Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25401 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte d’appello di Palermo esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME (TARGA_VEICOLO) ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e riparametrato la dosimetria della pena e deduce due motivi di ricorso che, attesa la connessione logica delle questioni, possono essere trattati congiuntamente;
rilevato che entrambi i motivi sono non consentiti, siccome interamente versati in fatto e reiterativi di analoghe censure adeguatamente vagliate e superate dal Giudice di appello;
rilevato, invero, che la Corte territoriale, dopo avere acquisito la documentazione inizialmente allegata dalla difesa, ha chiarito le ragioni per le quali non ha ritenuto di aderire all’ulteriore richiesta di produzione documentale, valorizzando l’epoca della stessa (successiva al momento in cui il reato Ł stato commesso) e rilevando – con motivazione scevra da aporie razionali – che Ł entro la data di adempimento (e non successivamente) che l’imputato avrebbe dovuto attivarsi per provvedere al pagamento ovvero per chiedere una dilazione dello stesso;
ritenuto che il Giudice di appello ha dunque fatto buon governo del consolidato principio secondo cui «nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all’esito di rito abbreviato Ł ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perchØ potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti», anche se in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, COGNOME NOME, Rv. 287482 – 02 Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 – 02; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, COGNOME, Rv. 253729 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una
somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME