Rinnovazione Istruttoria Appello: I Poteri d’Ufficio del Giudice
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui poteri del giudice nel processo penale, in particolare riguardo alla rinnovazione istruttoria in appello. La vicenda, conclusasi con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ruota attorno a una questione procedurale cruciale: fino a che punto i poteri del giudice sono indipendenti dalle richieste delle parti?
I Fatti del Caso: L’Impugnazione in Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e rifiuto di fornire le proprie generalità (art. 651 c.p.). La difesa decideva di impugnare la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge.
Il Motivo del Ricorso: Una Questione di Termini
L’unico motivo di ricorso sollevato dall’imputato si concentrava su un aspetto puramente procedurale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva erroneamente accolto la richiesta della Procura Generale di rinnovare l’istruttoria dibattimentale. Tale richiesta sarebbe stata formulata oltre i termini perentori stabiliti dall’articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che, essendo la richiesta della pubblica accusa tardiva, il giudice non avrebbe dovuto prenderla in considerazione, e di conseguenza, la rinnovazione delle prove non avrebbe dovuto aver luogo.
La Decisione della Cassazione sulla rinnovazione istruttoria appello
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, definendo il ricorso “manifestamente infondato” e dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 603 del codice di procedura penale.
Il Principio dell’Art. 603 c.p.p.
Secondo i giudici di legittimità, questo articolo conferisce al giudice d’appello un potere autonomo e discrezionale. Egli può disporre la rinnovazione istruttoria in appello anche d’ufficio, ovvero di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ai fini della decisione. Questo potere è svincolato dalle istanze delle parti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e lineare. Il fatto che la richiesta della Procura Generale fosse stata presentata o meno entro i termini previsti è irrilevante. Il giudice d’appello, in virtù dei poteri che la legge gli conferisce, avrebbe potuto comunque decidere autonomamente di riaprire l’istruttoria. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione di legge nell’aver accolto una richiesta che, di fatto, coincideva con una facoltà che il giudice stesso poteva esercitare d’ufficio. Il potere del giudice di accertare la verità prevale sul formalismo legato ai termini delle parti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale d’appello: la centralità del ruolo del giudice nella ricerca della verità processuale. La rinnovazione istruttoria in appello non è un diritto delle parti, ma un potere del giudice, da esercitare quando assolutamente necessario. La decisione di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito contro ricorsi basati su motivi palesemente privi di fondamento giuridico, che mirano a sfruttare cavilli procedurali senza intaccare la sostanza della decisione.
Può il giudice d’appello riaprire l’istruttoria se la richiesta del Pubblico Ministero è tardiva?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice d’appello può disporre la rinnovazione dell’istruzione di propria iniziativa (d’ufficio), basandosi sull’art. 603 c.p.p. Pertanto, la tardività di una richiesta di parte non impedisce al giudice di prendere la stessa decisione autonomamente.
Qual è il fondamento normativo del potere del giudice di disporre la rinnovazione dell’istruzione d’ufficio?
Il fondamento normativo risiede nell’articolo 603 del codice di procedura penale, che attribuisce espressamente al giudice d’appello la facoltà di disporre la rinnovazione dell’istruzione anche d’ufficio, a prescindere dalle richieste delle parti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su un motivo manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35309 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIBERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Sortino
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale formulata dalla Procura Generale oltre i termini di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., il giudice di appello disporre la rinnovazione dell’istruzione anche d’ufficio, a prescindere dalle richieste di parte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025