Rinnovazione Dibattimentale: Quando l’Appello Deve Riascoltare i Testimoni
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha riaffermato un principio cardine del giusto processo: l’obbligo per il giudice d’appello di procedere alla rinnovazione dibattimentale qualora intenda ribaltare una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa valutazione dell’attendibilità dei testimoni. Questo principio, come vedremo, si applica anche quando la riforma della sentenza ha effetti solo sul piano civile, come il risarcimento del danno.
I Fatti del Caso: Dall’Assoluzione alla Condanna per Danni
Un cittadino era stato accusato di calunnia per aver falsamente incolpato due agenti della Polizia Municipale di un tentativo di concussione. In primo grado, il Tribunale lo aveva assolto, ritenendo la sua versione dei fatti più credibile rispetto a quella fornita dagli agenti, considerati persone offese nel procedimento.
Successivamente, la parte civile (uno degli agenti) ha impugnato la sentenza di assoluzione. La Corte di appello, riesaminando il caso, ha ribaltato la decisione. Pur non potendo emettere una condanna penale, ha condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte d’appello ha fondato la sua decisione su una valutazione diametralmente opposta a quella del primo giudice, giudicando inattendibile la versione dell’imputato e pienamente credibili le dichiarazioni degli agenti. Tuttavia, questa nuova valutazione è avvenuta sulla base dei soli atti processuali, senza che né l’imputato né gli agenti venissero nuovamente sentiti in aula.
La Decisione della Cassazione e l’Obbligo di Rinnovazione Dibattimentale
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando proprio la mancata riassunzione delle testimonianze. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza d’appello.
Il punto centrale della decisione è il richiamo a un principio consolidato, sancito dalle Sezioni Unite della stessa Corte. Tale principio impone al giudice d’appello, che intenda riformare una sentenza assolutoria basandosi su un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, di procedere d’ufficio alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Perché la Sola Lettura degli Atti non Basta
Il giudice di primo grado forma il suo convincimento sulla base del contatto diretto e immediato con la fonte di prova. L’ascolto di un testimone permette di valutarne non solo il contenuto delle dichiarazioni, ma anche la gestualità, le esitazioni, la sicurezza, ovvero tutti quegli elementi del linguaggio non verbale che contribuiscono a formare un giudizio sulla sua credibilità. La semplice lettura delle trascrizioni (i cosiddetti ‘verbali’) priva il giudice d’appello di questo fondamentale contatto diretto.
L’Applicazione del Principio anche ai Fini Civili
La difesa aveva sostenuto che questo obbligo valesse anche nel caso in esame, nonostante la riforma della sentenza avesse prodotto effetti solo civili (la condanna al risarcimento). La Cassazione ha confermato pienamente questa tesi. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’obbligo di rinnovazione dibattimentale non ammette distinzioni: vale sia per la condanna penale sia per quella ai soli effetti civili, quando la decisione si fonda su un ribaltamento del giudizio di attendibilità di chi ha reso dichiarazioni in aula.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono ancoreate al principio del giusto processo e alla necessità di una valutazione completa e diretta della prova. La Corte ha ribadito che un giudice d’appello non può sostituire la propria valutazione, basata sulla sola lettura degli atti, a quella del giudice di primo grado, che ha avuto un contatto diretto con i dichiaranti. Per poter legittimamente ribaltare un giudizio di attendibilità, è indispensabile che il giudice d’appello si ponga nelle stesse condizioni di quello precedente, procedendo a un nuovo esame diretto.
La mancata rinnovazione delle testimonianze decisive, in un contesto di riforma di una sentenza assolutoria, costituisce una violazione delle regole processuali che mina la solidità della decisione. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso a un giudice civile competente in grado di appello per un nuovo giudizio, che dovrà necessariamente prevedere la nuova audizione delle parti.
Le conclusioni che si possono trarre da questa pronuncia sono di fondamentale importanza pratica. La decisione rafforza le garanzie difensive e assicura che una condanna, anche solo risarcitoria, non possa derivare da una mera rilettura cartolare degli atti quando il punto cruciale è la credibilità di una persona. Per ribaltare un’assoluzione fondata sull’inattendibilità di un testimone, il giudice d’appello deve guardarlo negli occhi e sentirlo parlare di nuovo. Questo principio garantisce che ogni decisione sia basata su una percezione completa e diretta della prova, elemento essenziale per la ricerca della verità processuale.
Un giudice d’appello può condannare un imputato assolto in primo grado basandosi solo sulla rilettura degli atti?
No, se la condanna si basa su una diversa valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (come la testimonianza), il giudice d’appello ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, ovvero di riascoltare il testimone.
L’obbligo di riascoltare i testimoni in appello vale anche se la condanna è solo al risarcimento del danno?
Sì, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa si applica anche quando la riforma della sentenza di assoluzione avviene ai soli fini civili, su appello della parte civile.
Cosa succede se la Corte d’Appello non procede alla rinnovazione dell’istruttoria quando è obbligatorio?
La sentenza della Corte d’Appello è viziata e viene annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio a un nuovo giudice, che dovrà celebrare un nuovo giudizio rispettando l’obbligo di rinnovazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34845 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34845 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Librizzi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO •
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dalla parte civile NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 29 aprile 2014 dal locale Tribunale, in riforma della decisione ha condannato il predetto imputato al risarcimento del danno in favore della predetta parte civile in relazione al reato di calunnia ascritto all’imputato per ave falsamente incolpato di tentativo di concussione NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME agenti di Polizia Municipale del Comune RAGIONE_SOCIALE Roma.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. in relazione alla riforma della precedente assoluzione senza procedere alla assunzione diretta delle testimonianze di NOME COGNOME e NOME COGNOME, essendo posto a fondamento del giudizio la diversa valutazione di attendibilità di tali dichiarazioni, antitetica rispetto a quella posta a base del prim giudizio assolutorio.
2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla prova, essendo stato fondato il giudizio su una diversa valutazione della prova orale, esito di un travisamento della prova stessa, segnatamente con riguardo al preteso uso, da parte dell’imputato, del telefono cellulare al momento della guida nonché alla richiesta di denaro effettuata da NOME COGNOME all’imputato, senza rispettare l’obbligo di motivazione rafforzata correlato alla riforma in pejus.
In assenza di istanza di trattazione orale il AVV_NOTAIO generale e la parte civile hanno concluso per iscritto come in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sul primo assorbente motivo.
La Corte di appello, invero, ha proceduto a riformare la prima decisione assolutoria – fondata sul giudizio di inattendibilità delle persone offese (v. pg. 15 della prima decisione) rispetto alla versione fornita dall’imputato – a seguito dell’appello proposto dalla parte civile, GLYPH segnatamente con riguardo alla attendibilità delle stesse persone offese – fondando la decisione riformatoria sulla illogicità e inverosimiglianza della versione fornita dall’imputato, che chiesto di essere sottoposto ad esame nel primo dibattimento e diversamente valutando le
dichiarazioni rese dalle parti offese su una circostanza centrale (quella del preteso uso di telefono cellulare alla guida da parte del COGNOME– oggetto della contravvenzione elevata nei suoi confronti) e irrilevanti alcune loro difformità, invece considerate rilevanti dal primo Giudite, senza procedere alla rinnovazione istruttoria mediante audizione né dell’imputato né delle predette parti offese.
4. La mancata rinnovazione, da parte della Corte di appello, della prova orale – costituita dalle dichiarazioni dell’imputato e da quelle delle persone offese considerate decisive per la decisione riformatoria, conduce all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo l’autorevole orientamento secondo il quale in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 14/10/2025.