Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25936 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Brescia DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della senten impugnata;
udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ch ha chiesto il rigetto del ricorso e il favore delle spese;
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chies raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 novembre 2019 – resa in rito abbreviato, previo esame dell’imputato – il G.i.p. del Tribunale di Brescia assolveva NOME COGNOME COGNOME delitto di danneggiamento seguito da incendio, ritenendo la prova raccolt inadeguata all’affermazione di penale responsabilità.
In prospettazione accusatoria, COGNOME, la sera del 3 febbraio 2017, si e avvicinato all’autoveicolo, parcheggiato sulla pubblica via, del condomino NOME COGNOME (con cui era in tesi rapporti) e su di esso aveva innescato il fuoco per me di una fiamma libera, cagionando un incendio.
Secondo il Tribunale:
dal rapporto dei vigili del fuoco, risultava che il mezzo era bruciato per ca elettriche endogene;
le immagini di videosorveglianza non erano nitide, e neanche i riconoscimenti operati dai testimoni sulla loro base erano attendibili;
le stesse condizioni fisiche dell’imputato (parzialmente non vedente) erano inconciliabili con l’ipotesi di accusa, né era probabile che egli avesse agit conoscendo la presenza delle videocamere.
La parte civile, NOME COGNOME, appellava la pronuncia assolutoria agli eff civili.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia – senza rinnovazion dell’istruttoria dibattimentale – accoglieva il gravame e, riformando la pr decisione, accertava incidentalmente la penale responsabilità dell’imputato relazione al reato, così riqualificato, di cui all’art. 424, primo comma, cod. p condannava l’imputato medesimo al risarcimento del danno corrispondente, che contestualmente liquidava.
Il diverso giudizio si basava, in sintesi, sui seguenti rilievi:
il rapporto dei vigili del fuoco non sarebbe conclusivo e risulterebbe contrasto con le ulteriori evidenze di causa;
le immagini delle videocamere apparirebbero sufficientemente nitide, in grado di mostrare l’azione di una persona che si china sotto il veicolo e acce una fiamma libera;
tale persona sarebbe sicuramente identificabile con quella che, poco prima, era ripresa dalle stesse videocamere a spasso con i cani, e l’imputato, nel c dell’esame, avrebbe ammesso di essere uscito di casa con loro;
le condizioni di salute dell’imputato non sarebbero state affatto incompatibi con l’occorso.
L’imputato ricorre per cassazione avverso la decisione di secondo grado, con il ministero del suo difensore di fiducia.
In ricorso sono articolati tre motivi.
3.1. Primo motivo. Violazione degli artt. 6 CEDU e 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso, n quadro della riforma (agli effetti civili) della sentenza assolutoria, di proce nuova audizione dell’imputato, quantunque questi fosse stato oralmente esaminato in primo grado.
La nuova audizione sarebbe stata un atto dovuto secondo la disciplina di diritto interno e in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata.
3.2. Secondo motivo. Violazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per difetto di argomentazione rafforzata in ordine alle ragi che avevano indotto il giudice superiore a privilegiare le dichiarazioni dei testi d’accusa (la persona offesa e i suoi parenti) a cospetto dell’antitetica versio fatti resa dall’imputato, giudicata maggiormente attendibile dal primo giudi Sarebbe stata, per contro, indebitamente pretermessa la deposizione dell testimone NOME COGNOMECOGNOME indifferente rispetto ai fatti di causa.
Il diverso apprezzamento della prova dichiarativa non sarebbe assistito d forza persuasiva superiore.
Sarebbe stato dato per scontato, sulla base delle non verificate medesim testimonianze dell’offeso e dei parenti, che la persona ritratta nel filmato l’imputato.
Sarebbe stato indebitamente svalutato il rapporto dei vigili del fuoco.
Sarebbe conclusivamente violato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio
3.3. Terzo motivo. Vizio di motivazione in relazione all’assunto ch l’autoveicolo bruciato fosse facilmente distinguibile nel contesto dato, anche parte di persona avente visus ampiamente ridotto come il ricorrente.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOle requirente ha depositato rituale memoria, in cui h anticipato ed argomentato le conclusioni rassegnate nel corso della discussion orale, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata pe violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
A tale atto ha tempestivamente replicato, mediante memoria, la difesa di parte civile. Secondo quest’ultima, la tesi del Pubblico ministero non sarebbe sostenibile alla stregua delle modifiche apportate all’art. 603, comma 3-bis, cit., dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che non riconoscerebbe più all’imputa giudicato in rito abbreviato, anche se “arricchito” dall’esame della part maturare in appello, in caso di riforma sostanzialmente peggiorativa, il diri convenzionale al recupero di un’oralità ormai definitivamente rinunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Sussiste infatti, nella specie, la dedotta violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione alla mancata rinnovazione dell’esame dell’imputato
Nel processo odierno tale disposizione risulta applicabile, ratione temporis, nel testo novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, cit., a mente del quale: «Nel di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motiv attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le dispos di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giud dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».
Come esattamente osservato da Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A., Rv. 286266-01, nel disegno riformatore portato a termine dalla menzionata novella legislativa, volto a rendere più efficiente il giudizio di secondo grado, l’obbl rinnovazione istruttoria in appello ha subito una sensibile contrazione rispett precedente panorama normativo, risultante dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano Rv. 269787-01), avevano esteso indiscriminatamente al giudizio abbreviato, nel caso di overturning sfavorevole, conseguente a diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva, l’obbligo di rinnovazione istruttoria, analogamente a qua già previsto per il giudizio dibattimentale.
2.1. Il legislatore della riforma ha dunque eliminato l’obbligo di rinnovazi istruttoria per il caso di impugnazione della sentenza assolutoria emessa all’e del rito abbreviato c.d. ordinario, sul presupposto che, a fronte della rin dell’imputato al contraddittorio nell’assunzione della prova, bilanciata dal benef premiale, non si ponesse alcuna inderogabile esigenza di garanzia di ordin processuale, che potesse imporre la rinnovazione delle prove dichiarative.
Tale scelta non si espone a dubbi di legittimità costituzionale (in tal se Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285490-02, nonché la relazione finale della Commissione ministeriale incaricata di redigere il nuovo articolato, quale stigmatizza le «aporie e i veri e propri cortocircuiti logici del meccani disciplinato dall’art. 603, comma 3-bis, quando opera nei casi di giudizio abbreviato») e risulta in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ultimo, COGNOME e COGNOME c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, §§ 37 ss., marzo 2021), la quale ha sancito il principio secondo cui l’imputato, il quale ab
accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle ind ha anche inequivocabilmente rinunciato all’audizione dei testimoni e all’oralità giudizio, non configurandosi, di conseguenza, alcuna violazione dell’art. 6, § CEDU, nel prosieguo, nella mancata assunzione di tali prove in contraddittorio.
2.2. L’obbligo di rinnovazione istruttoria rimane fermo invece, con il nuov art. 603, comma 3-bis, per le ipotesi di rito abbreviato aperto ad integrazioni probatorie; vale a dire in quei casi in cui vengono raccolte, nel contraddittorio parti, le prove ritenute «necessarie», o su richiesta dell’imputato nel giu abbreviato c.d. condizionato (art. 438, col -rima 5, cod. proc. pen.), o su iniziativa del giudice (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).
E non è inutile rammentare, al riguardo, che la valutazione giudiziale sul «necessità» della prova non è condizionata dalla complessità o dalla lunghezza de tempi dell’accertamento, né si identifica con l’assoluta impossibilità di decid con l’incertezza dell’esito, ma presuppone, da un lato, l’incompletezza un’informazione probatoria in atti, e, dall’altro, una prognosi di pos completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integra (tra le altre, Sez. 6, n. 11558 dei 23/01/2009, Trentadue, Rv. 243063-01).
A queste specifiche ipotesi di rinnovazione istruttoria obbligatoria abbreviato si applicano, ovviamente, le regole AVV_NOTAIOli dettate dall’art. comma 3-bis, cod. proc. pen., in forza delle quali la prova diversamente valutat deve essere previamente riassunta ove essa rivesta efficacia decisiva nell’ott della decisione e del verso ad essa impresso.
La decisività si apprezza nella misura in cui, sulla base della sentenza di pr grado, la prova in questione abbia determinato, o anche soltanto contribuito determinare, l’assoluzione, sicché, pur in presenza di altre fonti di anal diversa natura, la sua espunzione dal compendio valutativo, o la rimodulazione de suo significato, si riveli potenzialmente in grado di incidere sull’esito del gi (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491-01).
3. Ciò posto, è agevole rilevare come, nella vicenda processuale odierna, giudizio abbreviato non si sia affatto svolto “allo stato degli atti”. Si è proceduto, dinanzi al primo giudice, all’esame dell’imputato in contraddittorio. è cioè dato corso ad un’integrazione probatoria (l’esame dell’imputato costituis un vero e proprio mezzo di prova: Sez. 2, n. 25124 del 19/05/2021, Gioffrè, Rv. 281550-01), riconducibile alle previsioni del novellato comma 3-bis dell’art. 603 del codice di rito, in rapporto al precedente art. 441, comma 5.
La necessità di assumere nuovamente l’esame dell’imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, è espressione del principio di dovu rinnovazione della prova orale dichiarativa ritenuta decisiva, sicché tale neces
sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato abbia r dichiarazioni “in causa propria” e la difforme valutazione probatoria del giudice appello si prospetti basata sul diverso significato assegnato a tali dichiarazion panorama probatorio complessivo (o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità: Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493-02).
In questo giudizio è evidente che le dichiarazioni dell’imputato siano entra con esiti determinanti, nel quadro decisorio, se non altro perché l’imputato, n lettura delle dichiarazioni stesse operata dalla Corte di appello, avrebbe ammes di essere uscito a spasso con i cani in termini che ne permetterebber diversamente da quanto già ritenuto nel primo giudizio, la sicura identificazio con la persona che si vede ripresa poco dopo, nelle immagini, come intenta a maneggiare la fiamma libera.
Poiché il ribaltarnento del verdetto assolutorio passa anche, nella spec attraverso la valorizzazione del contributo dichiarativo dell’imputato in senso a sfavorevole, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione del s esame.
Il vizio rilevato conduce all’annullamento, agli effetti civili, della sen impugnata, previo assorbimento dei motivi di ricorso ulteriori.
Il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competent per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228-01). A detto giudice si rimette anche la liquidazione delle spese tra le pa del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione del spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso il 16/04/2024