Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/06/1971
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria depositata in data 05/05/2025 (con la quale si è chiesto l’accoglimento del ricorso e si è rimarcata l’assoluta indispensabilità dell’esame del teste COGNOME);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, con particolare riguardo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la richiesta ex rt. 603, comma 1, cod. proc. pen. può costituire oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., qualora si dimostri l’esistenza di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo della decisione impugnata e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr. Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265323 – 01);
che, peraltro, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. pen. si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820 – 01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla prova degli elementi costitutivi del reato alla luce delle dichiarazioni degli agenti di P.G. e della omessa indicazione
della provenienza da parte dell’imputato, nonché sulla non indispensabilità, ai fini del decidere, della prova richiesta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche
in relazione alle identiche doglianze introdotte in modo reiterativo con la memoria difensiva citata (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850-01;
Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 275158-01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.