Rimessione Processo: Quando la Richiesta è Troppo Generica
L’istituto della rimessione processo rappresenta uno strumento eccezionale nel nostro ordinamento, volto a garantire che ogni procedimento penale si svolga in un clima di serenità e imparzialità. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a requisiti rigorosi, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame chiarisce che accuse generiche e non circostanziate non sono sufficienti a giustificare il trasferimento di un processo, sottolineando la necessità di concretezza e specificità.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Trasferimento
Il caso trae origine dalla richiesta di un imputato di trasferire il proprio processo da un tribunale a un altro. La richiesta era fondata su una serie di accuse rivolte a magistrati, professionisti ed esponenti delle forze dell’ordine, oltre a una descrizione di circostanze di fatto che, secondo il richiedente, avrebbero compromesso il corretto svolgimento del giudizio. L’istanza, tuttavia, presentava tali doglianze in modo generico e non lineare, senza fornire elementi specifici a supporto.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Rimessione Processo
La Suprema Corte ha dichiarato la richiesta di rimessione processo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’istanza fosse priva dei requisiti minimi per poter essere accolta. La decisione si fonda sulla constatazione che le deduzioni presentate erano generiche e non supportate da ragioni di diritto e dati di fatto concreti. Inoltre, la Corte ha respinto anche una richiesta di rinvio dell’udienza, giudicandola incompatibile con il rito processuale applicabile. Di conseguenza, il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la Richiesta è Stata Respinta
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta. I giudici hanno spiegato che, per ottenere la rimessione processo, non è sufficiente lamentare una generica ostilità o formulare accuse non circostanziate. È necessario, invece, dimostrare l’esistenza di ‘gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili’, come previsto dall’art. 45 del codice di procedura penale.
Nel caso specifico, la richiesta:
1. Mancava di specificità: Le accuse erano esposte in modo vago e non permettevano una valutazione concreta del loro impatto sul processo.
2. Era priva di supporto probatorio: Non venivano forniti dati di fatto precisi e verificabili a sostegno delle affermazioni.
3. Non era lineare: La narrazione dei fatti era confusa, impedendo una compiuta valutazione dei presupposti per la rimessione.
La Corte ha quindi concluso che le argomentazioni erano insufficienti per integrare i presupposti di legge, rendendo l’istanza inammissibile.
Conclusioni: Requisiti di Specificità per la Rimessione Processo
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la rimessione processo è un rimedio straordinario che non può essere attivato sulla base di mere supposizioni o accuse generiche. Chi avanza una simile richiesta ha l’onere di articolare le proprie ragioni in modo chiaro, dettagliato e supportato da elementi concreti. La decisione serve da monito sull’importanza della specificità degli atti processuali, evidenziando come la genericità delle argomentazioni conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché la richiesta di rimessione del processo è stata dichiarata inammissibile?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché prospettava deduzioni generiche e prive delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenerla. Le accuse, esposte in maniera non lineare, non consentivano una compiuta valutazione dei presupposti di legge.
Quali sono i presupposti per ottenere la rimessione del processo secondo la Corte?
Secondo la Corte, per ottenere la rimessione è necessario dimostrare la sussistenza di ‘gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili’. La richiesta deve quindi essere supportata da elementi specifici e concreti, non da semplici accuse generiche.
Quali sono state le conseguenze per il richiedente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 328 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 328 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME NOME a SAN NOME JATO il DATA_NASCITA
trasmessa con ordinanza del 04/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta la richiesta di rimessione del processo ex artt. 45 e 46 cod. proc. pen. depositata per NOME COGNOME;
ritenuto che la richiesta prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, in riferimento alla valutazione relativa a sussistenza o meno di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili;
ritenuto, in particolare che la richiesta contiene una serie di accuse nei confronti di magistrati, professionisti ed esponenti delle forze dell’ordine e inoltre rassegna una serie di circostanze di fatto che, in quanto esposte in maniera generica e non lineare, non consentono una compiuta valutazione rispetto ai presupposti per la rimessione del processo indicati all’art. 45 cod. proc. pen.;
ritenuto altresì che la richiesta di rinvio dell’udienza avanzata nell’interesse dell’istante risulta incompatibile con il rito applicato e pertanto non può essere accolta;
rilevato, pertanto, che il ricorso per rimessione del processo deve essere dichiarata inammissibile con condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.