Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32949 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nata a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate dall’AVV_NOTAIO, difensore della parte civ
NOME NOME, in data 12 giugno 2024, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputata, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza.
I.
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformat sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 20 maggio 2021 con la quale NOME era stata assolta dal reato di lesioni colpose in danno di COGNOME NOME, ritenendo, diversa dal primo giudice, che la stessa imputata avesse colposamente investito con la propria auto l persona offesa, cagionandole la frattura del polso destro, in violazione delle norme su circolazione stradale; ha inoltre accolto la domanda risarcitoria proposta dalla parte c liquidando alla stessa una provvisionale pari ad euro 5000.
La contestazione mossa all’imputata è quella di aver investito con la propria autovettura NOME, cagionandole le suddette lesioni, per colpa consistita nel non aver adeguato la velo del proprio veicolo alle condizioni del luogo dov’era avvenuto il sinistro, caratterizzat presenza di un incrocio situato nel centro storico di Chieti, e nel non aver conservato il con del mezzo, non riuscendo ad arrestarne la marcia entro i limiti del campo di visibilità.
Il Tribunale assolveva l’imputata con la formula “perché il fatto non costituisce re avendo ritenuto inattendibile la testimonianza della persona offesa, sia perché dalla stessa n era dato ricostruire le modalità del fatto e, in particolare, la condotta di guida del cond del mezzo, sia per la sua contraddittorietà rispetto ad altre prove assunte.
In particolare, la persona offesa aveva riferito che la donna alla guida del mezzo da cui stata investita non si era fermata a prestarle soccorso, in contrasto con le dichiarazioni d testimoni (COGNOME e COGNOME), i quali – al contrario – avevano dichiarato che la donn guida del mezzo si era fermata per prestare soccorso ed aveva fornito agli astanti i propri da
Il primo giudice riteneva insufficienti, ai fini dell’accertamento della responsabi sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME NOME, acquisite ai sensi dell’articolo cod. proc. pen., a seguito del decesso della dichiarante, la quale aveva riferito che la per alla guida di un SUV, pur procedendo ad andatura limitata, non aveva interrotto la marcia, nonostante il pedone stesse continuando l’attraversamento; il giudice rilevava che dichiarazione appariva generica, non avendo descritto la dinamica del sinistro e la condotta d pedone. Ed inoltre, nessun altro testimone aveva visto l’incidente o sentito alcun rumore potesse lasciar presumere che esso fosse avvenuto ed in qual modo.
La Corte d’appello, in relazione ai profili di colpa ed al nesso causale, ha evidenziato c dichiarazioni della persona offesa, sebbene non del tutto lineari, davano chiaramente atto che stessa, mentre attraversava la strada, si era girata perché una macchina le veniva dietro e quin era stata scaraventata contro un muro ( “appiccicata in faccia al muro”).
Inoltre, dalle sommarie informazioni rese da COGNOME NOME, era emerso che l’autovettura scura tipo SUV, nell’immettersi in INDIRIZZO, aveva investito una signora anziana, la qu nell’impatto era caduta a terra; la suddetta autovettura “non andava a forte velocità, ma
interrompeva per niente la sua marcia, nonostante la donna stesse ancora attraversando la strada”.
Il rimprovero ascrivibile all’imputata, secondo la Corte distrettuale, è stato ravvisato ne aver regolato la velocità della propria autovettura in modo che, riguardo alle caratteristich alle condizioni della strada,- nella specie un incrocio sito nel pieno centro storico di C prevalente traffico pedonale -, fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, essendo stata in grado l’imputata di prevedere i tempi di attraversamento della strada da par dell’anziano pedone e di evitarlo.
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazion censurando la sentenza per violazione di legge e, in particolare, dell’articolo 603, comma 3 b cod. proc. pen. .
La Corte d’appello ha riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale di Chieti, sen procedere alla rinnovazione istruttoria, pur avendo diversamente valutato gli apporti dichiara raccolti in primo grado, e ritenendo superabile il vaglio di inattendibilità della persona off
Ad avviso della ricorrente, inoltre, la motivazione risulta del tutto carente e inido giustificare il differente apprezzamento degli elementi di prova, in violazione dell’obbl motivazione rafforzata, nel caso di overtuming sfavorevole all’imputato.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’analisi delle doglianze formulate prenderà le mosse dalla disamina del primo motivo del ricorso, che è fondato.
1.1 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza n. 8999 del 5 luglio 2011, Dan. Moldavia, si è, infatti, espressa nel senso che il giudice che, per ultimo, ha la responsabi decidere la colpevolezza o l’innocenza di un imputato deve ascoltare personalmente i testimoni dalla cui deposizione deriva la prova principale dei fatti, poiché la valutazione dell attendibilità è un compito complesso, che non può ridursi alla mera lettura dei verbali delle dichiarazioni ( conf. CEDU, n. 36605 del 5-3-2013; CEDU, n. 17520 del 9-4-2013).
Il principio è stato ribadito dalle Sezioni unite, che, con sentenza del 28-4-2016, Dasgup hanno stabilito che il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell’afferma di responsabilità dell’imputato, la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva dal primo giudice, deve, in rag di una interpretazione convenzionalmente orientata, ex art. 6, par. 3, lett. d), della Convenz per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art.603 cod. proc
disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mediante l’esame dei soggetti che han reso le dichiarazioni.
Ne deriva che la sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglime di primo grado, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa valutazione d prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell’istruz dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione, in quanto la condanna contrasta, in tal con la regola di giudizio del – al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533, co cod. proc. pen.
Nel medesimo ordine di idee, Sez. U., 19-1-2017, COGNOME, ha fornito risposta affermativ al quesito se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimen emessa all’esito del giudizio abbreviato, per motivi attinenti alla valutazione della dichiarativa, ritenuta decisiva, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata d disporre l’esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni.
Questa prospettiva interpretativa è stata ribadita da Corte EDU, (Orefice c. Italia, n. 6 del 2016), la quale, pronunciandosi in relazione alla condanna in appello di un imputato assol in primo grado, sulla base di prove testimoniali non riassunte in appello, ha ritenuto che ciò f in contrasto con l’articolo 6, § 1, (diritto a un giusto processo) della Convenzione europea diritti dell’uomo. La Corte ha rilevato, in particolare, che il ribaltamento dell’esito assol giudizio di primo grado, senza la nuova audizione dei testimoni di fronte alla Corte d’appe compromette l’equità del processo a carico dell’imputato.
La Corte di Strasburgo ha ribadito che coloro che hanno la responsabilità di decidere colpevolezza o l’innocenza di un imputato devono, in linea di principio, sentire i testimo persona, onde poterne valutare appieno la credibilità (in senso conforme, COGNOME c. Norvegia, 1 febbraio 1996, n. 16206/90; COGNOME c. Spagna, 20 marzo 2012, n. 49183/08; COGNOME c. Moldavia, 5 luglio 2016, n. 46182/08).
Attualmente il principio risulta codificato nel novellato art. 603 cod. proc. pen., che pre un nuovo comma 3-bis, il quale impone la rinnovazione del dibattimento in appello nei casi d proscioglimento in primo grado, disponendo che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarati giudice disponga la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Naturalmente il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria solo nel caso intenda riformare in peius la sentenza impugnata, basandosi su una valutazione diversa da quella effettuata dal primo giudice della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività. Ne d che la norma di cui all’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. non implica alcun automatism nella riassunzione delle prove dichiarative, poiché il giudice di appello è tenuto dappri verificare se i motivi di gravame articolati dal pubblico ministero siano ammissibili, in formulati in ossequio ai criteri indicati dall’art. 581 cod. proc. pen., e se le prove indica decisive; quindi a decidere – non necessariamente in limine litis, ma anche all’esito della
discussione – e comunque nel contraddittorio delle parti – in ordine alla loro rinnovazione. C vista della riforma in senso peggiorativo del proscioglimento dell’imputato.
L’obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative, di cui si invochi una diversa valutazion funzione della reformatio in peius della sentenza di proscioglimento, non presuppone però una formale richiesta del pubblico ministero di riassunzione delle prove stesse, sempre che nell’a di appello siano state indicate puntualmente le ragioni, in diritto e in fatto, per le qual siano da valutare diversamente e da ritenere decisive, di modo che il giudice di appello, convenga sulla loro decisività, ne deve disporre la riassunzione, in forza dei poteri officiosi all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen ( Cass., Sez. 5, 16-4-2019, Manuzzi; Sez. U., n. 27620 de 28-4-2016, Dasgupta, Rv 267487; Sez. U., n. 14800 del 21-12-2017, P. G. in proc. Troise, Rv. 272431).
Gli stessi principi trovano applicazione anche nel caso di riforma della sentenza proscioglimento di primo grado, a seguito di appello proposto dalla parte civile.
Infatti, le Sezioni Unite “Cremonini” hanno affermato che il giudice di appello che riform soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzam dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a r l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 6 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.; ed inoltre, hanno statuito che caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell’appello della civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato a risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenu decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice di appello civile comp per valore (Sez. U – , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021 Ud. -dep. 04/06/2021- Rv. 281228).
1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello, senza lo svolgimento di alcuna ulteriore atti istruttoria, ha ritenuto NOME responsabile del sinistro, sulla base di una d valutazione delle acquisizioni istruttorie.
In particolare, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili riscontrate dalle sommarie informazioni testimoniali di COGNOME NOME, acquisite ai se dell’art. 512 cod. proc. pen., a seguito del decesso della dichiarante.
Al contrario, la sentenza di assoluzione di primo grado era fondata sulla inattendibilità dichiarazioni rese dalla persona offesa, sia perché dalle stesse non era dato ricostruire le moda del fatto e, in particolare, la condotta di guida del conducente del mezzo, sia per l contraddittorietà rispetto ad altre prove assunte. Inoltre, non era stato ritenuto suffic riscontro delle SIT di Medagli ilvana, perché generiche, non avendo la persona informata su fatti descritto la dinamica del sinistro e la condotta del pedone.
Nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che la prova dichiarativa costituita d testimonianza della persona offesa, sia decisiva, sia nella prospettiva assolutoria del pr giudice che in quella opposta del giudice dell’appello; neppure può negarsi che sia stata prop
la distonica valutazione di tali testimonianze a costituire il nucleo centrale del ribaltament decisione da parte del giudice dell’appello.
E’ evidente pertanto che la Corte di Appello, ha affermato il giudizio di responsabi dell’imputata sulla base di un diverso apprezzamento di tale prova evidentemente decisiva, senza procedere alla previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per esaminare la perso offesa, in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Dasgupta (n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267409) e ribadito dalla successiva giurisprudenza della Corte anche dopo l’introduzione del comma 3-bis nell’art. 603 cod. proc. pen. ad opera ell’art. 1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n. 103.
Alla luce delle linee ermeneutiche sopra enunciate, in accoglimento del primo motivo d ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio, in quant il giudice di appello ha omesso di rinnovare, anche d’ufficio, l’istruttoria dibattimental adottato la decisione di riforma sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di p ritenute decisive.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia cui demanda anche la regolamentazione fra le parti di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 26 giugno 2024
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