Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32238 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME nato il 08/02/1970
avverso l’ordinanza del 14/04/2025 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME avanza richiesta di rimessione ad altro ufficio giudiziario del processo che lo vede imputato dinanzi al Tribunale di Milano per il delitto di cui all’art. 386, cod. pen..
Egli prospetta il condizionamento dell’intero ufficio giudiziario, in conseguenza dell’azione disciplinare avviata dal Ministro della giustizia verso alcuni magistrati di quel distretto, in relazione ad una vicenda diversa ma correlata ai fatti oggetto d’imputazione, ed adduce che tale situazione sarebbe confermata dai provvedimenti cautelari emessi a suo carico nel corso del procedimento, anche in pregiudizio delle sue gravi condizioni di salute. Tali doglianze sono state ulteriormente sviluppate con memoria scritta successivamente depositata in cancelleria.
La richiesta è inammissibile, per manifesta infondatezza.
L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge: come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Per “grave situazione locale”, presupposto per l’adozione della rimessione, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante il contesto territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da abnormità e consistenza tali da far reputare inequivocamente sussistente un pericolo concreto per la non imparzialità dell’intero ufficio giudiziario, e non soltanto di singol magistrati ivi in servizio. Soltanto, quindi, in presenza di tal grave situazione locale e come conseguenza di essa, possono configurarsi motivi di c.d. legittimo sospetto (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 263952). Non ricorrono, perciò, gli estremi per la rimessione, nel caso in cui il rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice sia prospettato semplicemente come probabile, poiché scaturente da timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra, Rv. 260888; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255375).
In particolare, in coerenza con gli enunciati princìpi, i provvedimenti ed i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza, in prospettiva di una rimessione, soltanto a condizione che siano l’effetto di una grave situazione locale
e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza d’imparzialità dell’ufficio giudiziario nel quale si svolge il processo, complessivamente inteso (Sez. U, n. 13687 del 2003, cit.).
Nel caso specifico, di nessun significato si presentano quelle che la richiesta definisce “anomalie” procedimentali, in particolare nella valutazione delle richieste cautelari delle parti, poiché, anzitutto, esse non rappresentano situazioni esterne alla dialettica processuale, ma altresì in quanto non integrano neppure mere irregolarità in rito, costituendo, perciò, momenti di confronto processuale del tutto fisiologici.
A norma dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze, si stima equo condannare il richiedente al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Non va pronunciata anche condanna alle spese (v. Sez. U, 10/07/2025, ric. COGNOME, motivazione non ancora depositata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della alla Cassa delle ammende. Così deciso, l’11 luglio 2025.