Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 07/07/1982
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
osservato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimental ex art. 603 cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità pe la quale “alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossibilità unicamen quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventua incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza” (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237410; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577);
che, inoltre, «nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mer facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabil giudice “ex officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi ri a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 56 del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell’odierno ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quel adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logic giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., in particolare, 7 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del delitto di rapina impropria ascritto al Berlingeri in quello di fur non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di que già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi g
stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo
di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.