Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2127 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2127 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOMEgià NOME nata a LAGONEGRO (PZ) il 06/07/1987 avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte d’appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile, COGNOME COGNOME, rappresentato dall’avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civi e la condanna dell’imputata alla rifusione delle spese Processuali del presente grado di legittimità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Potenza, riformando la sentenza assolutoria del Tribunale di Lagonegro, ha condannato COGNOME NOME al risarcimento dei danni in favore di COGNOME NOME, liquidati in 2.000 euro oltre accessori, in relazione all’originaria contestazione dei reati di minaccia e molestie.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata.
Con l’unico motivo di impugnazione, ha evidenziato la violazione degli articoli 192, commi 1 e 2, e 546 lett e) cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione.
Si duole del fatto che il ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado sia avvenuto non sulla base delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento, ma di quelle assunte nel giudizio di cui alla sentenza prodotta in appello numero 17/2019 della stessa Corte d’appello di Potenza.
In particolare, si deduce che la Corte avrebbe dovuto limitarsi a rivalutare le prove già acquisite ed eventualmente mutare la decisione presa in primo grado sulla base di una motivazione rafforzata.
E si assume, ancora, che la sentenza emessa in altro procedimento non potesse avere efficacia di prova in relazione ai fatti storici da essa accertati, né prove testimoniali di altro giudizio avrebbero potuto essere utilizzate in questa sede.
Il giudice d’appello, in definitiva, non avrebbe potuto ritenere, in modo acritico, l’attendibilità delle deposizioni rese dalla persona offesa e da sua moglie in un diverso procedimento, omettendo di spiegare perché, invece, la deposizione resa dal COGNOME in questa sede non fosse da considerare.
Con maggior rigore avrebbero dovuto esser comunque valutate le parole della moglie della persona offesa, non potendo la sua attendibilità esser ritenuta sol perché ritenuta certamente presente agli episodi molesti.
Infine, contraddittoriamente la Corte d’appello aveva evidenziato l’irrilevanza di quanto dedotto da NOME a suo dire non presente ai fatti oggetto del processo, laddove in precedenza la stessa Corte aveva assunto il contrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La Corte intende dare continuità all’orientamento secondo cui: «È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’art. 609, comma 2 cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l’imputato – sia pure ai soli·effetti civili – sulla base di un dive apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge» (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 6, n. 37979 del
11/07/2023, Rv. 285264-01).
Nella specie, seppure parte ricorrente non pare dolersi tanto, in effett ribaltamento del giudizio assolutorio sulla base di una difforme valutazione d prova dichiarativa non rinnovata, bensì e specialmente che tanto sia avvenu sulla base di una sentenza emessa in un diverso giudizio e di prove ivi raccolt reputa doversi dare continuità al detto orientamento, circa la rilevabilità d’u anche in Cassazione, della detta violazione.
Del resto, tale orientamento è strettamente correlato a quello che, sulla della giurisprudenza della CEDU, ha ritenuto che la riforma, anche ai soli fini c della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamen dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, possa essere d solo previo rinnovo, anche d’ufficio, da parte del giudice del grav dell’istruttoria dibattimentale, e ciò anche successivamente all’introduzion comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 201 n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228-02; per la recen applicazione di siffatto principio anche in caso di riforma in un giudizio decis rito abbreviato “secco”, si veda Sez. 5, n. 43779 del 17/10/2023, non massinnat
In simili casi, peraltro, all’annullamento della sentenza d’appello in rela alle disposizioni o ai capi che riguardano la sola azione civile deve seguire, ex art. 622 cod. proc. pen., il rinvio per il nuovo giudizio dinanzi al giudice competente per valore in grado di appello (così Sez. U, n. 22065 del 28/01/20 Rv. 281228-01; si veda anche Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036-01, specie in relazione al rapporto tra il nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, e l’art. 622 cod. proc. pen.).
Nulla viene liquidato alla parte civile a titolo di spese processuali, l’esito favorevole al ricorrente in questa sede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudiz giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così è deciso, 05/12/2024