Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48834 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48834 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Canosa di Puglia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME, avv. Fran
COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguit gravame interposto dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l sentenza emessa il 3 luglio 2018 dal Tribunale di Forlì nei confronti di NOME COGNOME, in riforma delle statuizioni civili conseguenti alla assoluzione del prede reati – per quanto in questa sede di interesse – di cui ai capi b)(artt. 61 n cod. pen.), c)(art. 337 cod. pen.) e d)(artt. 61 n. 10, 582 cod. pen.) perché non sussiste e della declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato al capo a)( art. 336 cod. pen.), qualificato ai sensi dell’art. 612 cod. difetto di querela, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui ai b), c) e d) condannandolo al risarcimento del danno in favore delle predette p civili quantificato in complessivi euro 1.500 in favore di ciascuna di esse.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che co atto del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in o ai reati di cui ai capi a), b), c) e d) per omessa rinnovazione delle prove or riferimento alle persone offese ed al teste COGNOME, essendo la prima decis giunta alla pronuncia assolutoria sulla base della ritenuta non credibili predetti testimoni e non trovando, pertanto, fondamento l’assunto della sente di appello secondo il quale detta credibilità non sia stata mai messa in dubbio
2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione della legge penale in ordin alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo a) ed in relazione alla sus della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen. ed omessa motivazione sulla mancanza di condizione di procedibilità.
La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine al diverso giudizio sul sussistenza del reato di cui all’art. 336 cod. pen. e sulla sussistenza della non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen., dal momento che il diniego al t opposto dalla COGNOME al COGNOME era del tutto arbitrario. Ancora, la Corte ha omess motivare sulla esistenza della querela, in assenza di un fatto corrispondente fattispecie criminosa nella denuncia sporta dalle parti civili, essendo presen fascicolo esclusivamente una “denuncia-querela” ove si faceva un mero richiamo ad una COGNOMEazione di servizio (ovviamente non presente, ai sensi dell’art. 431 cod. proc. pen.) e al numero di iscrizione della notizia di reato, così che il non ha avuto alcuna contezza di cosa sia stato esattamente denunciato.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’ar comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 202
succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale e il difensore della parte civile NOME COGNOME h depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate; è, inoltre, perv memoria di replica alla requisitoria della stessa parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è genericamente proposto.
2.1. La Corte di appello ha ritenuto di non dover rinnovare il dibattimento rilievo d’ordine generale che il primo Giudice non ha sostenuto che non fosse attendibili e credibili le deposizioni delle due persone offese e del teste di trovandosi nel caso in cui il materiale probatorio è stato mal interpretato stesso Giudice che ha argomentato in modo contraddittorio per giungere ad una sentenza assolutoria in punto di diritto (v. pg. 6 della sentenza).
L’argomentazione della Corte si articola in relazione alle singole fattisp esaminate:
in relazione ai reati sub a) e b) ai danni della COGNOMECOGNOME COGNOMEa la senten stesso Giudice dà conto del fatto che l’imputato ha pronunciato frasi di conte minaccioso tali da turbare la libertà morale del soggetto cui erano state ri ma ha ritenuto che le stesse non fossero idonee a turbare l’esercizio di pubbl funzioni. Quanto alle lesioni, la Corte sconfessa l’assunto secondo il quale le non potessero essere provate per l’inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato dei testimoni ai sensi dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a sproposito richi dal primo Giudice.
Ancora, la Corte rileva che i rilievi difensivi sulla attendibilità della riguardavano imprecisioni per un verso apparenti e, per altro verso, in ogni c inidonee a minare la credibilità della persona offesa.
In relazione ai reati sub c) e d) commessi ai danni del COGNOMECOGNOME COGNOME sentenza che lo stesso Giudice di primo grado ha riconosciuto il compimento di u comportamento violento da parte dell’imputato per poi escludere il reato in qua detta condotta non ha comportato alcun concreto pericolo al regolar espletamento della pubblica funzione esercitata. Quanto alle lesioni la Cort mostrato di non condividere le conclusioni del primo giudice in relazione all’e della istruttoria dibattimentale, che aveva dimostrato che l’imputato a ripetutamente cercato di chiudere lo sportello colpendo così più volte il COGNOME come confermato dai colleghi COGNOME e COGNOME e dal referto.
2.2. E’ noto che in materia vige il principio secondo il quale il giudice di a che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa rite decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/202 Cremonini, Rv. 281228 – 02).
Il principio di legittimità stabilisce un maggiore livello di tutela dell’i che vede riformata in pejus, anche ai soli fini civili, la precedente sentenza assolutoria rispetto allo standard convenzionale recentemente ribadito dalla Corte E.D.U. Sez. I, 15 giugno 2023, Roccella c. Italia, n. 44764/16 che ha ritenuto sussistere la violazione da parte dell’Italia dell’art. 6 § 1 C.e.d.u. in analogo a quello di specie – di condanna sopraggiunta in secondo grado m soltanto ai fini civili, dopo un’assoluzione adottata all’esito del giudizio grado e nell’ambito del quale le dichiarazioni testimoniali non sono state riass La Corte di Strasburgo ha chiarito che le garanzie inerenti all’equità proces in sede civile non sono del tutto sovrapponibili a quelle del giudizio pe osservando che i §§ 2 e 3 dell’art. 6 C.e.d.u. non vengono espressamen richiamati anche per le questioni civili (§ 45). Tuttavia, secondo la sovranazionale, alcuni dei valori fondamentali quali il canone del contraddittor della parità delle armi trovano un’applicazione generalizzata sia nel giu penale, sia in quello civile (§ 46). Per quanto concerne più nello specifico le dichiarative, la Corte europea ha affermato che il mancato accoglimento di u richiesta testimoniale non costituisce di per sé una violazione al diritto di qualora sufficientemente motivato. Tale decisione risulta arbitraria ladd comporta una sproporzionata limitazione alla parità delle armi (§ 47). Ha affermato che il principio secondo cui il giudice di appello, a fronte di una pron assolutoria di primo grado, è tenuto ad ascoltare direttamente i testim valutandone la credibilità (Dan. c. Moldavia, n. 8999/07, 5 luglio 2011, § 33; H c. Romania, 10890/04, 4 giugno 2013; COGNOME c. Italia, n. 63446/13, § 43, giugno 2017; COGNOME e COGNOME c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, 25 marz 2021) non trova applicazione con riguardo alle questioni civili ove non vig criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e la valutazione delle prove rispo regole maggiormente flessibili (§ 50) e sul rilievo che durante il giudizio di grado erano state assunte le testimonianze presentate sia dall’accusa che d difesa ed il ricorrente aveva avuto la possibilità di contro-esaminare e, generate, di introdurre nell’istruzione dibattimentale le prove contrarie (§ 51 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Questa Corte ritiene che anche la più ampia tutela riconosci dall’autorevole arresto di NOME COGNOME non è stata violata dalla sent impugnata.
Invero, il motivo proposto a riguardo dal ricorrente si appunta genericamen sulla sola espressione della prima sentenza – testualmente “a fronte dell univoche deposizioni testimoniali della stessa p. o. e dei testi COGNOME e COGNOME (v. pg. 1 della sentenza di primo grado) -, peraltro riguardante i soli capi e sulla pretesa inattendibilità delle testimonianze, senza confrontarsi con articolato giudizio sopra riportato che non giustificava la rinnovazione istrut
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Quanto alla sussistenza del reato di cui al capo a) la deduzio manifestamente infondata avendo la Corte puntualmente giustificato l sussistenza del reato (v. pg. 6, punto 7, secondo cpv.).
Quanto alla scrimínante, trattasi di censura genericamente proposta p questione di fatto non prospettata al giudice di merito e, pertanto, non propon per la prima volta in questa sede di legittimità.
Quanto alla mancanza di querela, la questione non rileva in relazione a confermata sussistenza del reato di cui all’art. 336 cod. pen. sub a) procedib ufficio, dovendosi – in ogni caso – rilevare la ineccepibile censura del giu appello a riguardo della improcedibilità ritenuta dai primo giudice in ragion rinvio della istanza dì punizione alla COGNOMEazione di servizio in cui erano rip fatti per i quali era stata richiesta la punizione dell’autore.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende. Il ricorre inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresenta difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, che st equo determinare come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese sostenute presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi e 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 24/10/2023.