Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCE COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 19 maggio 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha assolto RAGIONE_SOCIALE per non aver commesso il reato di ricettazione.
La Procura della Repubblica di Brescia ha proposto appello avverso detta sentenza ritenendo, RAGIONE_SOCIALE da quanto affermato dal Tribunale, raggiunta la prova della penale responsabilità dell’imputato.
Con sentenza deliberata in data 09 maggio 2023, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato l’imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3000:10 di multa.
RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 525 e 603 cod. proc. pen.
Secondo il difensore, il RAGIONE_SOCIALE che ha proceduto all’esame del teste NOME COGNOME ed alla conseguente decisione del giudizio di appello sarebbe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da quello che, all’udienza del 7 marzo 2023, aveva disposto l’esame del teste NOME COGNOME ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
La violazione del principio di immutabilità e la conseguente nullità assoluta della sentenza discenderebbe dal fatto che il collegio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe fatto “alcun cenno all’intervenuto mutamento della compagine collegiale ed alla conseguente necessità di riammettere le prove” (vedi pag. 3 del ricorso).
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Corte territoriale avrebbe omesso di indicare le ragioni poste a fondamento della decisione di procedere all’esame del teste COGNOME con conseguente difetto di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
1.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
la Corte di appello, all’udienza del 7 marzo 2023, ha disposto l’esame di NOME COGNOME, ritenendo l’escussione della persona offesa necessaria ai fini della decisione ex art. 603 cod. proc. pen.;
alla successiva udienza del 9 maggio 2023, tenutasi innanzi ad un collegio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, veniva escussa la persona offesa ed emessa di sentenza di condanna;
l’ordinanza con cui all’udienza del 7 marzo 2023 è stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria non è stata modificata o revocata dal RAGIONE_SOCIALE che ha proceduto all’esame della persona offesa ed alla decisione del giudizio;
nel corso dell’udienza del 9 maggio 2023 il difensore dell’imputato non ha eccepito alcunché in ordine alla modifica della composizione del collegio, non ha avanzato istanza di rinnovazione dell’istruttoria né diverse eccezioni o richieste di sorta.
1.2. Il RAGIONE_SOCIALE intende ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l’ordinanza ammissiva delle prove resa dal giudice nella precedente composizione, conserva efficacia e non va formalmente rinnovata, se non espressamente modificata o revocata dal giudice nella diversa composizione sopravvenuta (vedi Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754-01 nella parte in cui esclude: «che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine»).
Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad una espressa rinnovazione del dibattimento, essendo onere degli interessati richiedere tale rinnovazione (vedi Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754-01, in motivazione; Sez. 5, n. 38983 del 22/06/2023, Sostegni, non massimata; Sez. 2, n. 38290 del 16/06/2023, Abrenica, non massimata).
1.3. Applicando tali principi al caso di specie deve escludersi, in assenza di revoca/modifica dell’ordinanza ammissiva da parte del RAGIONE_SOCIALE che ha proceduto all’esame della persona offesa nonché di richieste ed eccezioni difensive nel corso del giudizio di appello, deve escludersi che si sia verificata l’eccepita violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di merito, con ordinanza del 7 marzo 2023, ha disposto l’esame della persona offesa, ritenendo tale atto necessario ai fini della decisione e, quindi, correttamente esercitando il proprio potere discrezionale in ossequio alla regola di giudizio della “non decidibilità allo stato degli atti” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820 – 01).
L’esame della persona offesa COGNOME è stato considerato decisivo ai fini dello scioglimento dell’alternativa “proscioglimento-condanna” e, pertanto, assolutamente necessario ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. (vedi Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C. Rv. 279425 – 02).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
La Presidente