Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43212 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
Sulla richiesta di rimessione del procedimento pendente presso il Tribunale di Marsala n. 2128/2023 RGNR PM, formulata da COGNOME NOME, nato a San NOME lato il DATA_NASCITA
visti gli atti e la richiesta;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta di rimessione, presentata da COGNOME NOME, imputato come in inammissibile.
Dagli atti trasmessi, infatti, risulta che la richiesta non è stata notificata all processo. Dispone l’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. che la richiesta di rimessi di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente all tra le quali rientrano sia il Pubblico Ministero che la persona offesa, quantunque non parte civile, dovendosi avere riguardo alla qualità di parte in senso sostanziale e della stessa ad opporsi, eventualmente, all’accoglimento della richiesta (così, da ulti n. 6357 del 16/12/2016 – dep. 10/02/2017, B., Rv. 269448 – 01).
La notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizione ind ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa,
deve essere dichiarata inammissibile, ancorchè depositata in udienza (Sez. U, n. 6 12/05/1995, COGNOME, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276 – 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/0 Savio, Rv. 218403).
Alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta – da adottarsi con semplificata e senza formalità – segue, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. pr condanna dell’istante al pagamento della somma di mille euro in favore della Cass ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto l’istanza senza versare i nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). Collegio che a tale dichiarazione dì inammissibilità non debba, invece, conseguire la con pagamento delle spese processuali, nulla prevedendo al riguardo l’art. 48, comma 6, cod pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculia dell’istituto e dell’atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con l generale di cui all’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43549 del 19/09/2023 Rv. 285359 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della so euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 ottobre 2024