Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28131 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 09/11/2023 del GIUDICE DI PACE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l’inammissibilit ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta ai propri scritti ed insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.Con una articolata richiesta del 22 gennaio 2024 COGNOME NOME, imputato nell’ambito di un procedimento penale pendente innanzi al Giudice di Pace di Modena, per il reato di cui all’art. 582 c.p., ascrittogli in danno di COGNOME NOME, ha personalmente presentato richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen.
Ad avviso dell’istante, sussisterebbe pericolo effettivo di assenza di imparzialità da parte giudice procedente, a causa di gravi situazioni locali – tali da turbare lo svolgimento d processo – che non sarebbero altrimenti eliminabili, che pregiudicherebbero l’autodeterminazione delle persone che partecipano al processo e causerebbero ragioni di legittimo sospetto, con particolare riferimento alla condotta tenuta nei suoi confronti da tal magistrati (dr.COGNOME, dr. COGNOME, dr.COGNOME, dr.ssa COGNOME, dr.ssa COGNOMECOGNOME dr.COGNOMECOGNOME dr. COGNOMECOGNOME dr. COGNOMECOGNOME dr. COGNOME, dr.ssa COGNOME) – con la complicità di avvocati COGNOME) e della RAGIONE_SOCIALE – i quali, secondo la di lui prospettazion avrebbero precostituito una serie di iniziative volte a delegittimarlo, orientando le archiviaz delle sue iniziative a propria tutela o contro terzi (anche mediante anomalo ricorso ad iscrizio di notizie di reato contro ignoti) e indagandolo e processandolo per arbitraria ritorsione, ovve ostacolandolo nello svolgimento dell’attività professionale, svolta anche in veste di consulent tecnico degli organi giurisdizionali. In definitiva, la richiesta di COGNOME si fonda sull’ secondo il quale negli uffici delle Procure della Repubblica del Tribunale e del Tribunale d Modena e Ancona tuttora operi un gruppo di magistrati accordatisi per provocargli nocumento e influenzare i giudici al medesimo asserviti; i procedimenti penali instaurati contro di sarebbero strumentali ad intimidirlo e a indurlo a desistere dalle denunce ripetutamente formalizzate contro di loro in sede penale e disciplinare (seguite da ispezioni Ministeria anche attraverso pretestuosi ritardi nella trasmissione degli atti tra uffici e nell’espleta delle indagini a suo favore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha anticipato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile l’istanza di rimessione.
3.In data 28 marzo 2024 il difensore del richiedente, AVV_NOTAIO, ha inoltrato memoria difensiva a sostegno dell’istanza di rimessione, dando atto dell’effettuazione degli adempimenti di cui all’art. 46 cod. proc. pen..
4.La richiesta di rinnessione deve essere dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato (cfr. Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687, COGNOME e altri, Rv. 223638) che l’istituto della rimessione del processo possied carattere eccezionale, esso implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’esegesi restritti delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. La richiesta di rimessione del procedimento, dunque, deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l’imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggetti dell’imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 15/07/2011, n. 41694, rv. 251110). Per grave situazione locale, peraltro, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormit e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito ovv un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, potendo, i motivi di legittimo sospetto, configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (cfr., ex plurimis, Sez. V, 27/04/2011, n. 22275, rv 250575; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952). I motivi di legittimo sospetto, in altre parole, si possono configurare solo in presenza di una grav situazione locale – con ciò intendendosi un contesto generale gravemente compromesso, esteso e non circoscritto alla reiezione delle singole istanze promosse dall’interessato, di vo in volta vagliate dai magistrati incaricati – tale da turbare il processo, che investa l’ giudiziario nel suo complesso e non i singoli magistrati del pubblico ministero o del Tribunale giacché, in quest’ultima eventualità, l’osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Cass. Sez.6, n. 13419 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275366; sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, COGNOME, Rv. 264269). In questo complesso interpretativo, da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, è stato, peral chiarito che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 ss. c.p.p., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione dell persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Cass., s 05/06/2007, n. 35779, R.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, una volta calati tali principi nel caso in esame, è agevole rilevare che la richiesta scrutinio trae fondamento da premesse di natura sostanzialmente autoreferenziale, ovvero che la presentazione di esposti e denunce contro singoli magistrati che, a vario titolo, hanno svolt un ruolo istituzionale nell’ambito di personali vicende giudiziarie di interesse per il richied
debba necessariamente refluire sulla imparzialità dei giudici a loro volta incaricati de celebrazione dei processi penali a suo carico; in altri termini, sulla scorta di siffatti presup ripercorsi nella richiesta, non è certo sufficiente alla rimessione del processo ad altra se giudiziaria la prospettazione di un rischio di pregiudizio per la libertà di autodeterminazione giudice naturale, nel caso in esame il Giudice di Pace di Modena, chiamato a giudicare di un’accusa di lesioni personali in pregiudizio di un altro cittadino; insomma, ai dell’applicazione dell’istituto è necessaria non l’adduzione di timori o sospetti, illazi ricostruzioni personali, ma la dimostrazione di fatti oggettivi che univocamente depongano per l’attualità di una grave situazione locale, foranea alla dialettica processuale, in grad rappresentare un concreto pericolo per la non imparzialità dei magistrati della sede giudiziaria sicchè deve essere allo stato in radice escluso che la turbativa prefigurata dal richiedent possa essere anche solo potenzialmente idonea a produrre il fenomeno del grave condizionamento del processo, esigendosi a contrariis una prova concreta, che dia evidenza della sua portata negativa ed inquinante. Tale situazione viene del resto platealmente smentita nella richiesta del medesimo istante, laddove si evidenzia come la magistratura di Ancona abbia accolto la sua opposizione alla richiesta di archiviazione di una denuncia nei confronti d un magistrato (pag.6). Ne consegue la manifesta infondatezza dell’assunto secondo cui l’imparzialità dei magistrati dei tribunali di Modena e Ancona sia compromessa dagli assunti elementi, versandosi in un caso di mera illazione o convinzione personale. Come del tutto arbitrario e congetturale appare attribuire alle condotte processuali indicate dall’istant valore “sistematico” della dolosa non imparzialità dei magistrati citati, che COGNOME pretende desumere.
3.Sulla base delle svolte considerazioni, la richiesta formulata va dichiarata inammissibile pe manifesta infondatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, co. 6, e 49, co. 2 c.p.p., con condanna di quest’ultimo al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000, tenuto conto della circostanza che la sua palese inammissibilità non consente di ritenere il COGNOME immune da colpa (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2024