Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Reggio Calabria DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 4/10/2023. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo nel ricorso e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20.01.2022, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, ai fini rilevanti in questa sede, assolveva NOME COGNOME e NOME COGNOME dai
reati, rispettivamente loro contestati, di lesioni personali e minaccia in danno di NOME COGNOME.
Con pronunzia del 4 ottobre 2023, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’appello, accogliendo l’impugnazione della parte civile NOME COGNOME, riformava la sentenza assolutoria del Giudice di Pace, affermando la responsabilità del COGNOME e della COGNOME ai fini civili, con condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio e alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Avverso la suindicata sentenza, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidato a due motivi qui di seguito indicati.
2.1 II primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge ex art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art.606, co.3 bis, cod. proc. pen., 125 co.3 e 546 co. 1 lett. e) stesso codice, e in relazione agli artt. 582 e 612 cod. pen. e all’art. 6 Cedu, deducendo che il Tribunale non avrebbe fatto buongoverno dei principi in materia di rinnovazione del dibattimento nel caso di reformatio in pejus della pronuncia assolutoria di primo grado, sia pure ai so i effetti civili, che impongono al giudice di appello di procedere anche d’ufficio alla rinnovazione del dibattimento della prova dichiarativa.
Nella specie, il Tribunale si sarebbe limitato ad un diverso apprezzamento della prova dichiarativa ritenuta decisiva, rivalutando le dichiarazioni della parte offesa NOME COGNOME in quanto corroborate dal certificato medico del pronto soccorso, che attestava la esistenza delle lesioni riportate dal COGNOME. Il Tribunale, rimanendo inalterato il panorama probatorio, ha ritenuto accertata la responsabilità dei ricorrenti riconsiderando’ tra l’altro, proprio le dichiarazioni accusatorie della parte civile.
Entrambe le sentenze di merito hanno in buona sostanza fondato i rispettivi giudizi sul contenuto delle affermazioni del querelante e degli imputati, ma essi hanno avuto esito differente nonostante l’identità del materiale dichiarativo, il Tribunale considerandolo come fonte decisiva del proprio convincimento e ciò senza tenere in debito conto la diversa versione degli imputati né esaminarli.
Alla divergente valutazione del coefficiente di attendibilità della testimonianza avrebbe dovuto corrispondere – oltre che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – una motivazione rafforzata necessaria, in caso di overturning sfavorevole, per giungere all’affermazione della colpevolezza in termini di certezza e sostenerla “oltre ogni ragionevole dubbio”, alimentato dalla situazione di contrasto. La sentenza avrebbe dovuto almeno motivatamente riflettere gli argomenti probatori e logici che imponevano di accordare maggior
verosimiglianza alla narrazione proposta dalla parte civile, smontando l’impostazione del primo giudice.
Lamentano i ricorrenti che il Tribunale, nel ribaltare la pronuncia assolutoria non avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese dai ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME anch’esse corroborate dal certificato medico rilasciato dal locale nosocomio il 26.06.2015, non avrebbe tenuto conto della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 23.09.2019, irrevocabile I 25.07.2023, che condannava NOME, per gli stessi fatti, commessi nei confronti di COGNOME, documentazione riportata in calce al ricorso.
2.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge ex art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 592 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto condannare i ricorrenti, in qualità di parti civili, al pagamento delle spese processuali per non avere gli stessi proposto impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Il primo motivo di ricorso, che attiene alla dedotta violazione di legge ex art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art.603, (:0.3 bis, cod. proc pen. 125 co.3 e 546 co. 1 lett. e) stesso codice, e in relazione agli artt.582 e 612 cod. pen. e all’art.6 Cedu, è fondato.
1.1. Va premesso che l’affermazione di responsabilità ai fini civili operata nel presente giudizio dal Tribunale, in riforma del giudizio assolutorio del giudice di pace, deriva esclusivamente da una diversa valutazione degli apporti dichiarativi raccolti in primo grado, antitetica a quella del giudice di pace. La sentenza qui impugnata, all’esito di un giudizio di appello nel corso del quale non si è proceduto ad alcuna rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, fonda il giudizio di responsabilità ai fini civili degli imputati sulla rinnovata valutazione di attendibilit delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta, invece, scarsamente credibile in primo grado, e sulla certificazione sanitaria.
Invero, come correttamente dedotto dai ricorrenti, il Tribunale non ha fatto buongoverno dei principi in materia di rinnovazione del dibattimento, violando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice del gravame che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione è tenuto a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione.
Innanzitutto, va precisato che la questione dell’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale deve essere affrontata alla stregua della normativa vigente al momento della decisione di appello del 4.10.2023 e, in particolare, trattandosi di impugnazione della parte civile non espressamente contemplata dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla stregua dei principi dettati in materia da questa Corte alla luce dei parametri costituzionali e sovranazionali.
Si potrebbe fare riferimento alla nuova regola, in tema, introdotta con la riforma Cartabia, di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, entrata in vigore in data 30.12.2022, che con l’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, ha modificato l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevedendo, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, l’obbligatorietà della rinnovazione – sempre con riferimento al solo caso di impugnazione del Pubblico Ministero – unicamente con riferimento alle prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli artt. 438, comma 5 e 441, comma 5, codice procedura penale.
Né, tanto meno, si può fare riferimento alla nuova previsione di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo la quale, “quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”. Invero, tale previsione, come statuito dalla pronuncia a Sez. U del 25.5.2023 n. 38481, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente a giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della suindicata disposizione
Occorre, quindi, continuare a fare riferimento ai principi enunciati dalla pronunzia S.U. Cremonini (Sentenza n. 22065 dei 28/01/2021, Rv. 281228), che ha – tra l’altro – affermato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civil sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, pure d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
1.2. Venendo al caso all’esame di questo Collegio, comparando la sentenza di appello con quella di primo grado, si ha modo di verificare che, di là della mancata rinnovazione istruttoria di cui in primis si duole il ricorso, del tutto inappagante si appalesa, innanzitutto, la motivazione posta a base del ribaltamento dal giudice di secondo grado, con la conseguenza che la mancata
rinnovazione non rileva tanto di per sé in quanto inottemperanza ad un obbligo ben preciso – come ritagliato nella giurisprudenza di questa Corte anche con riferimento al caso dell’impugnazione della sola parte civile – quanto piuttosto come addentellato valutativo mancante, che avrebbe potuto fornire pregnanza alla decisione assunta, la quale ha in buona sostanza ribaltato la pronuncia assolutoria sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
Coglie dunque nel segno il ricorso anche nella parte in cui censura la motivazione della sentenza impugnata per difetto e/o contraddittorietà, precipuamente per avere, nel ribaltare I’esito assolutorio di primo grado, esplicitato le ragioni del proprio convincimento senza considerare la opposta versione degli imputati; laddove si tratta di valutare comunque la fondatezza dell’impugnazione che, anche ai fini civilistici, presuppone pur sempre che vi sia la preponderanza di una versione rispetto all’altra.
Quindi, nel caso in cui vi sia stato un ribaltamento della decisione di assoluzione di primo grado la valutazione del giudice di appello deve essere puntuale e deve argomentare, tenendo conto del percorso arcromentativo che ha portato all’assoluzione, rispondendo in ordine ai singoli punti in esso affrontati che ne hanno costituito l’ossatura fondante, se del caso previa assunzione o riassunzione delle prove dichiarative.
A fronte di opposte prospettazioni delle parti, il Tribunale avrebbe dovuto disporre un nuovo esame sia della parte offesa che degli imputati che nel primo grado di giudizio avevano reso dichiarazioni al fine di garanzia del contraddittorio.
Alla stregua di tutto quanto osservato, considerati la violazione di legge e i vizi di motivazione rilevati nei termini sopra indicati, deve annullarsi la sentenza impugnata e va disposto (art. 622 cod. proc. pen.) il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ai giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma il 22/05/2024.