Rinnovazione Istruttoria in Appello: Quando il Giudice Può Rifiutarla?
L’ordinanza in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti e le condizioni per la rinnovazione istruttoria appello. La Corte di Cassazione, con una decisione chiara e motivata, ribadisce il principio secondo cui la riapertura del dibattimento in secondo grado non è un diritto automatico della difesa, ma una facoltà discrezionale del giudice, esercitabile solo in presenza di precise condizioni. Il caso specifico riguardava la richiesta di sentire un testimone dopo che la persona offesa era deceduta prima del dibattimento di primo grado.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa dell’imputato aveva richiesto, nel giudizio di secondo grado, la rinnovazione dell’istruttoria per acquisire la deposizione di un testimone. Tale richiesta era motivata dal fatto che il giudice di primo grado aveva chiuso il dibattimento senza sentire detto testimone, basando la propria decisione sull’acquisizione della denuncia presentata dalla persona offesa, la quale era nel frattempo deceduta e non aveva potuto testimoniare in aula.
La Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza, ritenendo l’istruttoria già completa ed esauriente. Contro tale diniego, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge processuale e un vizio di motivazione.
La Questione Giuridica: I Limiti della Rinnovazione Istruttoria Appello
Il fulcro della questione giuridica risiede nell’interpretazione dell’articolo 603, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la rinnovazione dell’istruttoria in appello è subordinata a una duplice verifica da parte del giudice:
1. L’incompletezza dell’indagine dibattimentale svolta in primo grado.
2. L’impossibilità di decidere allo stato degli atti senza una nuova acquisizione probatoria.
La giurisprudenza costante, richiamata dalla stessa Cassazione, affida tale valutazione al giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivato. Non si tratta, quindi, di un diritto della parte a integrare il materiale probatorio, ma di un potere eccezionale del giudice per colmare lacune ritenute indispensabili ai fini della decisione.
L’Utilizzabilità delle Dichiarazioni della Vittima Deceduta
Un altro aspetto fondamentale del caso è l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa prima del decesso. La Corte chiarisce che il decesso, avvenuto prima della testimonianza in aula, integra un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva ai sensi dell’art. 512 c.p.p. Ciò consente l’acquisizione e l’utilizzo delle dichiarazioni precedentemente rese (ad esempio, in sede di denuncia).
Questo meccanismo, tuttavia, deve essere bilanciato con il diritto a un equo processo sancito dall’art. 6 della CEDU. La condanna non può fondarsi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, acquisite senza un pieno contraddittorio. È necessario che esse trovino riscontro in altri elementi di prova.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione della Corte d’Appello corretta e ben motivata. Gli Ermellini hanno sottolineato che i giudici di secondo grado hanno correttamente operato la valutazione sulla completezza del quadro probatorio. Hanno ritenuto l’istruttoria espletata in primo grado ‘esaustiva’, nonostante la mancata audizione del testimone richiesto dalla difesa.
La decisione si fonda su due pilastri principali:
1. Completezza del Quadro Probatorio: La Corte territoriale ha considerato sufficienti le prove già acquisite. Le dichiarazioni della persona offesa deceduta non erano isolate, ma trovavano un ‘indiretto riscontro’ in altri elementi. Tra questi, la situazione rilevata dagli agenti intervenuti sul posto e una certificazione medica che attestava lo stato di perturbamento della vittima, riconducibile alla condotta dell’imputato.
2. Corretta Applicazione dell’Art. 512 c.p.p.: L’acquisizione della denuncia della vittima era legittima e non violava il diritto di difesa, proprio perché il compendio probatorio non si esauriva in essa, ma era arricchito da elementi di conferma esterni.
Di conseguenza, la richiesta di rinnovazione istruttoria appello è stata legittimamente respinta perché non ‘assolutamente necessaria’ ai fini della decisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un principio fondamentale: la rinnovazione del dibattimento in appello è uno strumento eccezionale. Il giudice d’appello ha il potere-dovere di valutare se il materiale probatorio ereditato dal primo grado sia sufficiente per una decisione giusta e motivata. Se le prove, seppur raccolte con modalità particolari come quelle previste dall’art. 512 c.p.p., sono ritenute complete e reciprocamente corroborate, non sussiste alcun obbligo di ammettere nuove prove. La decisione finale sottolinea come la completezza dell’istruttoria non si misuri sul numero di prove assunte, ma sulla loro capacità di fornire al giudice un quadro chiaro e sufficiente per deliberare.
La rinnovazione dell’istruttoria in appello è un diritto dell’imputato?
No, non è un diritto. È una possibilità subordinata alla valutazione discrezionale del giudice d’appello, che la concede solo se ritiene di non poter decidere sulla base degli atti già presenti, a causa di una incompletezza dell’indagine svolta in primo grado.
Le dichiarazioni rese da una persona offesa, poi deceduta, possono essere usate in un processo penale?
Sì, possono essere acquisite e utilizzate ai sensi dell’art. 512 del codice di procedura penale, che regola i casi di impossibilità oggettiva di ripetere l’atto. Tuttavia, per fondare una condanna, tali dichiarazioni non devono essere l’unica o la principale prova, ma devono trovare riscontro in altri elementi.
Cosa succede se la condanna si basa sulle dichiarazioni di un testimone non esaminato in contraddittorio?
Secondo l’ordinanza, l’uso di tali dichiarazioni (in questo caso, della persona offesa deceduta) non viola il diritto a un processo equo (art. 6 CEDU) se la condanna non si fonda in modo esclusivo o significativo su di esse e se il decesso non è avvenuto per sottrarsi al contraddittorio. La presenza di altre prove di riscontro è fondamentale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che, con l’unico motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in merito al diniego opposto dalla Corte territoriale all’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appel avanzata per acquisire la deposizione della teste addotta dalla difesa e che il primo giudice non aveva escusso avendo dichiarato chiuso il dibattimento all’esito della acquisizione della denuncia della persona offesa che non era stato possibile sentire in aula perché nel frattempo deceduta;
ribadito che COGNOME nel COGNOME giudizio d’appello, COGNOME la COGNOME rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (cfr., Sez. 6 – , n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 – 01);
ritenuto che la valutazione operata dalla Corte territoriale riposa sulla ritenuta esaustività dell’istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado con la acquisizione della denuncia della persona offesa in quanto deceduta (cfr., tra le tante, Sez. F – , n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 – 01, in cui la Corte ha chiarito che il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l’acquisizione e l’utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell’art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all’intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale; conf., Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900 – 01; tra le più recenti, non massimate, Sez. 2, n. 25929 del 6.6.2024, COGNOME; Sez. 2, n. 9928 del 15.2.2024, COGNOME; Sez. 2, n. 25122 del 7.3.2023, COGNOME);
considerato che, ad ogni modo, la Corte territoriale ha fatto presente come le dichiarazioni della persona offesa avessero trovato un sia pur indiretto riscontro nella situazione rilevata dagli operanti al loro arrivo sul posto e nella certificazione medica attestante lo stato di perturbamento della donna quale conseguenza della condotta dell’imputato;
ritenuto che il ricorso eve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presfient2