Rimessione del Processo: No al Trasferimento Senza Prova di una ‘Grave Situazione Locale’
La rimessione del processo è uno strumento eccezionale previsto dal nostro ordinamento per garantire che ogni processo si svolga in un clima di assoluta imparzialità e serenità. Tuttavia, il suo utilizzo è subordinato a requisiti molto stringenti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame ha visto la Suprema Corte dichiarare inammissibile l’istanza di un imputato, ribadendo che non bastano semplici sospetti o accuse generiche per ottenere il trasferimento di un procedimento.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava un’istanza per ottenere la rimessione del processo pendente a suo carico presso un Tribunale. La richiesta era motivata dalla presunta mancanza di imparzialità dell’ufficio giudiziario. L’imputato, attraverso argomentazioni descritte dalla Cassazione come ‘confuse e ridondanti’, sosteneva l’esistenza di un pericolo di compromissione del corretto svolgimento del giudizio.
La Decisione della Cassazione e i Criteri per la Rimessione del Processo
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, dichiarandola inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato un principio fondamentale, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite: per giustificare la rimessione del processo, non è sufficiente lamentare presunte anomalie interne alla dialettica processuale. È invece necessario dimostrare l’esistenza di una ‘grave situazione locale’.
Questo concetto si riferisce a un fenomeno:
1. Esterno al processo: Non deve riguardare le dinamiche interne all’aula o il rapporto tra le parti e il giudice.
2. Territoriale: Deve interessare l’ambiente sociale e territoriale in cui ha sede l’ufficio giudiziario.
3. Anomalo e Consistente: Deve essere una situazione di tale gravità da far sorgere un pericolo concreto e oggettivo per l’imparzialità del giudice o per la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (testimoni, periti, etc.).
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di una simile ‘grave situazione locale’. Le sue argomentazioni si basavano su assunti rimasti ‘sostanzialmente indimostrati’ e non configuravano alcun fenomeno esterno capace di minare l’imparzialità del tribunale. In assenza di questo presupposto oggettivo, i motivi addotti per il legittimo sospetto perdono di fondamento. La Cassazione ha quindi concluso che non vi era alcun elemento concreto per ritenere che il processo non potesse svolgersi serenamente e imparzialmente nella sua sede naturale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza che la rimessione del processo non può essere utilizzata come uno strumento per contestare genericamente l’operato di un giudice o per sottrarsi al proprio giudice naturale precostituito per legge. Per attivare questo istituto, è indispensabile fornire prove concrete di una situazione ambientale esterna al processo, oggettivamente grave e tale da compromettere la genuinità del giudizio. In mancanza di tali prove, l’istanza è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando una richiesta di rimessione del processo è considerata inammissibile?
Una richiesta di rimessione è inammissibile quando è manifestamente infondata, ossia quando i motivi addotti sono confusi, ridondanti e, soprattutto, non supportati da prove concrete che dimostrino un reale pericolo per l’imparzialità del giudizio.
Cosa si intende per ‘grave situazione locale’ ai fini della rimessione del processo?
Per ‘grave situazione locale’ si intende un fenomeno esterno alla dinamica processuale, che riguarda l’ambiente territoriale in cui si svolge il processo e che è talmente anomalo da creare un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice o per la libertà di determinazione dei partecipanti al processo.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del richiedente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato infondatamente il meccanismo processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1107 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1107 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 01/10/1959
trasmessa dal TRIBUNALE di SIRACUSA con ordinanza del 15/07/2023
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta l’istanza di rimessioni del processo presentata da NOME COGNOME; ritenuto che detta istanza sia inammissibile in quanto, oltre a non consentire di comprenderne motivi, esposti in modo confuso e ridondante, è manifestamente infondata in quanto il ricorrent in base ad assunti rimasti sostanzialmente indimostrati, non ha configurato alcun fenomeno esterno alla dialettica processuale che faccia sorgere il concreto pericolo di compromissio dell’imparzialità dell’ufficio giudiziario nei termini delineati dalla giurisprudenza di l (Sez. U, numero 13687 del 28/01/2023, Berlusconi, Rv. 223638 secondo cui per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno che prescinde dal contesto processuale e riguarda l’ambito territoriale in cui questo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da non poter ess interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l’assenza di imparzialità del giud inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregi alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazio locale e come conseguenza di essa).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed a pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.