Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1715 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di AVV_NOTAIO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto udito il difensore
E’ presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di AVV_NOTAIO in difesa di: RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di PRATO in difesa di:
COGNOME NOME COGNOME
deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione
E presente l’AVV_NOTAIO del foro di PRATO in difesa di:
COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso del responsabile civile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1.3.2022 il Tribunale di Lucca, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile ai soli fini della responsabilità civile, riforma della sentenza con cui il Giudice di Pace di Lucca in data 13.10.2021 aveva assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 590 commi 1 e 3 e comma 2 in relazione all’art. 583 cod.pen., ha condannato l’imputata ed il responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separat sede assegnando altresì una provvisionale pari ad Euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese sostenute per la costituzione e difesa in giudizio.
Il procedimento ha ad oggetto un sinistro stradale verificatosi in Altopascio in data 8.8.2015 allorché durante la gara ciclistica denominata “RAGIONE_SOCIALE“, che come ogni anno interessava i comuni di Fucecchio ed Altopascio, alle ore 16 e 30 circa NOME COGNOME, scorta tecnica autorizzata del gruppo dei ciclisti, giunto quasi all’arrivo in località Spianate avvistava un’auto poi risulta condotta dall’odierna imputata che proveniva dall’opposto senso di marcia lungo la INDIRIZZO Spianate (nonostante la stessa fosse interdetta al traffico veicolare) che, dopo un iniziale rallentamento e dopo la richiesta di accostare sulla destra, improvvisamente accelerava, si portava verso il centro della carreggiata cosi investendo il COGNOME. Lo stesso sbalzato dalla motocicletta rovinava a terra procurandosi gravi lesioni come documentate in atti.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto l’imputata esente da colpa stante la mancanza di accorgimenti necessari a rendere edotta l’automobilista della sospensione della circolazione stradale nonché di idonea sorveglianza in loco oltre che per l’imprevedibilità dell’evento.
Ribaltando il giudizio assolutorio sia pure ai soli fini civili, il giudice d’app aveva invece ritenuto che il sinistro e le lesioni cagionate alla persona offesa fossero collegate alla condotta colposa dell’imputata, sulla base della versione dei fatti resa dalla persona offesa che aveva trovato puntuale riscontro nella testimonianza del ciclista COGNOME NOME che aveva assistito all’intera dinamica del sinistro.
Detta ricostruzione veniva altresì avvalorata dalle conclusioni del consulente tecnico di parte civile, AVV_NOTAIO COGNOME, il quale confermava che l’urto era avvenuto nella corsia di marcia della persona offesa e che l’imputata aveva tagliato la strada al COGNOME travolgendolo.
Avverso la sentenza d’appello la RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile civile dell’imputata NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in ordine all’affermazione di responsabilità per i fatti integranti il reato di cui all 590 commi 1, 2 e 3 cod.pen. nonché la violazione di norma processuale ex artt. 125, 192 e 546 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per omessa motivazione su innumerevoli elementi di prova in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi integrativi della fattispecie de qua.
Si assume che il motociclista non si sarebbe trovato alla distanza giusta dal ciclista in quanto staffetta e non avrebbe tenuto la condotta di guida corretta e ciò avrebbe avuto conseguenze sulla causalità del sinistro. Lo stesso inoltre non usava i dispositivi previsti (paletta o bandierina) che avrebbero reso chiaro il suo ruolo.
Si assume inoltre che non è stato individuato con certezza il punto d’urto tra i veicoli né se in quel tratto di strada vi fosse l’interdizione al traffico.
Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione di norme giuridiche ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo alla mancata applicazione dell’ordinanza di sospensione della circolazione della Prefettura di Lucca del 21.7.2015.
Si assume che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’ordinanza di sospensione della circolazione della Prefettura di Lucca non era stata di fatto applicata, non essendo state approntate delle segnalazioni della sospensione e delle transenne, né era stato dislocato del personale agli incroci, onde la non conoscibilità della situazione in essere da parte della ricorrente.
Con il terzo motivo deduce la violazione ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. dell’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. ovvero la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ordine alle prove dichiarative.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria con un motivo aggiunto con cui deduce la carenza di motivazione rafforzata in ordine all’affermazione di responsabilità della conducente a fronte del “ribaltamento” della sentenza assolutoria pronunciata nel primo grado di giudizio.
La parte civile ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi preliminarmente per ragioni logiche, e fondato.
Va in primo luogo ritenuto che il responsabile civile può far valere con il ricorso per cassazione il vizio della sentenza d’appello che, in riforma, ai soli fini civi
della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, lo abbia condannato al risarcimento dei danni, senza previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, perché la sua posizione è assimilabile a quella dell’imputato dovendo sopportare, insieme a quest’ultimo, le conseguenze civili derivanti dal reato – e partecipa pertanto delle medesime garanzie ( Sez. 4, n. 37956 del 05/10/2021, Rv. 282343 ).
Ciò premesso, va rilevato che la prova che è stata valutata dal secondo giudice per ribaltare, sia pur ai soli fini civili, la sentenza di primo grado è per gran parte dichiarativa e ad essa si fa riferimento ampiamente nella motivazione della pronuncia impugnata.
Con riguardo alla necessità di disporre la rinnovazione della prova dichiarativa che faccia parte del bagaglio cognitivo dei due giudizi di merito chiusi da esiti contrapposti – l’elaborazione interna ha subito una forte spinta in avanti per l’interazione e le ricadute della giurisprudenza delle Corti europee, ed in particolare della Corte EDU, di seguito soprattutto alla decisione Dan c. Moldavia del 05/11/2011 secondo cui l’affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell’imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell’art. 6 CEDU e in particolare del comma 3, lett. d), che assicura il diritto dell’imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico» (più recentemente, cfr. COGNOME c. Romania del 05/03/2013; COGNOME c. Romania del 09/04/2013; COGNOME c. Moldavia del 28/02/2017; COGNOME c. Italia del 29/06/2017).
Nel solco di tale giurisprudenza, e soprattutto della citata sentenza Dan c. Moldavia, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado (anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato) con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizi assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, COGNOME, Rv. 267487).
Le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, COGNOME, Rv.
267489; confermata espressamente da Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787).
Costituiscono prove orali decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito de condanna (Sez. U COGNOME, Rv. 267491).
Il legislatore, nel 2017, con la novella rappresentata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha introdotto l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di appello proposto dal pubblico ministero, mediante l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 603 cod. proc. pen.
La Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire, successivamente a tale novella normativa ed affermando un principio che il Collegio condivide e ribadisce, come il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sul base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019, COGNOME, Rv. 277000; Sez. 5, n. 38082 del 4/4/2019, COGNOME, Rv. 276933; Sez. 6, n. 12215 del 12/2/2019, COGNOME, Rv. 275167).
2. Deve quindi farsi applicazione del principio secondo cui il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, l sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l’obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l’art. 3 della Costituzione) (Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Rv. 279255).
Nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che le prove dichiarative costituite dalle testimonianze della persona offesa e di chi era informato sui fatti siano decisive ai fini delle determinazioni adottate, sia nella prospettiva assolutoria del primo giudice che in quella opposta del secondo; neppure può negarsi che sia stata proprio la distonica valutazione di tali testimonianze a costituire il nucleo centrale del ribaltamento da parte del giudice d’appello: è la stessa sentenza impugnata che si muove espressamente lungo un alveo di valenza ed utilità delle dichiarazioni della vittima del reato e dei testimoni informati sui fatti.
I restanti motivi, ivi compreso quello relativo alla mancanza di motivazione rafforzata, sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo.
La sentenza impugnata, pertanto, ex art. 622 cod.proc.pen. deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9.11.2023