla giurisprudenza, stabilisce che un giudice d’appello non può ribaltare una sentenza di assoluzione di primo grado senza riascoltare le fonti di prova dichiarativa, come i testimoni, che hanno portato a quella decisione. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 22049/2024, traccia un confine preciso per l’applicazione di questo principio, chiarendo quando tale obbligo non sussiste.
I Fatti del Caso: Dall’Assoluzione alla Condanna
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che, dopo essere stato prosciolto in primo grado, vedeva la sua sentenza riformata dalla Corte d’Appello, che lo dichiarava colpevole. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando proprio la violazione delle norme procedurali. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel condannarlo sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio senza procedere alla necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Il Ricorso in Cassazione e la Regola sulla Prova Documentale
Il ricorrente basava la sua difesa su un unico motivo: la violazione dell’articolo 606, lettera c), del codice di procedura penale. A suo dire, la Corte territoriale avrebbe dovuto riaprire il dibattimento prima di poter modificare l’esito del giudizio da assolutorio a condannatorio. Questa prospettazione, però, si scontrava con la natura delle prove che avevano fondato la decisione d’appello.
La Decisione della Cassazione: Nessuna Rinnovazione Istruzione Dibattimentale per i Documenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno chiarito un punto fondamentale che distingue nettamente le diverse tipologie di prova e le garanzie procedurali ad esse collegate. La Corte ha stabilito che l’obbligo di rinnovazione non è assoluto, ma sorge specificamente quando la Corte d’Appello intende fondare la propria decisione su una diversa valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa (come la testimonianza di una persona).
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è stata netta e precisa. Nel caso di specie, la riforma della sentenza di assoluzione non derivava da una differente interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, bensì da una diversa valutazione di elementi puramente documentali. Inoltre, la Corte ha rilevato che la decisione di primo grado era viziata da un palese travisamento delle prove.
Citando un proprio precedente (Sez. 3 n. 36905/2020), la Cassazione ha ribadito che la rivalutazione di prove documentali non impone al giudice d’appello di procedere a una nuova istruzione. I documenti, a differenza delle testimonianze, hanno una natura oggettiva e il loro contenuto può essere riesaminato senza la necessità di un nuovo contraddittorio orale. Pertanto, il motivo di ricorso si basava su una interpretazione errata e in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio procedurale di grande importanza pratica. La rinnovazione istruzione dibattimentale non è un automatismo, ma una garanzia legata alla natura della prova da rivalutare. Se il capovolgimento di una sentenza assolutoria si fonda su prove documentali, il giudice d’appello può procedere senza riaprire il dibattimento. Questa decisione serve da monito: i ricorsi basati su argomentazioni in palese contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato sono destinati all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per riformare una sentenza di assoluzione in appello?
No. Secondo l’ordinanza, la rinnovazione non è necessaria quando la diversa valutazione del giudice d’appello si basa su elementi documentali e non su prove dichiarative, come le testimonianze, il cui valore dipende dall’oralità e dall’immediatezza.
Cosa ha distinto il caso di specie da quelli in cui la rinnovazione è obbligatoria?
La distinzione fondamentale risiede nella natura delle prove riesaminate. La Corte d’Appello ha basato la sua decisione di condanna su una differente valutazione di prove documentali e sulla correzione di un palese travisamento delle prove, non sulla diversa interpretazione dell’attendibilità di un testimone.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione della serietà con cui la Corte valuta i ricorsi manifestamente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 606 lett. C) cod. proc. pen. quanto all’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per riformare la sentenza di proscioglimento di primo grado, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto;
che, in particolare, nel caso in esame non si verte di ipotesi di diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, bensì della differente valutazione di elementi documentali (cfr. Sez. 3 n. 36905/2020) oltre che del palese travisamento di prove;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consiglier stensore