Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44007 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44007 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 26/01/1992
avverso l’ordinanza del 03/05/2024 del TRIBUNALE di PISA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio, limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di rimessione in termini per proporre appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza inoltrata nell’interesse di NOME COGNOMEsoggetto condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro cento di multa, con sentenza del medesimo Tribunale del 18/01/2023, passata in giudicato il 05/05/2023), volta a ottenere la sospensione dell’esecutività della pronuncia stessa, in ragione della asserita nullità della dichiarazione di assenza dell’imputato, stante lo stato detentivo del predetto in pendenza del giudizio; era stata quindi domandata – in via principale – la rescissione del giudicato ai sensi dell’art, 629-bis cod. proc. pen. con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, ovvero – in via subordinata – la remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., ai fini della proposizione dell’appello.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., derivante dalla errata applicazione degli artt. 172, 173 e 175 cod. proc. pen.
La decisione impugnata muove dall’erroneo presupposto che il condannato abbia depositato l’istanza allorquando era già vanamente decorso il termine di trenta giorni, previsto dalla richiamata normativa. La conoscenza effettiva della sopra menzionata sentenza deve farsi risalire, in realtà, al 27/02/2024 e la richiesta in oggetto è stata inviata via pec in data 28/03/2024, giungendo al destinatario in pari data. Il mese di febbraio del 2024 consta di ventinove giorni, per cui l’istanza deve considerarsi tempestivamente proposta, essendo pervenuta entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento, limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di rimessione in termini per proporre appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa.
La pec contenente la richiesta di rescissione del giudicato o, in subordine, di restituzione in termini per proporre appello è giunta alla casella di destinazione il 28/03/2024, ossia nel rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dal 27/02/2024, che è il momento in cui l’imputato aveva avuto piena ed effettiva conoscenza della stessa pronuncia. L’ultima parte del primo comma dell’art. 87bis del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dall’art. 5-quinquies della legge n. 199 del 2022, prevede che – in presenza di deposito con valore legale di istanze attraverso pec – “il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del
giorno di scadenza”. L’attestazione di cancelleria, che reca una data diversa, è quindi errata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come esposto in parte narrativa, COGNOME ha proposto istanza di rescissione e restituzione in termini, avverso sentenza di cui ha avuto notizia il 27/02/2024 (tale dato non è controverso); tale istanza è stata dichiarata inammissibile, in ragione del mancato rispetto del termine di trenta giorni per la proposizione, stabilito dall’art. 629-bis comma 2 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione, in proposito, ha fissato la data della proposizione di tale domanda al 04/04/2024; la difesa, invece, assume doversi retrodatare tale momento al 28/03/2024, per esser stata proposta l’istanza stessa, in tale giorno, via pec.
2.1. È noto l’insegnamento di questa Corte, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un “error in procedendo” – questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte – in presenza di una doglianza di carattere processuale – può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo “a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, rv. 255304).
2.2. Il controllo dell’incarto processuale rivela la fondatezza della prospettazione difensiva, emergendo come la richiesta de qua sia stata trasmessa via pec il 28/3/2024, come sostenuto dalla difesa.
2.3. Giova poi precisare come il giudice dell’esecuzione non fosse competente, quanto all’istanza di restituzione nel termine per appellare la sentenza; tale competenza, infatti, può essere attribuita al giudice dell’esecuzione solo nel caso in cui l’istanza sia stata posta in via subordinata, rispetto alla domanda principale, a mezzo della quale venga auspicato l’accertamento di non esecutività del provvedimento, radicandosi la competenza – in caso contrario – in capo al giudice dell’impugnazione.
Nel caso di specie, la domanda principale non era volta alla declaratoria di non esecutività del provvedimento, tanto vero che si domandava la sospensione dell’esecutività (la quale, quindi, era implicitamente presupposta). Soccorre allora il dictum di Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, COGNOME, rv. 283097, a mente della quale: «In caso di annullamento senza rinvio di un provvedimento emesso da giudice funzionalmente incompetente, la Corte di cassazione, in coerenza con la disciplina in tema di competenza, con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve disporre la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente» (nello stesso senso si era già espressa Sez. 1, n. 17027 del 10/03/2015, RAGIONE_SOCIALE, rv. 263378).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con riferimento all’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pisa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2024.