Rinnovazione dell’istruttoria: i limiti secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui criteri che regolano la rinnovazione dell’istruttoria nel processo penale d’appello. La Corte di Cassazione ha ribadito il carattere eccezionale di tale istituto, sottolineando come la sua concessione rientri nella piena discrezionalità del giudice di merito. Analizziamo insieme i fatti e i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte.
Il caso: un ricorso contro la condanna in appello
Un uomo, condannato in primo grado con rito abbreviato per una serie di reati tra cui minacce aggravate, vedeva la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva solo parzialmente modificato la sentenza, rideterminando l’ammontare del risarcimento del danno in favore delle parti civili.
Contro tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due vizi:
1. La mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, ovvero l’acquisizione di registrazioni di telefonate fatte dall’imputato alle forze dell’ordine.
2. Un vizio di motivazione della sentenza d’appello proprio in relazione al rigetto di tale richiesta.
Secondo la difesa, queste prove avrebbero potuto modificare l’esito del giudizio. La richiesta, tuttavia, non ha trovato accoglimento presso la Suprema Corte.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso “generici e fuori fuoco”, in quanto si limitavano a riproporre questioni già esaminate e respinte motivatamente dal giudice d’appello. L’imputato, secondo la Corte, non è riuscito a confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero con il nucleo logico-giuridico della decisione.
Limiti alla rinnovazione dell’istruttoria in appello
Il punto centrale della pronuncia riguarda l’istituto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, disciplinato dall’art. 603 del codice di procedura penale. La Corte ha richiamato un consolidato principio delle Sezioni Unite (sentenza n. 12602 del 2015), secondo cui la rinnovazione è un istituto di carattere eccezionale.
La regola generale è quella della presunzione di completezza dell’istruttoria svolta in primo grado. Pertanto, si può ricorrere a nuove prove in appello solo quando il giudice ritenga, nella sua piena discrezionalità, di non poter decidere la causa “allo stato degli atti”, ossia sulla base delle prove già acquisite.
Irrilevanza della prova richiesta
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la prova richiesta dall’imputato (le registrazioni telefoniche) non sarebbe stata comunque decisiva. I giudici hanno spiegato che il contenuto di tali telefonate, anche se favorevole all’imputato, non sarebbe stato incompatibile con altre dichiarazioni di tenore diverso che l’uomo avrebbe fatto ad altri soggetti. Di conseguenza, l’acquisizione di tale prova non avrebbe avuto la capacità di “disarticolare il ragionamento” della Corte d’Appello, che si fondava su un quadro probatorio ampio e già ben delineato.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Cassazione si fondano su due pilastri procedurali. In primo luogo, la genericità del ricorso: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, ma deve individuare e criticare specificamente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. In secondo luogo, il principio del libero convincimento del giudice e la natura eccezionale della rinnovazione istruttoria. La scelta di non ammettere nuove prove in appello è una decisione discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata, come nel caso di specie, con la non assoluta necessità della prova ai fini della decisione.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: chi intende chiedere la rinnovazione dell’istruttoria in appello deve dimostrare in modo inequivocabile che la prova richiesta non è solo rilevante, ma assolutamente necessaria e decisiva, cioè in grado da sola di portare a un proscioglimento. In assenza di tale dimostrazione, la richiesta sarà legittimamente respinta dal giudice d’appello, la cui decisione di basarsi sul materiale probatorio esistente rientra nel suo potere discrezionale, non potendo essere oggetto di censura in Cassazione se non per vizi logici manifesti, qui non riscontrati.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici e non specifici, in quanto si limitavano a riproporre questioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. L’imputato non ha criticato in modo mirato la logica della decisione impugnata.
Quando è possibile chiedere la rinnovazione dell’istruttoria in appello?
Secondo la giurisprudenza citata, la rinnovazione dell’istruttoria è un istituto eccezionale. Vi si può ricorrere solo quando il giudice, nella sua discrezionalità, ritiene di non poter decidere sulla base delle prove già acquisite nel primo grado di giudizio (cioè “allo stato degli atti”).
Perché la richiesta di acquisire le registrazioni telefoniche è stata considerata irrilevante?
La Corte ha spiegato che, anche se le telefonate avessero avuto il contenuto sostenuto dal ricorrente, ciò non sarebbe stato decisivo. Tale contenuto non sarebbe stato incompatibile con altre dichiarazioni di tenore opposto fatte dall’imputato ad altre persone, e quindi non avrebbe modificato il quadro probatorio complessivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2457 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, previa rideterminazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili, ha Confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale, in sede di rito abbreviato, l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli art 81, 612 comma 2 e 339 cod. pen., e 61 n. 2 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen. nel giudizio di secondo grado – e il secondo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta medesima – attraverso l’acquisizione delle “registrazioni delle telefonate del sig. COGNOME alla Questura di Brescia ed ai Carabinieri di Brescia” sono del tutto generici e fuori fuoco, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito – pag. 6 sentenza impugnata, che ne ha rimarcato l’ininfluenza nel contesto di un quadro probatorio ampiamente delineato – e perché, omettendo di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non prospettano le ragioni di diritto idonee e disarticolarne il ragionamento (il contenuto delle telefonate alle forze di polizia, quand’anche rispondente alle doglianze del prevenuto; non sarebbe comunque incompatibile con esternazioni di diverso taglio, dirette via cavo a COGNOME NOME e al centralino della casa di cura);
che, quanto in particolare all’istanza di integrazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., è consolidato principio di diritto ch “la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti” (Sez. U. n.12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266820) e che, di conseguenza, la relativa opzione rientra nel perimetro del libero convincimento del giudice di merito;
rileVato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023