Rinnovazione Istruttoria in Appello: Quando il Giudice Può Dire di No
Nel processo penale d’appello, una delle questioni più delicate riguarda la possibilità di presentare nuove prove. La cosiddetta rinnovazione istruttoria non è un diritto automatico dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. Con l’ordinanza n. 3903/2024, la Corte di Cassazione torna su questo tema, chiarendo i confini entro cui la decisione del giudice di secondo grado di non ammettere nuove prove è da considerarsi legittima e non sindacabile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava, come unico motivo, la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva ai fini del giudizio. In sostanza, si contestava alla Corte territoriale di aver respinto la richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ovvero di riaprire la fase di acquisizione delle prove per introdurre nuovi elementi.
La Richiesta di Rinnovazione Istruttoria e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo il motivo presentato come “manifestamente infondato”. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Secondo gli Ermellini, il rigetto di un’istanza di rinnovazione istruttoria in appello non è contestabile in sede di legittimità quando la decisione impugnata è già sorretta da una struttura argomentativa solida e completa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha specificato che il potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione dell’istruttoria è subordinato alla sua assoluta necessità. Il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta se ritiene di possedere già tutti gli elementi necessari per decidere.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva basato la propria motivazione su un quadro probatorio ritenuto sufficiente per una compiuta valutazione della responsabilità penale dell’imputato. Di conseguenza, l’introduzione di ulteriori prove sarebbe stata superflua. La Cassazione, richiamando un proprio precedente (sentenza n. 2972/2021), ha confermato che tale valutazione discrezionale del giudice di merito si sottrae al sindacato di legittimità, il quale è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge e non può entrare nel merito delle scelte istruttorie.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo d’appello: il diritto alla prova non è illimitato. La rinnovazione istruttoria è uno strumento eccezionale, non una regola. Il giudice d’appello ha il potere-dovere di valutare se le prove già acquisite in primo grado siano sufficienti a fondare la sua decisione. Se la motivazione della sentenza è logicamente coerente e completa, il rigetto di nuove istanze istruttorie è pienamente legittimo. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile chiedere nuove prove nel processo d’appello?
No, non è un diritto assoluto. La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice, che può accoglierla solo se la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione.
In quali casi il giudice d’appello può rifiutare la richiesta di ammettere nuove prove?
Il giudice può legittimamente rifiutare la richiesta quando ritiene che gli elementi già acquisiti nel processo siano sufficienti per formulare un giudizio completo e motivato sulla responsabilità dell’imputato, rendendo le nuove prove superflue.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione, basato sul rigetto della rinnovazione, viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato, come in questo caso, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il rig dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si s sindacato di legittimità quando, come nella specie (si veda, in particolare, p la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grad fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 dep. 25/01/2021, G., Rv. 2805 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre idente