Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4830 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4830 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Bari avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che chiede che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di condanna di NOME COGNOME per il delitto di simulazione del reato (art. 367 cod. pen.).
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2. L’imputato ha proposto istanza di restituzione in termine ex art. 175 cod. proc. pen.
Né all’imputato, né al difensore di fiducia è stato notificato il dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello in data 8 aprile 2025 con rito cartolare, nonostante l’obbligo sancito dall’art. 23-bis, comma 3, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Solo in data 12 agosto 2025, l’imputato ha ricevuto dal suo precedente avvocato copia dell’ordine di esecuzione, apprendendo per la prima volta della condanna e che era divenuta definitiva.
L’omessa notificazione, che ha precluso la possibilità per l’imputato – il quale aveva mostrato continua vigilanza e diligente interessamento all’esito del procedimento (come risulta dall’allegata conversazione whattsapp con il difensore) – di impugnare la sentenza, integra un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la rimessione in termine.
Il ricorrente ha presentato conclusioni di replica alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, osservando quanto segue.
Nel verbale dell’udienza del giorno 8 aprile 2024 innanzi alla Corte d’Appello la Cancelleria aveva dato atto del deposito del dispositivo «anche ai fini dell’art. 23-bis del d.l. 137/2020», sicché la decisione si è posta in conflitto insanabile con tale verbale, versato in atti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha ancorato la disciplina applicabile al procedimento d’appello alla data di proposizione dell’atto di gravame (successiva al 30 giugno 2024), escludendo l’applicazione dell’art. 23-bis del d.l. 137/2020 cit., e con esso l’obbligo di comunicare il dispositivo, nonostante la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537) abbia stabilito che, in caso di successione di discipline diverse e in assenza di espressa regolamentazione transitoria, il regime delle impugnazioni deve essere individuato guardando non al momento della proposizione dell’impugnazione, ma a quello dell’emissione del provvedimento impugnato (tempus regit actum).
Né può applicarsi rigidamente la lettera del citato art. 94, comma 2 (che prorogava fino al 30 giugno 2024 l’applicazione degli artt. 23 e 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 cit. «alle impugnazioni proposte sino a tale data»), perché, sebbene tale norma richiami anche il comma 3 dell’art. 23-bis cit., la funzione della disciplina transitoria consiste nel regolare il “modo” di trattazione delle impugnazioni pendenti durante l’emergenza sanitaria, e non può stravolgere il principio generale di conoscibilità effettiva del provvedimento quale dies a quo dei termini, una lettura diversa ponendosi in contrasto con il citato insegnamento di
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legittimità (Sez. U. Lista), che ha inteso tutelare l’affidamento della parte e preservare la parità delle armi e il diritto di difesa (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha escluso che la comunicazione dell’avviso di deposito contenente il dispositivo, prevista dall’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., incida sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
Ma l’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022 cit.) stabilisce che «l’avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti», ponendo quindi un obbligo normativo in capo alla Cancelleria.
Quanto, poi, all’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., tale disposizione prevede che i termini per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio decorrono dalla “notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito”, ragion per cui questa rappresenta il presupposto necessario per la decorrenza del termine, e non un adempimento secondario (diversamente, si svuoterebbe di senso l’art. 167-bis cit., privando l’imputato di una garanzia di conoscibilità effettiva della decisione, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU).
La conclusione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO contrasta, poi, con l’art. 124 cod. proc. pen., che sancisce come tutti i soggetti dell’apparato giudiziario siano obbligati a rispettare le norme del codice anche quando la loro violazione non determini nullità o altra sanzione (il comma 2 richiama la responsabilità disciplinare dei dirigenti che non vigilano: segno che il legislatore attribuisce riliev al rispetto di obblighi formali come quello di comunicare l’avviso).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, inoltre, non ha trattato i presupposti dell’art. 175 cod. proc. pen. (caso fortuito/forza maggiore; tempestività; giudice competente) o compiuto i relativi accertamenti fattuali, là dove, nel caso di specie, a fronte dell’inottemperanza della Cancelleria, era evidente la “diligenza soggettiva” di COGNOME e l’istanza/ricorso (presentata pochi giorni dopo l’ordine di esecuzione) è stata tempestiva.
Il fatto che la Cancelleria non abbia provveduto a comunicare il dispositivo né a trasmettere l’avviso di deposito ex art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen, integra un “caso fortuito/forza maggiore” (cfr. Cass. Sez. 5, n. 17851/2022; Cass. Sez. 5, n. 16231/2022). L’affidamento dell’imputato nella doverosità della comunicazione era d’altronde pienamente giustificato, essendo stata l’incertezza alimentata dalla stessa Cancelleria (che dapprima richiamava l’art. 23-bis cit., e poi ometteva ogni comunicazione, realizzando quindi un comportamento contraddittorio e imprevedibile).
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Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha infine trascurato gli elementi fattuali che dimostrano la diligenza soggettiva di COGNOME, il quale aveva fatto affidamento sulla comunicazione della Cancelleria, secondo cui il deposito del dispositivo era stato effettuato «anche ai fini dell’art. 23-bis d.l. 137/2020»; aveva avuto contatti costanti con il difensore; ‘non possedeva strumenti alternativi di conoscenza, essendo stata la sentenza di appello deliberata in camera di consiglio ex art. 598bis cod. proc. pen., senza lettura pubblica del dispositivo; ha reagito immediatamente alla conoscenza effettiva, proponendo ricorso ed istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., nel rispetto del termine legale di dieci giorni; ha tenuto un comportamento costante e coerente.
Alla luce di tali elementi, e in subordine ad una diversa lettura delle norme indicate, si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 598-bis cod. proc. pen., nella parte in cui (comma 1) dispone che il deposito del provvedimento equivale alla lettura in udienza “ad ogni effetto di legge”, senza prevedere che tale equivalenza operi per i soli procedimenti d’appello relativi a sentenze di primo grado pronunciate dopo il 30 giugno 2024 (data di cessazione del regime emergenziale prorogato dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022 cit.) e senza comunque salvaguardare per i giudizi pendenti su sentenze anteriori un meccanismo di conoscenza legale della decisione idoneo ad attivare la decorrenza dei termini.
La questione rileva nel presente procedimento, perché dall’applicazione della norma censurata dipende l’esito del ricorso, e non è manifestamente infondata, perché l’assenza nell’art. 598-bis c.p.p. di una clausola transitoria selettiva (o di una salvaguardia per i giudizi pendenti): a) produce un trattamento irragionevolmente diseguale tra imputati condannati in primo grado prima e dopo la data del 30/6/2024; b) viola gli artt. 24 e 111 Cost. (difesa effettiva, parit delle armi, prevedibilità), essendo il modello ex art. 598-bis cod. proc. pen. compatibile con la Costituzione solo se coordinato con un meccanismo certo di conoscenza legale; c) viola l’art. 6 CEDU, la Corte EDU richiedendo che i termini d’impugnazione siano collegati a forme di conoscenza effettiva e prevedibile degli atti decisori; d) non può essere corretta mediante una interpretazione conforme, essendo stata negata la lettura costituzionalmente orientata del combinato degli artt. 585, co. 2, lett. a), cod. proc. pen. e 167-bis disp. att. cod. proc. pen. (dies a quo dall’avviso).
Si impone, quindi, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 598bis cod. proc. pen., ove non prevede che l’equivalenza tra deposito e lettura operi soltanto per i procedimenti d’appello relativi a sentenze di primo grado pronunciate dopo il 30 giugno 2024; ovvero, in via ulteriormente subordinata, che per i giudizi d’appello relativi a sentenze anteriori a tale data il dies a quo dei termini di
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impugnazione decorra unicamente dalla comunicazione dell’avviso di deposito contenente il dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, mediante il quale si chiede la rimessione in termini, è inammissibile.
Come anche osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, l’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha stabilito che «per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024» si continuassero ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Tra le disposizioni richiamate rientrava, dunque, anche l’art. 23-bis, comma 3, cit. il quale, in considerazione dei problemi legati all’emergenza pandemica, aveva posto a carico delle Cancellerie l’obbligo di comunicare il deposito della sentenza agli imputati interessati.
Tuttavia, l’atto di appello è stato depositato in data 15 luglio 2024, sicché nel caso di specie risultava applicabile non più (tra gli altri) il citato art. 23-bis, comma 3, bensì la nuova disciplina dell’art. 598-bis cod. proc. pen., secondo la quale il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 cod. proc. pen.: così individuando in modo inequivocabile il dies a quo per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen.
D’altronde, è vero che l’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto sempre con il d.lgs. n. 150 del 2022 cit. ha comunque previsto che l’avviso del provvedimento emesso dalla corte in seguito alla camera di consiglio di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen. sia comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.
Ma tale previsione non ha una forza logica tale da superare e vanificare il richiamato dettato legislativo dell’art. 598-bis cod. proc. pen.
Comprensibilmente, dunque, la citata Relazione alla “riforma Cartabia” (del pari richiamata nella requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO) ha chiarito che la comunicazione in oggetto è di mera “cortesia”, ma non possiede valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa, come poc’anzi precisato, al deposito del provvedimento in udienza.
In conclusione, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza (depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno
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da quello della pronuncia) decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, pari a quindici giorni dalla data di deposito del dispositivo della sentenza, che equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’art 545 cod. proc. pen.
Nel caso in oggetto, tale termine era dunque inutilmente decorso, rendendo la pronuncia definitiva.
Né il dettato legislativo ammette, nella sua chiarezza, una lettura alternativa.
Ribadito, infatti, che la vigenza della normativa emanata sotto l’impulso dell’emergenza pandemica era stata prorogata – come ricordato – per le sole «impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024» (laddove, nel caso di specie, l’appello fu proposto successivamente), l’insegnamento delle più volte citate Sezioni Unite “Lista” – per cui il principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione – concerne l’ipotesi in cui il regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline, non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie.
Nel caso di specie, invece, la disciplina transitoria esisteva e ben avrebbe potuto (e dovuto) essere conosciuta.
È poi doveroso replicare che non sussistono nella disciplina richiamata i profili di illegittimità costituzionale prospettati dall’istante.
Si muove nell’area della fisiologica discrezionalità legislativa la scelta di ancorare il decorso dei termini di impugnazione al deposito della sentenza, piuttosto che alla sua comunicazione ad opera della cancelleria, contemperando le ineludibili esigenze di conoscenza dell’imputato con la gestione delle (pur sempre limitate) risorse del “RAGIONE_SOCIALE“.
La diversa opzione del passato fu, d’altronde, indotta dalle note difficoltà legate al periodo emergenziale – essendo discesa ed avendo fatto da parziale contrappunto alle restrizioni della libertà di movimento legate alla pandemia da Covid-19 – e poteva, quindi, definirsi, con ragione, “eccezionale”: senza che peraltro – la novazione legislativa abbia prodotto alcuna irragionevole disparità di trattamento tra imputati (a meno di ritenere che una disparità di trattamento sia sempre ravvisabile, per effetto di qualunque innovazione normativa) e senza che da ciò derivi un vulnus al diritto di difesa, la conoscibilità dei termini utili per impugnare essendo comunque assicurata, sebbene con un onere maggiore da parte dell’imputato, dall’articolato RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 585 cod. proc. pen., che
modula tali termini in rapporto a quelli che il giudice si riserva per il deposito dell motivazioni della sentenza.
Tutto ciò premesso, non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna condizione atta ad integrare un “caso fortuito” o una “forza maggiore” che legittimi, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la restituzione in termini dell’istante.
Tale non è la mancata notifica ad opera della Cancelleria della Corte d’appello che, come in precedenza chiarito, non vi era per legge più tenuta, seppur da poco tempo.
Tale non è, ancora, l’indebito affidamento che, a detta del ricorrente, avrebbe creato la Cancelleria della Corte d’appello, richiamando per errore materiale in un verbale di udienza il citato, non più applicabile, art. 23-bis.
Tale non è, infine, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, spettando, piuttosto, a quest’ultimo fornire la prova non solo di aver richiesto, a mezzo PEC, copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria (Sez. 2, n. 39211 del 24/09/2024, COGNOME, Rv. 287051; Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, COGNOME, Rv. 284816) – ciò che, come emerge dalla documentazione allegata all’istanza, non accadde nella situazione concreta -, sul punto essendo il caso di precisare che a nulla vale il documentato interessamento da parte dell’imputato, che cercò in più momenti, invano, di assumere informazioni presso il suo difensore di fiducia, sull’esito del giudizio di appello.
6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è disposto alcun versamento a favore della Cassa delle ammende, dal momento che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilit del ricorso per cassazione, trova il suo fondamento nel principio di “responsabilità processuale” enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha carattere discrezionale, in funzione dell’apprezzamento dei profili di “colpa” ravvisabili a carico della parte privata per aver presentato un’impugnazione temeraria, ovvero connotata da avventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie (Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585).
Profili di colpa che, nel caso di specie, non sussistono.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/11/2025