Rinnovazione Istruttoria: Perché la Cassazione Boccia i Ricorsi Generici
Nel processo penale, l’appello non è un’occasione per rifare il processo da capo. La richiesta di rinnovazione istruttoria, ovvero di riaprire la raccolta delle prove, è un’eccezione e non la regola. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quali sono i paletti per presentare un ricorso credibile, sottolineando come la genericità e la ripetitività delle argomentazioni portino inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado, presentava ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Nello specifico, l’imputato sosteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nel respingere la sua richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale. A suo dire, gli elementi di prova raccolti non erano sufficienti né univoci per fondare un giudizio di colpevolezza e, pertanto, era necessario acquisirne di nuovi.
La Questione Giuridica: I Limiti alla Rinnovazione Istruttoria
La rinnovazione istruttoria in appello è uno strumento che permette di acquisire nuove prove o di riesaminare quelle già raccolte. Tuttavia, la legge prevede che ciò possa avvenire solo quando il giudice lo ritenga ‘assolutamente necessario’ ai fini della decisione. Non è un diritto dell’imputato ottenere sempre e comunque una nuova fase istruttoria. Il ricorso in Cassazione, a sua volta, non può limitarsi a lamentare genericamente la decisione della Corte d’Appello, ma deve evidenziare un vizio logico o giuridico specifico e manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: i motivi di ricorso non possono essere una mera riproposizione delle stesse censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Per essere ammissibile, l’impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata, capace di confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza che si intende contestare.
Le motivazioni
Secondo gli Ermellini, il ricorso era ‘indeducibile’ proprio perché riproduceva profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, una vera e propria analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente spiegato (nelle pagine 4 e 5 della sua sentenza) le ragioni del rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria, evidenziando la completezza degli elementi probatori già acquisiti e la loro piena utilizzabilità, anche in virtù del rito processuale scelto dall’imputato. La motivazione del provvedimento d’appello è stata giudicata esistente, specifica, lineare e coerente, priva di qualsiasi difetto, contraddittorietà o palese illogicità. Pertanto, essendo il ricorso privo di argomenti validi, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente esprimere disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile articolare una critica puntuale, specifica e logica che demolisca il ragionamento del giudice di merito. La ripetizione di vecchie argomentazioni, senza un confronto analitico con la sentenza impugnata, è una strategia destinata al fallimento. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove rivalutare i fatti, ma un giudice della legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni. Un ricorso generico non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero si limita a riprodurre argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, senza muovere una critica specifica, analitica e puntuale alle motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Perché la Corte ha ritenuto corretta la decisione di non procedere a rinnovazione istruttoria?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici d’appello, i quali avevano già motivato il rigetto della richiesta evidenziando la completezza degli elementi probatori già acquisiti, ritenuti esaustivi e sufficienti per fondare il giudizio di colpevolezza, anche in considerazione del rito processuale scelto dall’imputato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’ di censure già vagliate?
Significa che l’appellante sta semplicemente ripetendo le stesse critiche e obiezioni che aveva già presentato ai giudici del grado precedente, i quali le avevano già esaminate e respinte con una motivazione specifica. Un ricorso di questo tipo è considerato inammissibile perché non offre nuovi spunti di critica contro il ragionamento della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 205 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 205 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/09/1993
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (assertivamente incompleta di elementi probatori esaustivi ed univoci a fondare il giudizio di colpevolezza del prevenuto), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sui motivi di rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria, attesa la completezza degli elementi probatori acquisiti dagli atti processuali e utilizzabili data la scelta del rito prescelta dall’imputato);
che l’asserito difetto e/o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, specifica, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024
17 Presidente