Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45945 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45945 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 15/12/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 06/10/2020 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
Mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e all’art. 533 cod. proc. pen..
Il motivo d’impugnazione si rivolge alla omessa motivazione circa la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di poter documentare l’effettiva retribuzione ricevuta da NOME nel mese di febbraio, con particolare riferimento agli emolumenti eventualmente corrisposti per la giornata del 04/02/2015.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile, in quanto sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale va richiamato l’insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01), la quale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
A ciò si aggiunga l’ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230).
L’applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del ricorso.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
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causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.