Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4149  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
trasmessa con ordinanza del 27/10/2023 della CORTE ASSISE di FOGGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato, preliminarmente, che è ammissibile la richiesta di rimessione presentata personalmente dall’imputato, come espressamente previsto dall’art. 46, comma 2, del codice di rito, essendo estranei all’ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. «quei casi (quali il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall’imputato ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Considerato, tuttavia, che la richiesta, depositata in data 18 settembre 2023, relativamente al proc. n. 7532/22 r.g.n.r. e n. 3031/23 Reg. Gip è palesemente inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall’art. 45 cod. proc. pen.
Considerato che l’art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen. dispone che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all’evidenza rientra evidentemente, anche le parti civili costituite e che tale notifica – che non risulta allegata alla stregua degli atti trasmessi – è condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, sicché, in mancanza, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403).
Rilevato, in ogni caso, che la richiesta è anche manifestamente infondata, posto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, in tema di rimessione del processo, ripetuti articoli giornalistici e persino una vera e propria campagna di stampa, continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo, ai fini della translatío iudicii, se non accompagnati da elementi concreti che rivelino una coeva, potenziale menomazione dell’imparzialità dell’Ufficio giudiziario locale, nella specie non specificamente illustrati e documentati (cfr.. ex multis, Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra, Rv. 260889).
Ritenuto, infine, che all’inammissibilità della richiesta segue, ai sensi degli artt. 616 e 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna della parte alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Considerato, infatti, che in tema di procedimenti incidentali deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi davant alla Corte di Cassazione (ivi compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale) dall’art. 616 cod. proc. pen., prima parte, per cui le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Pv. 276929; Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438; Sez. 1, n. 47116 del 13/07/2023; Sez. 6, n. 46023 dell’11/10/2023, NOME; Sez. 5, n. 2745:3 del 17/02/2023, COGNOME; Sez. 5, n. 12792 del 01/02/2C)23, COGNOME). 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente