Rimessione del processo: quando i motivi vaghi portano all’inammissibilità
L’istituto della rimessione del processo rappresenta uno strumento eccezionale previsto dal nostro ordinamento per garantire l’imparzialità del giudizio. Tuttavia, il suo utilizzo è subordinato a requisiti molto stringenti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Nell’analizzare una richiesta di trasferimento di un procedimento, la Suprema Corte ha ribadito che non bastano semplici sospetti o congetture per giustificare una misura così incisiva, ma occorrono prove concrete di una situazione esterna che minacci la serenità del dibattimento. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava un’istanza di rimessione del proprio processo, pendente presso il Tribunale di Siracusa. A sostegno della sua richiesta, adduceva l’esistenza di una presunta “grave situazione locale” che, a suo dire, avrebbe potuto compromettere l’imparzialità dell’ufficio giudiziario. L’istante formulava le proprie doglianze attraverso argomentazioni e memorie successive, cercando di dimostrare un pericolo concreto per il corretto svolgimento del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato la richiesta e l’ha dichiarata inammissibile. Secondo la Corte, le ragioni presentate dall’imputato erano manifestamente infondate. Di conseguenza, l’istanza è stata respinta e il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sulla Rimessione del processo
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto l’istanza. I giudici hanno sottolineato che le circostanze dedotte dall’istante erano “vaghe e indeterminate” e, per lo più, fondate su “mere congetture”. Tali elementi sono stati ritenuti del tutto inidonei a configurare un fenomeno esterno alla normale dialettica processuale che potesse far sorgere un concreto pericolo per l’imparzialità del giudice.
La Corte ha richiamato un fondamentale precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 13687/2003), nel quale era stato chiarito che la “grave situazione locale”, necessaria per la rimessione del processo, deve consistere in un fenomeno esterno al processo stesso, che riguarda l’ambiente territoriale in cui si svolge. Tale situazione deve essere di un’abnormità e consistenza tali da rappresentare un pericolo tangibile per l’imparzialità del tribunale o per la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (testimoni, periti, ecc.).
In altre parole, il legittimo sospetto non può derivare da semplici percezioni soggettive dell’imputato o da dinamiche interne al processo, ma deve essere la conseguenza diretta e provata di questa grave e anomala situazione esterna. Nel caso specifico, le argomentazioni del richiedente non hanno raggiunto questa soglia di concretezza e gravità, risultando così insufficienti a giustificare il trasferimento del procedimento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine della procedura penale: la rimessione del processo è un rimedio straordinario e non uno strumento a disposizione della parte per sottrarsi al proprio giudice naturale sulla base di mere supposizioni. La decisione impone un onere della prova molto rigoroso a chi avanza una tale richiesta. È necessario dimostrare, con elementi concreti e oggettivi, l’esistenza di una situazione ambientale eccezionale che pregiudichi realmente la capacità del tribunale di giudicare in modo imparziale. La sentenza serve da monito: le istanze basate su accuse generiche o congetture, senza un solido ancoraggio fattuale, sono destinate all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Cosa si intende per “grave situazione locale” ai fini della rimessione del processo?
Si intende un fenomeno esterno alla normale dialettica processuale, che riguarda l’ambiente territoriale in cui si svolge il processo. Tale situazione deve essere così anomala e grave da creare un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice o per la libertà di chi partecipa al processo.
Perché la richiesta di rimessione è stata dichiarata inammissibile in questo caso?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché basata su circostanze ritenute vaghe, indeterminate e fondate su mere congetture. L’istante non ha fornito prove concrete di un fenomeno esterno idoneo a compromettere l’imparzialità del tribunale, come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di rimessione?
Quando un’istanza di rimessione viene dichiarata inammissibile, il richiedente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro da versare alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la giurisdizione della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42988 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42988 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
vista la richiesta di rlrnessone proposta da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
averso il provvedimento del 10/05/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parli;
udita la relazione svolta dal Conslgliere COGNOME;
Letta l’istanza di rimessione del processo presentata da NOME COGNOME; esaminate le successive memorie depositate dall’istante;
ritenuto che detta istanza, ulteriormente illustrata attraverso la produzione di motivi nuo è inammissibile in quanto, in disparte ogni considerazione sulla difficile comprensibilità de argomentazioni esposte, è manifestamente infondata avendo il COGNOME dedotto circostanze vaghe e indeterminate, per lo più fondate su mere congetture, di per sé inidonee a configurare alcun fenomeno esterno alla dialettica processuale che faccia sorgere il concreto pericolo di compromissione della imparzialità dell’ufficio giudiziario (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 13687 28/01/2003, COGNOME, Rv. 223638, in cui il Supremo Consesso ha chiarito che per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenz da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di que grave situazione locale e come conseguenza di essa);
ritenuto che all’inammissibilità dell’istanza consegue la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023