Rinnovazione Istruttoria in Appello: Un Diritto o una Scelta del Giudice?
La rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello rappresenta uno dei temi più dibattuti nella procedura penale. È un diritto della difesa ottenere l’acquisizione di nuove prove o la riedizione di quelle già assunte, oppure è una facoltà puramente discrezionale del giudice? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, dichiarando inammissibile un ricorso che si fondava proprio su una richiesta di rinnovazione istruttoria respinta in secondo grado.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di ricorso, articolato in due profili principali: la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e una contestazione generica del giudizio di responsabilità.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non accogliere la richiesta di riaprire la fase probatoria, ritenendola necessaria per una corretta valutazione dei fatti. Contestualmente, lamentava la mancata assoluzione, senza però articolare una critica puntuale e specifica alle motivazioni della sentenza di condanna.
La Richiesta di Rinnovazione Istruttoria e i Motivi del Ricorso
Il fulcro del ricorso verteva sulla presunta violazione di legge derivante dal diniego della rinnovazione istruttoria. Secondo la tesi difensiva, questa omissione avrebbe viziato la motivazione della sentenza d’appello, impedendo una piena valutazione delle prove a favore dell’imputato.
Il secondo profilo, invece, si limitava a criticare l’esito del giudizio, dolendosi della condanna senza però confrontarsi con il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione: Discrezionalità e Genericità
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Le argomentazioni della Suprema Corte sono state nette e in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
La Natura Eccezionale della Rinnovazione dell’Istruttoria
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ribadito che la rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello non è un diritto dell’imputato, ma un istituto di carattere eccezionale. Il suo utilizzo è rimesso alla piena discrezionalità del giudice, il quale può disporla esclusivamente se ritiene di non poter decidere sulla base del materiale probatorio già acquisito nel primo grado di giudizio (il cosiddetto ‘stato degli atti’).
La Corte d’Appello, nel caso di specie, aveva ampiamente e logicamente motivato le ragioni per cui riteneva sufficiente il compendio probatorio esistente. Il sindacato della Cassazione, pertanto, non può entrare nel merito della rilevanza delle nuove prove richieste, ma deve limitarsi a verificare la coerenza e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento di diniego, che in questo caso è stata giudicata pienamente sufficiente.
La Genericità del Secondo Motivo di Ricorso
Quanto al secondo profilo di censura, la Cassazione lo ha definito ‘totalmente generico’. Il ricorrente si era limitato a esprimere il proprio dissenso rispetto alla condanna, senza tuttavia muovere critiche specifiche e argomentate alla struttura motivazionale della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere ragioni di diritto e dati di fatto che confutino punto per punto le conclusioni del giudice di merito. In assenza di questo confronto critico, il motivo di ricorso si risolve in una mera doglianza, priva della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso è Destinato all’Inammissibilità
La decisione in esame offre due importanti lezioni pratiche. Primo, la richiesta di rinnovazione istruttoria deve essere supportata da argomenti solidi che dimostrino l’assoluta indispensabilità delle nuove prove ai fini della decisione, ma la sua concessione rimane una scelta discrezionale e motivata del giudice. Secondo, un ricorso per cassazione non può essere una semplice lamentela contro una sentenza sfavorevole; deve essere un atto tecnico, specifico e puntuale, che individui con precisione i vizi di legge o di motivazione del provvedimento impugnato. In mancanza di tali requisiti, l’esito inevitabile è la declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile chiedere la riapertura dell’istruttoria in appello?
No, secondo la Corte di Cassazione, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è un istituto di carattere eccezionale e non un diritto dell’imputato.
Quando il giudice d’appello deve accogliere la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria?
Il giudice d’appello può accogliere la richiesta solo quando ritiene, nella sua discrezionalità, di non essere in grado di decidere sulla base delle prove già acquisite nel processo (‘allo stato degli atti’).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Se un ricorso è privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto specifici che lo sorreggono, limitandosi a dolersi della decisione senza un confronto critico con le motivazioni, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2145 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2145 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che con un unico motivo di ricorso si deducono la violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale e al giudizio di responsabilità;
che il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato avendo il collegio di merito (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) dato motivatamente ampiamente conto della sufficienza del compendio probatorio ai fini della decisione; la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello è un istituto carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), sicché il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d’appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato che, nella specie è del tutto adeguato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, COGNOME, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522);
che il secondo profilo di censura è totalmente generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono limitandosi il ricorrente dolersi della mancata assoluzione dell’imputato, senza alcun confronto con il costrutto argomentativo fondante il giudizio di responsabilità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.