Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7386 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7386 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sulla richiesta di rimessione presentata da COGNOME LucioCOGNOME nato a Napoli il 5/9/1947
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile la richiesta di rimessione;
udito per il richiedente l’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento della richiesta di rimessione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con richiesta depositata il 23 settembre 2024 l’Avvocato NOME COGNOME imputato appellante nel procedimento penale pendente innanzi alla Corte d’appello di Napoli, in relazione alla sentenza del 30 gennaio 2023 del Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di sette anni e dieci mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione a reati tributari e fallimentari, ha chiesto la rimessione del processo ad altro giudice da designarsi ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., a causa della situazione di grave incompatibilità ambientale determinatasi nel Distretto della Corte d’appello di Napoli, tale da pregiudicare la libera determinazione dei soggetti che avrebbero dovuto partecipare a tale giudizio e da produrre motivi di legittimo sospetto sulla Autorità Giudiziaria di Napoli.
Ha, in premessa, allegato l’esistenza di un sistema di potere, giudiziario politico – investigativo – giornalistico, collegato con la criminalità organizzata e politica, che aveva determinato le aggressioni giudiziarie nei suoi confronti, in quanto sgradito, per le opinioni espresse, a tale blocco di potere deviato e corrotto. In particolare, era stato destinatario, in più procedimenti, di varie ordinanze di custodia cautelare, che avevano determinato la restrizione della sua libertà personale per 22 mesi, collegate al suo ruolo di opinionista in trasmissioni televisive, nelle quali aveva anticipato fatti circostanziati su varie inchiest giudiziarie. Era, inoltre, stato indagato in 40 procedimenti, di cui 39 conclusi con esito a lui favorevole, 13 dei quali collegati al controllo e alla amministrazione di fatto di 4 emittenti radiotelevisive.
A sostegno dell’esistenza di tale sistema di potere con il quale si era scontrato e che aveva determinato l’instaurazione dei procedimenti penali a suo carico ha, ulteriormente, esposto che 17 magistrati che si erano occupati dei procedimenti nei suoi confronti risultavano indagati presso il Tribunale di Perugia per reati gravi che lo vedevano quale persona offesa. Ciò determinerebbe una evidente e indiscutibile incompatibilità ambientale, anche alla luce del condizionamento operato sulla magistratura napoletana da parte di rappresentanti della avvocatura locale, condizionata dall’Avvocato NOME COGNOME e anche a causa dei rapporti tra magistratura, politica e criminalità. In tal senso, e anche con riferimento all’operato dei magistrati di Perugia, aveva presentato una denuncia alla Procura della Repubblica in Firenze.
Ha aggiunto di essere stato assolto, dal Tribunale di Roma, con sentenza del 9/11/2023, dalla accusa di bancarotta fraudolenta in relazione alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 17/10/2023, dalle accuse mossegli come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e che il
giudizio pendente innanzi alla Corte d’appello di Napoli si fondava sulla sua veste di amministratore di fatto delle suddette società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Ha prospettato anche la mancanza della necessaria “serenità” da parte dei Collegi della Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione che si erano occupati di altre precedenti analoghe richieste di rimessione, in quanto composti da magistrati che avevano in passato operato nel distretto della Corte d’appello di Napoli, oltre che appartenenti “all’attività politica di sinistra, in molti casi propr come veri e propri attivisti, così come i magistrati da me indicati come incompatibili per gli stessi motivi ideologici, ma in stretti rapporti con gli esponenti medesimi della V^ Sez. della Cassazione”.
Ha fatto riferimento, in particolare, alle sentenze nn. 162/2023, 765/2023, 43305/2023, e al condizionamento che avrebbe subito anche il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, sottolineando la sollecitudine nel fissare e trattare le proprie precedenti richieste di rimessione, sottolineando, quali esempi di condizionamento della Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione, l’annullamento della sentenza di condanna di NOME COGNOME, i rapporti tra l’Avvocato COGNOME, il Dott. NOME COGNOME e il Dott. NOME COGNOME i condizionamenti della stampa locale sull’operato della Procura della Repubblica in Napoli.
Ha affermato che la contestazione della veste di amministratore di alcune società che svolgevano attività di emittenti radio televisive costituiva parte della aggressione giudiziaria e di stampa posta in essere nei suoi confronti, a causa del carisma acquisito come opinionista, aggressione dimostrata anche dalle fughe di notizie relative a indagini che lo riguardavano sul quotidiano La Repubblica e su altri quotidiani, nonché dagli articoli diffamatori pubblicati sul quotidiano Il Fatt Quotidiano.
Ha prospettato l’esistenza di un sistema informativo volto a condizionare l’operato della Procura della Repubblica in Napoli e a questa strettamente collegato, come sarebbe dimostrato dalla vicenda dell’inchiesta relativa all’imprenditore NOME COGNOME, e ha illustrato anche i gravi condizionamenti esistenti all’interno di numerose emittenti radiotelevisive, che sarebber j controllate da organizzazioni camorristiche, in grado di condizionare anche l’operato di alcuni pubblici ministeri della Procura della Repubblica in Napoli.
L’ambiente giudiziario di Napoli sarebbe, dunque, negativamente condizionato nei suoi confronti, oltre che dei giornalisti che avevano denunciato tali fenomeni, al punto da pregiudicare concretamente la libertà, serenità e imparzialità di giudizio di tutti i magistrati di quel Distretto, con la conseguente necessità di trasferire in altro distretto il procedimento a suo carico, essendo risultato insufficiente il ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione.
Tale necessità deriverebbe anche dalla inadeguatezza del ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione, posto che le varie istanze di ricusazione che egli aveva presentato erano tutte state rigettate dalla Corte d’appello di Napoli (come nel caso del Dott. COGNOME e della Dott.ssa COGNOME).
Ulteriori ragioni di incompatibilità ambientale risiederebbero nei contrasti sorti con appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Agenzia delle Entrate, che avevano determinato pretestuose e infondate contestazioni del reato di bancarotta a suo carico, nei rapporti tra i rappresentanti dell’avvocatura e i vertici degli uffi giudiziari di Napoli, nel pregiudizio derivante dalla affermazione di essere stato per trenta anni promotore e finanziatore del centrodestra, nella subornazione di testimoni e coimputati e nell’uso strumentale della custodia cautelare.
Ha dunque ribadito l’esistenza di un pregiudizio nei propri confronti tra i magistrati del Distretto di Napoli, a causa delle molteplici attività di contrasto alla criminalità, alla corruzione nella pubblica amministrazione, al fenomeno della infiltrazione malavitosa nelle emittenti televisive, alla corruzione nella giustizia e nella attività della Guardia di Finanza, al condizionamento degli organi di stampa, alla corruzione nella avvocatura, pregiudizio che aveva determinato una grave situazione locale tale da turbare concretamente il sereno svolgimento del processo a suo carico.
Con memoria del 23 dicembre 2024, con numerosi allegati, il richiedente ha ribadito le ragioni poste a fondamento della richiesta di ricusazione, sottolineando l’esistenza di una pregiudiziale ostilità nei suoi confronti, tale da giustificare la richiesta di rimessione ad altra sede, non essendo sufficienti per rimuovere tale situazione gli istituti della astensione e della ricusazione.
Con ulteriore memoria, del 3 gennaio 2025, il richiedente ha replicato alle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale prima della richiesta di trattazione in presenza della richiesta di rimessione, ribadendo la sussistenza di una grave situazione di ostilità nei propri confronti, dimostrata dal numero di procedimenti penali iniziati a suo carico, per lo più conclusi con sentenze di proscioglimento, tale da determinare una situazione di incompatibilità ambientale, sottolineando anche il dato del numero delle sentenze di assoluzione nel Distretto della Corte d’appello di Napoli e di richieste di riparazione per ingiusta detenzione; ha ribadito anche i comportamenti ostili nei suoi confronti da parte di esponenti della Guardia di Finanza e della avvocatura napoletana, nonché l’esistenza di collusioni con esponenti della criminalità organizzata, e le ripetute e sistematiche violazioni processuali verificatesi nei procedimenti a suo carico, caratterizzati dalla sistematica esclusione dei testi della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta di rimessione è inammissibile.
2. L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito), o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003, COGNOME e altri, Rv. 223638 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273116 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, COGNOME e altri, Rv. 268531 – 01, che ha escluso che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua e animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della traslati° iudicii, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 263952 – 01; Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262278 – 01, nella quale è stato chiarito che poiché la rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, postula una interpretazione rigorosa e restrittiva delle disposizioni che la regolano, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, occorre che la turbativa denunciata possa essere potenzialmente idonea a produrre tale pregiudizio, per cui si richiede, rigorosamente, un’incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra, Rv. 260888 – 01; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi e altri, Rv. 255375 – 01; Sez. 5, n. 22275 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 250575 – 01; Sez. 4, n. 4170 del 07/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238670 – 01; Sez. 4, n. 35854 del 28/09/2006, COGNOME, Rv. 235370 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, con indirizzo del tutto univoco, chiarito che la rimessione del processo può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve – quindi – consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull’imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell’applicazione delle norme sull’astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l’applicazione dell’istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264269 – 01; nel medesimo senso, ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010 – 01).
Con la disciplina della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l’ulteriore limite che tali situazioni siano “non altrimenti eliminabili”, vale a dire non possano essere superate mediante l’adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l’insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo, ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall’ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l’astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275366 – 01; Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264269 01, cit.; Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, NOME COGNOME, Rv. 208880 – 01; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, COGNOME, Rv. 204502 – 01; Sez. 1, n. 3665 del 19/06/1995, COGNOME, Rv. 203414 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 740 del 07/02/1995, COGNOME, Rv. 200762 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non hanno rilevanza ai fini dell’applicazione dell’istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l’organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, NOME COGNOME Rv. 208880 – 01, cit.; Sez. 1, n. 1033 del 18/04/1990, COGNOME, Rv. 184209 – 01).
Come hanno puntualizzato le Sezioni unite, i motivi di legittimo sospetto sono configurabili «quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito» (Sez. Un., Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e altri, Rv. 223639 – 01, cit.).
4. Per “grave situazione locale” deve, dunque, intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i “motivi di legittimo sospetto” possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 263952 – 01, cit.; Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, dep. 2015, COGNOME, Rv. 230697; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, COGNOME, Rv. 229794 – 01): a venire in rilievo ai fini dell’integrazione del presupposto della rimessione, dunque, è, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, COGNOME Rv. 268531 – 01, cit.).
Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità delinea univocamente un profilo essenziale dell’istituto della rimessione: la “non eliminabilità altrimenti” della situazione, da valutare in termini di presupposto ex art. 45 cod. proc. pen., e la conseguenziale alternatività – pur nella comune preordinazione alla salvaguardia dell’imparzialità del giudice – tra l’astensione e la ricusazione, da un lato, e la rimessione, dall’altro; la configurazione del presupposto di quest’ultima, dunque, in termini di pericolo concreto per la non imparzialità – non già di singoli giudici, ma – dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito.
5. Ora, nel caso in esame, il richiedente ha prospettato, invero con toni aspri, polemici e anche denigratori, ma, nonostante l’ampiezza della richiesta e il deposito di due memorie integrative e di numerosi allegati, in modo generico, l’esistenza di una campagna di stampa denigratoria nei suoi confronti; una —- situazione di pregiudiziale ostilità, sempre nei suoi confronti, da parte di svariati magistrati operanti negli uffici giudiziari di Napoli, civili e penali, di primo e secondo grado; un accanimento, sia dei magistrati inquirenti, sia della Guardia di Finanza, sempre nei suoi confronti oltre che delle imprese, operanti per lo più nel campo delle radiotelevisioni, di cui era socio e amministratore, attraverso le quali ha svolto l’attività di opinionista che lo avrebbe reso inviso ai magistrati operanti negli uffici giudiziari di Napoli.
Tali situazioni e atteggiamenti di pregiudiziale sfavore e ostilità sarebbero, tra l’altro, dimostrati, dai molteplici proscioglimenti di cui ha beneficiato, comprovanti l’infondatezza e la strumentalità delle accuse mosse nei suoi confronti.
A sostegno di tali affermazioni ha allegato alla richiesta e alle due memorie rassegne stampa, provvedimenti giudiziari, denunce ed estratti di pubblicazioni.
6. Nonostante l’ampiezza della richiesta e la pluralità di argomentazioni nella stessa svolte, quanto esposto dal richiedente non è, però, idoneo a consentire di ritenere configurabili i presupposti per la rimessione del processo, in quanto non sono, in realtà, stati indicati elementi che consentano di ravvisare una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che consista, cioè, in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e siano tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, essendo state prospettati, in modo generico e assertivo, disgiunto dalla allegazione di comportamenti specifici, atteggiamenti e situazioni di ostilità di singoli magistrati e l’esistenza di non meglio chiariti “collegamenti” tra loro che darebbero luogo a un vero e proprio “sistema di potere”, volto, tra l’altro, a perseguitare o comunque ostacolare il richiedente.
Tali asserzioni, tra l’altro di estrema gravità, risultano, però, generiche e, sostanzialmente, assertive, essendo disgiunte dalla illustrazione degli specifici atti e comportamenti dai quali sarebbero desumibili tali ostilità e pregiudizi, e, soprattutto, non sono idonee a dimostrare l’esistenza di una situazione non eliminabile mediante la sollecitazione alla astensione dei magistrati ritenuti prevenuti o pregiudizialmente ostili o, addirittura, partecipi del suddetto “sistema di potere” di cui nella richiesta è stata affermata l’esistenza, o la loro ricusazione, ma addirittura tale da riverberarsi sulla serenità e imparzialità di giudizio dell’organo giudicante (nella specie la Corte d’appello di Napoli), indipendentemente dalla sua composizione (essendo, tra l’altro, la prospettazione dell’esistenza di una situazione di pregiudiziale ostilità smentita dalle ripetute assoluzioni di cui il richiedente ha beneficiato e di cui ha fatto egli stesso menzione nella richiesta, pronunciate da organi giudiziari proprio del Distretto di Napoli di cui si assume la pregiudiziale ostilità e la mancanza della necessaria libertà e “serenità” di giudizio).
Tra l’altro il ricorrente, pur avendo proposto la richiesta in relazione a un procedimento pendente nei suoi confronti innanzi alla Corte d’appello di Napoli, non ha allegato di aver presentato altra analoga richiesta in relazione al giudizio di primo grado, né, tantomeno, l’eventuale mutamento della situazione ambientale rispetto a quella esistente al momento dello svolgimento di tale giudizio, cosicché la richiesta risulta generica anche sotto tale ulteriore profilo, per non essere state indicate le ragioni sopravvenute idonee a determinare una situazione ambientale di ostilità e pregiudizio tale da determinare la necessità di rimettere il processo ad altra sede.
Va aggiunto, per completezza, che la mancata dichiarazione di astensione da parte di un giudice che, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe avuto l’obbligo di formularla, non determina, come sembra ritenere il ricorrente, l’insorgenza di una situazione di pregiudiziale ostilità tale da determinare la
necessità di trasferire il processo, in quanto ciò non preclude alle parti di ricusare il giudice ritenuto incompatibile o prevenuto, mentre la mancata dichiarazione di astensione non esplica alcun effetto sul piano processuale, operando soltanto, eventualmente, sul piano disciplinare.
Infine, va osservato che la prospettata ostilità nei confronti del ricorrente di esponenti della Avvocatura del Foro di Napoli, della Guardia di Finanza e della stampa, locale e nazionale, non costituiscono, in assenza della illustrazione specifica della loro incidenza nel determinare una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che consista, cioè, in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e siano tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, cause di rimessione del processo.
Ritiene, pertanto, il Collegio che quanto esposto nella richiesta, anche come integrato nelle due memorie depositate dal richiedente e mediante i documenti a esse allegati, sia, oltre che generico, estraneo ai presupposti richiesti per la rimessione del processo, come peraltro già rilevato da questa Corte nella decisione di altre analoghe richieste presentate dal medesimo COGNOME (si tratta dell’ordinanza n. 6882 del 2022 e delle sentenze nn. 45573 del 2022, 12791 del 2023 e 43305 del 2023).
La richiesta di rimessione deve, dunque, essere dichiarata inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza segue, ai sensi dell’art. 48, sesto comma, cod. proc. pen. la condanna del richiedente al pagamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto l’istanza senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186)
Ritiene il Collegio che a tale dichiarazione di inammissibilità non debba, invece, conseguire la condanna al pagamento delle spese processuali, nulla prevedendo al riguardo l’art. 48, comma sesto cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell’art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell’istituto e dell’atto introduttivo del relativo procedimento incidentale (cfr., in tal senso Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024, C., Rv. 287141 01; conf. Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Testiera, Rv. 285359 – 01; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 – 01; Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 269969 – 01; v. anche, a proposito della ammissibilità alla condanna al versamento di una somma a titolo di ammenda, Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265774 – 01, e anche Sez. F, Ordinanza n. 35538 del 25/08/2016, Moukit, Rv. 268009 – 01).
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1’8/01/2025