Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23464 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in Cina il 25/11/1978
avverso l’ordinanza emessa in data 10/03/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/03/2025, il G.i.p. del Tribunale di Bari ha rigettat richiesta di rimessione nel termine per proporre opposizione, o in subordin declaratoria di illegittimità del decreto penale di condanna emesso in 10/01/2025, dal predetto G.i.p., nei confronti di LI COGNOME in relazione alle viol della normativa antinfortunistica meglio specificate in rubrica nei capi da 1)
Ricorre per cassazione la LI, a mezzo del proprio difensore, premettend che il decreto penale non era mai stato notificato alla ricorrente, che egli ad aver ricevuto la notifica, in data 13/01/2025 – aveva “presentato rit
tempestiva opposizione” in data 25/01/2025 con deposito telematico, e successivamente a mezzo pec in data 02/02/2025, e che – con l’ordinanza impugnata – il G.i.p. aveva “dichiarato non ammissibile l’opposizione” per la mancata dimostrazione della forza maggiore.
Tanto premesso, il difensore censura l’ordinanza deducendo: che il decreto non era stato notificato alla LI (essendo erroneo il riferimento al difensore quale domiciliatario); che il malfunzionamento del sistema telematico era stato certificato anche dal Tribunale di Bari con decreto del 02/01/2025; che il decreto non era stato mai tradotto alla LI, che non conosceva la lingua italiana, e che doveva pertanto essere dichiarata la “sua inutilizzabilità ab origine corroborata dall’inammissibilità dello stesso, ovvero dalla sua decadenza congenita”.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la difesa aveva avuto il tempo – dopo l’esito negativo dell’invio telematico – di depositare l’opposizione in Cancelleria, come esplicitamente previsto dalla legge e dal provvedimento del Presidente del Trubunale di Bari, con provvedimento del 02/01/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Si ritiene anzitutto necessario porre nel dovuto rilievo il fatto che le critici dedotte in via preliminare dalla difesa – relative alla mancata notifica del decreto penale alla LI, alla erroneità del riferimento alla qualifica di domiciliatario difensore istante, nonché alla mancata traduzione del decreto alla LI, trattandosi di persona che non comprende la lingua italiana – non hanno trovato il minimo riscontro nel fascicolo processuale.
Al riguardo, deve rispettivamente osservarsi: che in data 13/01/2025 l’avv. COGNOME è stato destinatario delle notifiche del decreto penale, per via telematica, sia in proprio sia quale domiciliatario (cfr. le pagg. 44-45 del fascicolo); che sede di identificazione, la LI aveva eletto domicilio presso il proprio difensore d ufficio avv. COGNOME (pag. 54 del fascicolo); che quest’ultimo, raggiunto telefonicamente dagli operanti, aveva prestato l’assenso alla predetta domiciliazione (cfr. pag. 56); che dal verbale di identificazione era emerso altresì che la LI parla e comprende la lingua italiana (pag. 54, cit.).
Tanto premesso in ordine alla piena ritualità della notifica del decreto penale alla LI e al suo difensore, deve osservarsi che, dallo stesso ricorso proposto da quest’ultimo emerge, tra l’altro (pag. 3), che egli aveva inutilmente tentato, in data 25/01/2025, di utilizzare il portale per il deposito telematico dell’atto opposizione al decreto penale, “ma ne constatava la manutenzione in corso e la
sospensione dell’utilizzo dopo aver letto le relative ordinanze la domenica pomeriggio del giorno 02/02/2025, riguardanti il protocollo n. 339 del 14/01/2025 a firma del Procuratore della Repubblica di Bari”. Sempre dal ricorso proposto a questa Suprema Corte, emerge un espresso riferimento al decreto del Presidente del Tribunale di Bari, in data 02/01/2025, che aveva attestato il malfunzionamento della trasmissione telemarica, sospendendo l’utilizzo di tale modalità ex art. 175bis, comma 4, cod. proc. pen. “sino al 31/03/2025, con il ritorno all’utiilizzo dell trasmissione in via analogica” (cfr. pag. 3 del ricorso, e il provvedimento del Presidente del Tribunale di temporanea sospensione dell’applicativo APP fino alla data predetta, allegato dal ricorrente al n. 2).
Risulta allora evidente, dalla stessa prospettazione difensiva, che il provvedimento impugnato – con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari ha ritenuto tardiva la trasmissione via pec del 02/02/2025, e ha rigettato la richiesta di rimessione in termini per l’insussistenza di ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ostative ad una trasmissione tempestiva dell’atto di opposizione – appare del tutto immune da censure deducibili in questa sede.
Il GRAGIONE_SOCIALE. ha infatti evidenziato che il termine per proporre opposizione era scaduto il 28/01/2025, e che il malfunzionamento del portale in data 25/01/2025 (evocato dal difensore ma non documentato) non avrebbe comunque impedito un tempestivo deposito.
A ciò deve aggiungersi che il difensore ben avrebbe potuto conoscere sin dal 02/01/2025, consultando il sito del Tribunale di Bari o del Ministero, il provvedimento di temporanea sospensione dell’applicativo APP e di autorizzazione al deposito degli atti anche con modalità analogiche, ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen. A tutto concedere, il difensore avrebbe potuto prendere atto della situazione in data 25/01/2025, constatando il mancato esito positivo della trasmissione telematica tentata in quella occasione (tentativo anche in questa sede evocato ma non dimostrato), e disponendo ancora di tre giorni per provvedere al deposito in via analogica. Il fatto di aver preso cognizione di quanto sopra solo “la domenica pomeriggio del giorno 02/02/2025” ovvero alcuni giorni dopo la scadenza del termine per proporre opposizione non può costituire, con ogni evidenza, un elemento idoneo a fondare la rimessione in termini richiesta al G.i.p.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della causa di inammissibilità e del complesso di circostanze dedotte in ricorso, appare equo quantificare in Euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 28 maggio 2025
Il Consigl’er estensore