Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIBUNALE DI NAPOLI
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile la rimessione;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, per NOME, che ha chiesto l’accoglimento della rimessione della questione pregiudiziale, con trasmissione degli atti all Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, da ritenersi competente.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel procedimento penale a carico di NOME per il reato di cui all’art. 640 ter cod pen., all’udienza del 5/02/20024, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale de Tribunale di Napoli avanzata dalla difesa dell’imputato, che indicava come competente il
Tribunale di Torre Annunziata, e chiedeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazion ai sensi dell’art. 24bis cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha accolto tale richiesta, dis rimettersi gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione.
Il Tribunale, però, non ha in alcun modo motivato la propria determinazione, né compiuto alcun esame della questione o delibazione preliminare delle argomentazioni prospettatele, limitandosi soltanto a richiamare la richiesta difensiva, senza in alcun modo illustrar fondamento o, comunque, la non manifesta infondatezza, disponendo la rimessione degli atti a questa Corte di legittimità con la generica espressione “come richiesto dal difensore ai se dell’art. 24bis cod. proc. pen.”
La rimessione degli atti a questa Corte di Cassazione disposta dal Tribunale di Napoli è pertanto, inammissibile per il suo carattere meramente esplorativo, difettando non sol qualsivoglia illustrazione delle ragioni difensive poste a fondamento dell’eccezio immotivatamente accolta, ma anche una pur sintetica ricostruzione dei termini fattuali rileva e delle valutazioni del Tribunale in proposito, tali da consentire l’individuazione delle que problematiche che renderebbero necessaria la funzione regolatrice di codesta Corte.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare seguito, in tema d rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territori art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n infatti, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è ten dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la question compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti no (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513) sicché è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 d 14/12/2023, Rv. 286071).
Gli atti vanno, pertanto, restituiti al Tribunale remittente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione pregiudiziale e dispone la restituzione degli att Tribunale di Napoli.
Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente