Rinnovazione istruttoria: Inammissibile in Appello in caso di Doppia Conforme
Nel processo penale, il giudizio di appello non è, di norma, la sede per raccogliere nuove prove. L’istituto della rinnovazione istruttoria, previsto dall’art. 603 del codice di procedura penale, rappresenta un’eccezione, non una regola. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini stringenti di questa possibilità, specialmente quando l’imputato è stato condannato sia in primo che in secondo grado. Analizziamo la decisione per capire quando e perché la richiesta di nuove prove in appello viene respinta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello per una presunta richiesta fraudolenta di risarcimento. Con i motivi di appello, la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ovvero di assumere nuove prove. La Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, ritenendo il quadro probatorio già completo e sufficiente per decidere, confermando così la condanna.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata ammissione di nuove prove, ritenute essenziali per la sua difesa. Il fulcro della sua argomentazione era che senza questa integrazione probatoria, la sua condanna sarebbe stata ingiusta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici supremi hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, spiegando in modo chiaro perché la richiesta di rinnovazione istruttoria non poteva essere accolta. La decisione si fonda su principi consolidati relativi al ruolo del giudice d’appello e ai limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Doppia Conforme e Limiti alla Rinnovazione Istruttoria
La Corte ha articolato le sue motivazioni attorno a due pilastri fondamentali del diritto processuale penale: la discrezionalità del giudice d’appello nella gestione dell’istruttoria e il valore della ‘doppia conforme’.
Limiti alla Rinnovazione Istruttoria
I giudici di legittimità hanno ricordato che la rinnovazione dell’istruttoria in appello è un evento eccezionale. Il processo si fonda sul principio di completezza delle prove raccolte in primo grado. Il giudice d’appello può disporre nuove prove solo se le ritiene ‘assolutamente indispensabili’ per la decisione, cioè quando è impossibile decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Nel caso specifico, le prove richieste non erano ‘sopravvenute’ dopo la prima sentenza, ma si trattava di elementi già esistenti che la difesa avrebbe voluto far valutare diversamente. La Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo la superfluità di tale integrazione, ritenendo gli elementi già acquisiti sufficienti a fondare la decisione. Questa valutazione, essendo discrezionale e ben motivata, non è sindacabile in sede di Cassazione.
L’Integrazione delle Motivazioni nel caso di Doppia Conforme
Un punto cruciale della decisione riguarda il concetto di doppia pronuncia conforme. Quando la sentenza di appello conferma la condanna di primo grado, le motivazioni delle due sentenze si fondono, formando un unico corpo argomentativo. Se l’appellante si limita a riproporre le stesse critiche già respinte dal primo giudice, senza introdurre elementi di novità, la Corte d’Appello può legittimamente confermare la prima decisione, anche facendo riferimento alle argomentazioni già spese.
In questo contesto, il ricorso in Cassazione diventa ancora più difficile. L’imputato non può limitarsi a chiedere una terza valutazione del merito dei fatti, perché la Cassazione è giudice di legittimità, non di fatto. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: il processo d’appello non è un ‘secondo primo grado’. La difesa non può sperare di utilizzare la richiesta di rinnovazione istruttoria come strumento per ottenere una mera rivalutazione delle prove già ampiamente discusse. La richiesta deve essere ancorata a una necessità assoluta e non può basarsi su prove che erano già disponibili. Per gli avvocati, ciò significa che i motivi di appello devono essere costruiti con estrema precisione, evidenziando vizi logici o giuridici della prima sentenza, piuttosto che sperare in una riapertura tardiva della fase probatoria, soprattutto in presenza di una condanna già confermata in secondo grado.
Quando può essere richiesta la rinnovazione dell’istruttoria in appello?
La rinnovazione dell’istruttoria, secondo l’art. 603 c.p.p., può essere disposta dal giudice d’appello solo quando la ritiene assolutamente indispensabile ai fini della decisione, ovvero quando non è in grado di decidere sulla base degli atti già acquisiti nel processo di primo grado.
Cosa significa “doppia conforme” e quali conseguenze ha sul ricorso in Cassazione?
Si parla di “doppia conforme” quando la sentenza della Corte d’Appello conferma integralmente quella del giudice di primo grado. In questo caso, le motivazioni delle due sentenze si integrano a vicenda, rendendo più difficile per il ricorrente contestare la valutazione dei fatti in Cassazione, il cui sindacato è limitato alla sola violazione di legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La richiesta di rinnovazione istruttoria era stata correttamente respinta dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione adeguata sulla superfluità delle nuove prove. Il ricorso, di fatto, mirava a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, soprattutto a fronte di due sentenze conformi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10835 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10835 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo unico, che si attard censurare la mancata rinnovazione istruttoria in appello, rispetta ad evidenze non sopravvenute rispett alla decisione conforme di primo grado.
1.2. Ciò posto, quanto ad argomentazioni offerte in tema di accertamento della responsabilità, la Cor condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo provvedimento impugNOME o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, n può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per risponde critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudi ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termin inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di me rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2 COGNOME e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).
1.3. D’altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giusti sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo ‘…,. argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici
(
116-30297/2022
prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esamiNOME le censure propost dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferiment determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico – giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragio quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospetta circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
1.4. Tanto chiarito quanto all’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d’app in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecit una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso dei convergenti argomenti narrativi offerti per ritenere dimostrata la fraudolenta richiesta di risarcimento), operazione che, a del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansion dell’iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.
1.5. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice d grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che le giustificazioni addotte dalla difesa non trov alcuna logica corrispondenza con i fatti portati ad emersione processuale, né la ipotesi descritt imputazione e dimostrata nel dibattimento appare in alcun modo avversata in fatto dall’imputato, che non ha inteso offrire alla giurisdizione una sua convincente alternativa spiegazione dell’occorso.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.