Rinnovazione Istruttoria: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità per Genericità
L’istituto della rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello rappresenta una deroga al principio di completezza delle prove raccolte in primo grado. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi paletti che delimitano l’accesso a questo strumento, sanzionando con l’inammissibilità una richiesta ritenuta troppo generica. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali sono i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva respinto la sua richiesta di ammettere nuove prove. La difesa, ai sensi dell’art. 603, comma 3, del codice di procedura penale, aveva sollecitato una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ritenendola cruciale per la propria tesi. La Corte territoriale, tuttavia, aveva negato tale approfondimento. Di conseguenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata ammissione dei nuovi mezzi di prova.
La Decisione della Corte di Cassazione e la rinnovazione istruttoria
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, punto: la genericità della censura proposta. Secondo gli Ermellini, la difesa non ha rispettato i criteri necessari per poter ottenere una rinnovazione istruttoria, specialmente in un contesto processuale definito con rito abbreviato. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come la richiesta difensiva fosse caratterizzata da una “marcata genericità”. In particolare, il ricorrente non aveva soddisfatto due requisiti fondamentali:
1. Mancata precisazione dei contenuti della prova: Il ricorso non specificava in modo chiaro e dettagliato quali fossero i contenuti della prova non ammessa.
2. Mancata dimostrazione della necessità decisoria: Non erano stati adeguatamente argomentati i profili relativi all’assoluta e indiscutibile necessità di tale prova ai fini del giudizio. In altre parole, la difesa non ha spiegato perché quella specifica prova sarebbe stata in grado, da sola, di ribaltare l’esito del processo.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che la Corte d’Appello aveva già evidenziato l'”ultroneità” (cioè la superfluità) delle nuove acquisizioni probatorie. Il quadro probatorio esistente era già stato ritenuto sufficiente per escludere la causa di giustificazione invocata dalla difesa (art. 393 bis c.p.), rendendo quindi inutile ogni ulteriore approfondimento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello non può essere esplorativa o generica. L’avvocato che intende avvalersene deve redigere un’istanza estremamente specifica, indicando con precisione la prova da ammettere, le circostanze su cui essa verterebbe e, soprattutto, argomentando in modo convincente sulla sua assoluta indispensabilità. In mancanza di questi elementi, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie, senza che la questione di merito venga neppure esaminata.
Perché un ricorso per la rinnovazione istruttoria può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se la richiesta è caratterizzata da una marcata genericità, ovvero se non vengono precisati i contenuti della prova che si intende assumere e non vengono dettagliati i motivi della sua assoluta necessità ai fini della decisione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che una prova richiesta è ‘ultronea’?
Significa che la prova è considerata superflua o non necessaria ai fini della decisione, in quanto il quadro probatorio già acquisito agli atti è ritenuto sufficiente e completo per decidere sulla questione, come nel caso di specie per escludere una causa di giustificazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
NOME (COGNOME NOME) NOME
sul ricorso proposto da: nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME (o NOME) NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura proposta, diretta a contrasta la denegata rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa ai sensi del comma 3 dell’ad 603 cp appare caratterizzata, anche a prescindere dalle connotazioni del rito ( abbreviato) con la qua è stata definita la posizione del ricorrente, da una marcata genericità, non risultando precis contenuti della prova non ammessa ne adeguatamente dettagliati i profili della relativa, assolut necessità decisoria alla luce delle indicazioni di segno evidentemente contrario spese dall decisione gravata nel rimarcare la ultroneità delle dette acquisizioni a fronte del qua probatorio in atti valorizzato nell’escludere la causa di giustificazione di cui all’ad 393 bis veda dall’ultimo capoverso di pagina 7) oggetto dell’approfondimento istruttorio denegato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ad. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.