Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso le ordinanze della Corte di appello di Lecce del 17 gennaio 2024 e del 30 gennaio 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 17 gennaio 2024 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lecce il 10 maggio 2023, perché tardivo.
Con successiva ordinanza del 30 gennaio 2024 la Corte di appello ha respinto l’istanza proposta dall’AVV_NOTAIO con cui chiedeva di essere rimesso in termini per proporre appello avverso la sentenza suindicata.
2.Avverso le due distinte ordinanze, di inammissibilità dell’appello e di riget dell’istanza ex art. 175 cod.proc.pen., propone ricorso il difensore di NOME COGNOME con atto congiunto depositato 18 Febbraio 2024, deducendo:
2.1 violazione di legge e mancanza di motivazione poiché il Collegio giudicante non ha considerato il documentato impedimento oggettivo del difensore che aveva giustificato l’omesso rispetto del termine processuale, previsto a pena di decadenza dall’art. 581 cod. proc. pen. cagionato dal mancato funzionamento della connessione alla rete Internet nel treno Frecciarossa durante il viaggio del difensore del 16 ottobre 2023 da étologna a Bari; detto impedimento 3 imponeva la restituzione nel termine per il deposito dell’appello con conseguente ammissibilità dell’appello interposto e ritenuto tardivo.
In sintesi, secondo l’assunto difensivo, la prima ordinanza del 17 gennaio 2024, nel rilevare la tardività dell’appello, non 1;1 ‘1- te uto conto della causa di forza maggiore manifestatasi in occasione dell’ultimo giorno utile per il tempestivo deposito, che aveva impedito al difensore di rispettare detto termine processuale; la seconda ordinanza, che ha respinto l’istanza del 27 gennaio 2024 di rìmessione in termini per il deposito dell’appello, integrata con nota del 30 gennaio 2024, è stata dichiarata inammissibile perché anch’essa tardiva rispetto al momento in cui è venuta meno la dedotta causa di forza maggiore , con una motivazione meritevole di censura per violazione dell’art. 175 cod.proc.pen.
Il ricorrente, infine, respinge il rimprovero latamente presente nell’argomentazione della Corte e ritiene sussista sul punto travisamento della prova, poiché non è ragionevole prevedere l’assenza di connessione Internet a bordo di un treno, mentre tale argomento è stato utilizzato per attribuire al professionista scarsa diligenza nell’esercizio della sua attività.
2.2 Violazione dell’art. 175 cod.proc.pen. e mancanza di motivazione laddove la Corte ha affermato cheté l , decorso il termine per proporre istanza di rimessione in termini, in quanto il disservizio è stato riscontrato sin dal giorno 16 ottobre 2024 e da quel momento decorreva il termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di restituzione nel termine. Il ricorrente deduce che soltanto il 30 gennaio 2024 ha ricevuto da Trenitalia la prova della protocollazione del reclamo col riconoscimento del disservizio lamentato, e . fino a quel momento t non avrebbe potuto presentare istanza di rimessione in termini, in quanto avrebbe dovuto allegare la semplice dichiarazione di reclamo, gi NUMERO_DOCUMENTO1/A., lamenta che la Corte di merito 13 liquidato la documentazione della forza maggiore, limitandosi a ribadire il provvedimento del 30 gennaio 2024.
2.3 Travisamento della prova nella parte in cui dopo avere ricostruito il disservizio lamentato dal difensore relativo al ritardo di mezz’ora del treno Bologna-Baryl collegio trà affermato che l’istante disponeva di tempo utile per effettuare l’invio dell’atto di ,-impugnazione via EMAIL, senza chiarire tuttavia in che modo l’avvocato avrebbe potuto, nello spazio intercorrente tra le 22 e le 00:00 di quel giorno,depositare l’atto di appell considerato che ogni esercizio commerciale a quell’ora è chiuso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1.1 ricorsi;isono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili.
L’ordinanza con cui la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore perché depositato tardivamente è corretta ed immune dai vizi dedotti, in quanto la Corte di merito ha rilevato che l’impugnazione era stata proposta un giorno dopo la scadenza del termine previsto a pena di decadenza dall’art. 585 cod.proc.pen. e al riguardo neppure il ricorrente deduce censure.
Ne’ la causa dedotta dal difensore appare idonea ad integrare quell’impedimento assoluto e protratto per tutto o buona parte del periodo utile per depositare l’impugnazione, che solo può giustificare l’eventuale restituzione del termine per impugnare.
Ed infatti, è vero che l’impedimento assoluto del difensore è invocabile quale causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. laddove esso abbia inciso sulla presentazione dell’impugnazione di una sentenza, in quanto la complessità e la delicatezza delle scelte che l’imputato deve compiere in ordine alla determinazione e all’illustrazione dei motivi d’impugnazione e la gravità delle conseguenze che l’ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal formulati esigono che sia garantita l’effettività della difesa tecnica per la tempestiva presentazione d un’impugnazione correttamente formulata e argomentata (Sez. 3, n. 15187 del 22/02/2002, Principato, Rv. 221474 – 01), malrdetto impedimento deve essere valutato con particolare rigore e non può essere integrato da ostacoli limitati nel tempo che avrebbero potuto essere superati utilizzando la normale diligenza.
E’ stato infatti , precisato che non integra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore rilevante ex art. 175, comma primo, cod. pen. l’impedimento fisico limitato al giorno di scadenza del termine, giacché è imputabile alla parte l’incapacità di organizzare i propri impegni in modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell’ultimo momento (Sez. 4, Sentenza n. 11173 del 27/02/2014 Cc. (dep. 07/03/2014 ),Rv. 262088 – 01 ).
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione,nel caso in esame dei principi suindicati e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’art.175 cod.proc.p e ha considerato che il difensore aveva usufruito di 45 giorni e della sospensione feriale di altri 30 giorni per depositare l’appello e aveva dedotto un impedimento protrattosi solo per alcune ore dell’ultimo giorno utile per il deposito, il 16 ottobre 2023, in cui, trovand su un treno dotato di rete Wifi , non aveva potuto trasmettere l’impugnazione per disservizi alla connessione alla rete Internet. Tanto basta a ritenere del tutto infondata l’istanza difensiva.
A ciò si aggiunga che il difensore non ha mai allegato l’impossibilità di avvalersi per la trasmissione dell’atto in questione del personale del suo studio o di un suo sostituto; né può ritenersi errata l’osservazione del Collegio secondo cui comunque il difensore poteva
inviare l’appello entro le ore 24 del 16 ottobre 2024 Led, essendo giunto a destinazione entro le ore 22, disponeva di tempo utile per trasmettere l’atto di impugnazione.
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato,poiché correttamente la Corte ha rilevato la tardività dell’istanza di restituzione nel termine, che avrebbe dovut essere presentata entro dieci giorni dalla data in cui era cessato l’impedimento e quindi entro il 26 ottobre 2023, e non dal momento in cui il difensore si munito della prova
del disservizio riscontrato durante il suo viaggio in treno. COGNOME vinfondata per le ragioni sopra esposte, non potendo, anche in ipotesi, un impedimento assoluto limitato a poche ore dell’ultimo giorno utile legittimare la restituzione nel termin clu Au
Ma, come già evidenziato nel paragrafo 2, oltre ad essere tardiva , l’istanza trattandosi di problemi superabili usando la normale diligenza.
3.In forza di queste argomentazioni,deve concludersi che la Corte di merito non è incorsa in alcuna violazione di legge e ha fatto corretta applicazione delle norme di legge e dei principi di diritto in materia chiariti dalla giurisprudenza.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Roma 4 giugno 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME orsellino