Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10345 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MERETO DI TOMBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione al diniego di rinnovazione istruttori attraverso l’effettuazione di una perizia cinematica, ritenuta dalla difesa prova decisiva della non colpevolezza dell’imputato in quanto tesa a dimostrare che il sinistro si era verificato per lo scoppio dello pneumatico.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata nonché volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto ed in particolare del fatto che la tesi difensiva prospettata della causazione del sinistro in conseguenza dello scoppio dello pneumatico era frutto di una valutazione probabilistica del tutto sfornita di prova e smentita da un teste oculare del sinistro stradale che non aveva notato alcun movimento brusco nell’auto del COGNOME, riscontrando la foratura/rottura dello pneumatico solo ad incidente avvenuto; di conseguenza, era assai improbabile che la foratura dello pneumatico fosse avvenuta prima del verificarsi dell’incidente (pag. 4).
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte territoriale ha motivatamente rigettato la richiesta di una perizia cinematica, dovendosi in proposito tenere conto della natura eccezionale dell’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’art.603 cod. proc. pen. cui si può far ricorso, su richiesta di parte o d’uffic solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, COGNOME, Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 23339101).
Tra l’altro, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere
conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, COGNOME, Rv. 256968).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.