Rimessione del processo: la notifica è un passo che non si può saltare
Nel labirinto delle norme procedurali, ogni singolo adempimento ha un peso specifico. Un’omissione, anche se apparentemente di lieve entità, può avere conseguenze drastiche, come l’inammissibilità di un’istanza e la condanna a sanzioni pecuniarie. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio in materia di rimessione del processo, sottolineando l’importanza inderogabile della notifica dell’istanza a tutte le parti.
I Fatti del Caso
Un imputato, coinvolto in un procedimento penale presso il Tribunale di Catanzaro, decideva di avvalersi dell’istituto della rimessione. Presentava, quindi, un’istanza ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura penale, chiedendo che il processo venisse trasferito ad altra sede giudiziaria. La richiesta era volta a tutelare la serenità e l’imparzialità del giudizio, presupposti fondamentali di questo strumento processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rimessione del processo
La Suprema Corte, investita della questione, ha emesso una decisione netta e perentoria: l’istanza di rimessione è stata dichiarata inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle ragioni che avevano spinto l’imputato a chiedere il trasferimento del processo, ma si è fermata a un gradino precedente, quello del rispetto delle regole procedurali. Di conseguenza, il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un unico, ma decisivo, rilievo procedurale: la mancata notifica dell’istanza di rimessione a tutte le altre parti del processo. I giudici hanno chiarito che la notifica non è una mera formalità, ma costituisce una “condizione indefettibile di ammissibilità” della richiesta stessa. Questo significa che la sua omissione non può essere sanata o sostituita con altri mezzi (come il semplice deposito in udienza). Il principio del contraddittorio impone che tutte le parti coinvolte (pubblico ministero, altre parti private, etc.) siano messe formalmente a conoscenza della richiesta di spostamento del processo, per poter eventualmente presentare le proprie osservazioni. L’assenza di questa comunicazione viola un cardine del giusto processo e rende l’istanza, sin dal principio, irricevibile. La Corte ha richiamato un proprio precedente consolidato (Sent. n. 31553/2019) per rafforzare l’idea che, in mancanza di notifica, la declaratoria di inammissibilità è un atto dovuto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel diritto, la forma è sostanza. La richiesta di rimessione del processo è uno strumento eccezionale e, proprio per questo, deve essere attivato nel pieno rispetto delle regole che lo disciplinano. L’omissione della notifica a tutte le parti processuali non è un errore perdonabile, ma un vizio che invalida l’intera richiesta. La conseguenza non è solo il rigetto dell’istanza, ma anche una sanzione economica che funge da monito. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un richiamo alla massima diligenza nella gestione degli atti processuali, dove ogni passaggio, specialmente la garanzia del contraddittorio, deve essere scrupolosamente osservato per evitare di compromettere le ragioni del proprio assistito.
Qual è il motivo principale per cui l’istanza di rimessione del processo è stata dichiarata inammissibile?
L’istanza è stata dichiarata inammissibile perché il richiedente non ha provveduto a notificarla a tutte le altre parti coinvolte nel procedimento penale.
La mancata notifica dell’istanza può essere sanata o sostituita in qualche modo?
No, la Corte di Cassazione ha specificato che la notifica a tutte le parti è una condizione indefettibile di ammissibilità che non consente equipollenti. La sua mancanza non può essere sanata, nemmeno con il deposito dell’istanza in udienza.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un’istanza di rimessione inammissibile per questo motivo?
Il richiedente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminata l’istanza di NOME COGNOME con la quale egli ha chiesto, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., la rimessione del processo attualmente pendente, a carico suo e di altri coimputati, presso il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro;
Rilevato che la predetta richiesta è inammissibile non risultando l’avvenuta notifica della istanza di rimessione a tutte le altre parti;
Considerato, infatti, che la notifica alle altre parti della richiesta di rinnession del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580 – 01);
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità della istanza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 c.p.p. e condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma l’11 settembre 2025.