Rinnovazione Istruttoria: la Cassazione Stabilisce i Limiti
Nel processo penale d’appello, la difesa può talvolta richiedere una rinnovazione istruttoria, ovvero la riapertura della fase di raccolta prove per acquisire nuovi elementi, come una perizia tecnica. Tuttavia, questa non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del potere discrezionale del giudice nel negare tale richiesta, confermando che la decisione è legittima quando le prove già agli atti sono considerate complete e sufficienti.
Il Caso in Esame
I fatti riguardano un uomo condannato per rapina. La sua responsabilità era stata affermata sulla base di diversi elementi: il riconoscimento da parte della polizia giudiziaria attraverso i filmati di videosorveglianza di un’attività commerciale, la circostanza che poco dopo era stata commessa un’altra rapina ai danni di un supermercato con un’auto dello stesso modello e colore, e l’incapacità dell’imputato di giustificare la sua assenza dal luogo in cui era sottoposto alla detenzione domiciliare.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando due vizi principali:
1. La mancata rinnovazione istruttoria per acquisire un accertamento tecnico-scientifico che, a dire della difesa, era cruciale.
2. Il travisamento della prova, contestando la ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.
La Decisione della Cassazione sulla Rinnovazione Istruttoria
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, offrendo importanti spunti di riflessione.
Sul primo punto, la Corte ha affermato che la mancata rinnovazione istruttoria non costituisce un vizio della sentenza se il giudice di merito, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto sufficiente il materiale probatorio già raccolto. Il giudice non è obbligato ad accogliere ogni richiesta della difesa, ma esercita un potere discrezionale volto a garantire l’efficienza del processo, evitando attività probatorie superflue o dilatorie. Il vizio di motivazione che può essere censurato in Cassazione è solo quello che emerge da un palese contrasto tra l’argomentazione del giudice e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato come il giudice d’appello avesse ampiamente e logicamente spiegato le ragioni del suo convincimento. La condanna non si basava su un singolo elemento, ma su un quadro probatorio composito e coerente: l’identificazione certa tramite video, la stretta successione di un’altra rapina con modalità simili e, non da ultimo, la violazione della detenzione domiciliare da parte dell’imputato, che non ha fornito alcuna spiegazione plausibile. In questo contesto, l’acquisizione di un’ulteriore perizia tecnica è stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione.
Inoltre, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non può diventare un’occasione per richiedere una terza valutazione del merito dei fatti. Contestare la ricostruzione operata dai giudici di primo e secondo grado, proponendo una lettura alternativa delle prove, è un’attività preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione è verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato direttamente le prove.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale: la rinnovazione istruttoria in appello è un istituto eccezionale. Spetta al giudice di merito valutare, in modo insindacabile se logicamente motivato, la completezza del quadro probatorio. La difesa non può pretendere l’assunzione di nuove prove solo perché non condivide le conclusioni raggiunte dal giudice, ma deve dimostrare che tale assunzione sia assolutamente indispensabile per la decisione, un’evenienza che nel caso di specie non è stata ravvisata.
Quando un giudice d’appello può rifiutare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale?
Un giudice d’appello può rifiutare la richiesta quando ritiene che il materiale probatorio già acquisito durante il processo sia sufficiente per formare il proprio convincimento e decidere sulla responsabilità dell’imputato. La rinnovazione non è un diritto, ma uno strumento eccezionale da utilizzare solo se indispensabile.
Un ricorso in Cassazione può basarsi su una nuova valutazione dei fatti o delle prove?
No, il giudizio in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può riesaminare i fatti o fornire una diversa interpretazione delle prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di vizi giuridici.
L’identificazione tramite video di sorveglianza è una prova sufficiente?
Sì, specialmente se corroborata da altri elementi. Nel caso specifico, l’identificazione dell’imputato tramite i video è stata considerata una prova solida, rafforzata da altri indizi come la commissione di un reato simile poco dopo con lo stesso veicolo e l’assenza ingiustificata dell’imputato dalla detenzione domiciliare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4676 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4676 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale parte della Corte di appello di Palermo, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio di codesta Corte, Ł manifestamente infondato, poichØ il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., Ł quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
c he la il giudice di merito, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito, ha confermato la responsabilità dell’odierno ricorrente, non ritenendo necessaria, per converso, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta dalla difesa ai fini dell’acquisizione dell’accertamento tecnico effettuato dai carabinieri del R.I.S. di Messina in data 11 aprile 2023 (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova in ordine alla ricostruzione della polizia giudiziaria e alle dichiarazioni della persona offesa COGNOME non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
c he il giudice di merito, alle pag. 7 e 8 della sentenza impugnata, ha evidenziato che l’imputato Ł stato riconosciuto con certezza dalla polizia giudiziaria nelle immagini videoregistrate dalle videocamere di sorveglianza nei pressi dell’attività commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che a distanza di pochi minuti si sia verificata un’altra rapina ai danni della filiale RAGIONE_SOCIALE di Mazara del Vallo attraverso l’utilizzo del medesimo mezzo di trasporto (Fiat panda di colore nero) e che il COGNOME non ha fornito spiegazioni circa l’assenza dal luogo di detenzione domiciliare;
che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle
– Relatore –
Ord. n. sez. 1315/2026
CC – 27/01/2026
dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME