Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 403 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 403 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LATINA il 06/04/1976
avverso l’ordinanza del 28/05/2023 della C(:)RTE di APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma con ordinanza del 28/6/2023 dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l’istanza di rinnessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Tivoli n. 582/15 del 6/3/2015, avanzata da NOME COGNOME.
Il COGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la illogicità della motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità. Osserva che il termine di trenta giorni per proporre l’istanza di rimessione in termini decorrerebbe dal 30/12/2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia che ha inserito all’art. 175 cod. proc. pen. il comma 2.1, a mente del quale l’imputato giudicato in assenza è rimesso in termini per proporre impugnazione, se dimostra di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Ritiene, dunque, di aver presentato l’istanza nel termine previsto dalla legge.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce l’apparenza o l’illogicità della motivazione con riferimento alla insussistenza dei presupposti di merito della domanda. Rileva che la dichiarazione di inammissibilità ha comportato che la Corte territoriale non abbia valutato la condotta inadempiente del difensore domiciliatario, che ha comportato una effettiva lesione del diritto di difesa del ricorrente, che non ha avuto contezza della celebrazione del processo, né della sentenza di condanna che è conseguita.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 II primo motivo è manifestamente infondato, atteso che – come ha correttamente argomentato la Corte territoriale – il nuovo art. 175 cod. proc. pen. trova applicazione, a mente della disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, di talchè la sentenza per la quale si chiede di essere rimessi in termini per impugnare resta all’evidenza esclusa, posto che risale al 6/3/2015.
Peraltro, è pacifico nel caso di specie che il Pantusa è a conoscenza dell’esistenza del processo e della sentenza di condanna almeno dal 10/10/2019, data nella quale sporse querela nei confronti del precedente difensore di fiducia domiciliatario, per cui avrebbe dovuto proporre istanza di remissione in termini ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. peri.
L’istanza di rimessione in termini, dunque, è stata correttamente ritenuta tardiva dalla Corte di appello.
3.2 Il secondo motivo resta assorbito.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2023.