Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37347 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37347 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
i7 INOV, 2025
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA
IL FUNZIONA
NOME avverso l’ordinanza emessa il 04/04/2025 dal Tribunale di Civitavecchia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma, competente ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/04/2025, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l’istanza di rimessione in termini, formulata nell’interesse di COGNOME NOME, per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal predetto Tribunale in data 24/01/2014 (irrev. il 05/05/2014).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 175 cod. proc. pen., Si deduce che il giudice competente a decidere sulla richiesta di rimessione andava individuato, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, nella Corte di Appello di Roma, che sarebbe stata competente sull’impugnazione avverso la sentenza di condanna.
o
2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, trattandosi di modalità inidonea a provare la conoscenza effettiva del provvedimento da parte del ricorrente.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, condividendo ì rilievi svolti con il primo motivo di ricorso (non essendo stata sollecitata una declaratoria di non esecutività della sentenza, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ritiene invero il Collegio di aderire al più recente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, ove ritenga la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta presentatagli, deve dichiararne l’inammissibilità non potendo operare il principio di conservazione degli atti di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in forza del quale l’impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente, che è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la richiesta di restituzione nel termine» (Sez. 5, ord. n. 13315 del 13/02/2025, COGNOME, Rv. 287910 – 01).
Dall’adesione a tale insegnamento non può che conseguire il difetto di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, dal cui eventuale accoglimento mai potrebbe derivare la possibilità di ritenere tempestiva, ai sensi e per gli effetti di cui al previgente art. 175 cod. proc. pen. (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame), una nuova richiesta di rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigliestensore COGNOME
Il Presi ente