Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s
RITENUTO IN FATTO
NOME è stato condannato con “doppia conforme” (tribunale di Roma 11 marzo 2021 – Corte di appello di Roma 18 novembre 2022) per tre episodi di detenzione per l vendita di borse con vari marchi contraffatti nonché di ricettazione del materiale stesso pena di due mesi di reclusione e C 200,00 di multa.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione per due motivi fondati entrambi s violazione della legge processuale (art.606 lett. c c.p.p.) in relazione agli articoli 52 111 Cost. (primo motivo) nonché 191, 260.3 bis e 415 bis c.p.p. (secondo motivo).
Quanto al primo profilo si lamenta la mancata rinnovazione dell’attività istruttoria a s del ripetuto mutamento del giudicante, nonostante l’opposizione all’utilizzo dei verbali dichiarazioni rese da parte della difesa dell’imputato. L’interpretazione fornita nella sent pone in conflitto con i principi sanciti dalla previsione costituzionale di tal che risulta sollevare questione di costituzionalità dell’articolo 525 comma 2 c.p.p..
Quanto al secondo profilo si sostiene che la campionatura (subprocedimento consistente nel prelievo di un campione e nella contemporanea distruzione della restante parte del corpo reato) è stata compiuta dopo la chiusura delle indagini preliminari ed è pertanto nulla.
Con memoria coeva la difesa dell’imputato ha chiesto che venga sollevata questione di costituzionalità nei termini già sopra specificati.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso mentre con analogo mezzo il difensore AVV_NOTAIO ne ha chiesto l’accoglimento richiamandosi non solo alle conclusioni ivi esposte ma anche a memoria prodotta in giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi manifestamente infondati.
Il primo motivo parte dalla premessa dell’incondizionato diritto alla rinnovazione istr in tutti i casi in cui vi sia mutamento del giudice, che risulta perciò diverso da quello svolto (anche solo una parte del-) l’attività istruttoria, e vi sia opposizione del difens verificatosi in questo caso) all’utilizzo delle prove dichiarative già assunte.
In realtà, lo stato della giurisprudenza non consente tale soluzione poiché l’interpret delle disposizioni in materia si è venuta progressivamente affinando in modo tale da rende compatibile il rispetto dei principi di oralità e di immediatezza con gli altrettanto principi di ragionevole durata del processo e di effettività al fine di evitare cha la tutela di un diritto scada in un vuoto formalismo.
E proprio per tutelare quest’ultima esigenza, tanto la sentenza COGNOME -citata sia dalla che dai giudici di merito- che successive pronunce (tra cui Sez. 3, n. 42604 del 20/09/2 Rv. 283704 – 01) richiedono, come condizione minima per porre il tema della rinnovazion istruttoria su basi idonee a porre il giudice in condizione di effettuare una ragionata de che vengano enunciate le ragioni che rendano necessaria la ripetizione dell’incombent istruttorio. Altrimenti esso rischierebbe di risolversi nella sterile riproduzione di un me di acquisizione della prova testimoniale priva di reale significato, con buona pace della fun che l’oralità e la immediatezza dovrebbero assicurare, secondo quanto indicato dal difenso vale a dire la possibilità per il giudicante di percepire le espressioni extraverbali del te
Nel ricorso per Cassazione la difesa contesta la tenuta costituzionale dell’interpreta fornita dalla stessa sentenza COGNOME (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019 Rv. 276754 – 01) ch sarebbe pervenuta in sostanza ad una lettura ‘abrogante’ che sminuisce la rilevanza del immediatezza, sancita anche a livello convenzionale europeo, ‘nella misura in cui inserisce vaglio discrezionale del giudice rispetto alla reiterazione della prova prevista fisiologi dalla norma a garanzia dell’immediatezza e a pena di nullità assoluta’ (memoria, pg.6).
Interpretata secondo la COGNOME, la norma `si caratterizza per una palese incompetenza. realizzando essa stessa un bilanciamento tra diversi valori costituzionali che non spet Giudice ma esclusivamente al Parlamento … e si palesa incostituzionale per violazione principi di oralità ed immediatezza’.
Secondo il difensore, in sostanza, il principio di oralità ed immediatezza (che ven unificati ma che concettualmente sono distinti) hanno un tale rilievo costituzionale da e posti al di sopra di ogni altra considerazione (anche di livello costituzionale, come ad es quello della ragionevole durata del processo) e da richiedere una applicazione indefettibile.
In realtà, siffatta prospettazione non ha una base costituzionale univoca. Le deroghe principio di oralità sono molteplici, a cominciare dal giudizio abbreviato per passare a regime delle acquisizioni documentali e delle letture ‘sostitutive’, come previste dagli comma 2 c.p.p. e 512 e seguenti c.p.p.. Anche con riferimento al principio di immediatezza, la stessa sentenza della Corte Costituzionale alla quale la difesa dell’imputato fa riferime 205 del 2010) a sancire che “la regola del riesame del dichiarante, in presenza di una richi di parte (non sottolineato nell’originale, n.d.r.), costituisce uno dei profili del diritto alla pro strumento necessario del diritto di azione e di difesa”. Per quanto ora interessa, è pr l’inciso utilizzato dalla Corte Costituzionale a contenere il messaggio qui rilevante prevista la richiesta di parte alla rinnovazione (ma lo stesso vale nell’ipotesi opposta, ch il consenso alla lettura ad opera della parte) ciò significa che le pur meritevoli e dell’immediatezza (la possibilità per il giudice di cogliere le espressioni extraver testimone) non possono essere assolutizzate. Infatti, se esse fossero assolute ed inderogabi non vi sarebbe alcuna possibilità per le parti di derogarvi, nemmeno fornendo il consenso a lettura dei relativi verbali, come invece pacificamente ammesso. Né, per la stessa logica e la tutela delle stesse esigenze dì ragionevolezza, la prestazione del consenso, ovvero il rifiuto, possono essere affidate all’arbitrio della parte ma debbono essere il frutto di un ponderata e, soprattutto, motivata. Il diritto di difesa, inserito nella più ampio diseg attuazione della Giustizia, non consente arbitri e non prevede la possibilità di ‘dispettose’ o di espedienti difensivi diretti al pregiudizio del processo senza che vi sia vantaggio per il diritto da tutelare che è il diritto all’integrità della prov rinnovazione immotivata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso concreto, la difesa dell’imputato non ha mai spiegato quali fossero le ragioni rendessero necessaria la rinnovazione. All’udienza 15 novembre 2019 (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può pert accedere all’esame diretto degli atti processuali -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policas Rv. 220092; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) il difensore s limitato a formulare l’opposizione alla lettura, pur a fronte dell’esplicito riferimento da giudice procedente alla sentenza delle Sezioni Unite ‘COGNOME‘; negli atti successivi (ap memoria, ricorso per cassazione) la difesa si è limitata a ribadire la assolutezza del princ immediatezza e del diritto che pretendeva di derivarne, senza affatto argomentare nel merit Non ha illustrato ad esempio, che di fronte all’esito dubbio della prova o di fronte controinterrogatorio tormentato fosse necessaria la rinnovazione. Al contrario, non ha contestato il dato probatorio, né ha mai allegato prove in senso contrario a quelle offerta parte pubblica (circostanza pure evidenziata nel provvedimento reso a verbale). A ciò
aggiunge che le circostanze sulle quali i testimoni hanno deposto sono di estrema riducendosì in sostanza nella menzione della presenza dell’imputato con mercanzia territorio della Capitale in occasione degli episodi menzionati nell’imputazione e della falsità dei prodotti.
Sulla questione di costituzionalità formulata dall’imputato in via subordinata: c premessa, è la stessa giurisprudenza di costituzionalità (Sent.205 del 2010) a necessità di una richiesta di parte o comunque di un meccanismo che, attraverso l’ del consenso, esplicito o implicito, ponga il giudice nella condizione di f valutazione sulla effettiva necessità della riassunzione testimoniale; la p difensiva, che si pone in conflitto radicale con tale inquadramento concettuale, manifestamente infondata.
Il secondo motivo di ricorso non è consentito ed è inconducente.
L’art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., limita la possibilità di procedere al delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la det commercializzazione alle seguenti ipotesi ben delimitate e alternative tra loro: a) particolarmente onerosa custodia; b) la custodia pericolosa per la sicurezza, la sa pubblica; c) l’evidente violazione dei divieti di fabbricazione, possesso, commercializzazione.
All’evidenza, nel presente caso si configura la prima tra le ipotesi formulate da luce dei costi che la conservazione della quarantina di borse sequestrate all’imput all’Erario (reperimento e messa a disposizione degli spazi; spese di custodia) concreta possibilità di recupero a carico dell’imputato o a mezzo della rivend vietata dalla legge.
Correttamente pertanto, in tali casi, è stato stabilito il principio p provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 260, comma abbia disposto l’alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro esperibile unicamente l’incidente di esecuzione (Sez. 3, n. 27866 del 10/05/201 267349 – 01; in motivazione si fa espresso riferimento al provvedimento ex art.260 bis c. p. p.).
La difesa, che non si è attivata tempestivamente, non può ora lamentare l’inutiliz prevista da alcuna disposizione) degli atti compiuti e della documentazione realizzata in esecuzione del provvedimento che ha disposto campionatura e distru materiale sequestrato. Né può invocarsi alcuna nullità, in quanto non sancita da legge né enucleabile dalle categoria generali del Titolo VII del Libro II del Codice d
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profi nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2023 Il Consigliere relatore COGNOME Il Pres dente